COMUNICAZIONE BENI AI SOCi
Entro la fine del mese in corso sarà obbligatario comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati dei beni concessi in godimento ai soci
Si avvicina la data del 30 ottobre, termine ultimo entro il quale comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, ossia i dati relativi ai finanziamenti concessi da quest’ultimi alla società (sarà visto in seguito); si tratta comunque di due comunicazioni distinte tra loro vista la diversa origine normativa.
Con le circolari n° 24/E del 15 giugno 2012 e la n° 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha posto in evidenza chiarimenti applicativi dell’art.2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies, del decreto legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148.
Presupposti oggettivi - L’obbligo di comunicazione sorge quando:
• vi è una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento collegato al bene concesso e il prezzo eventualmente pagato dall’utilizzatore;
• i soggetti che utilizzano il bene sono soci dell’azienda( società di persone, di capitali, enti privati residenti che svolgono attività commerciali, società cooperative) ovvero familiari dell’imprenditore o del socio.
La determinazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi - Il socio (o il familiare) deve essere tassato, in linea generale, sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, che andava inserito nel modello Unico 2015, quadro RL, rigo Rl 10, mentre a carico dell’azienda concedente si profila la totale indeducibilità del costo (salvo i casi espressamente previsti dal TUIR per altre tipologie di costi) collegato alla concessione in godimento.
Casi particolari - La comunicazione è obbligatoria anche nei confronti di:
• gruppo societario, qualora il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;
• beneficiario del bene che possiede una partecipazione indiretta nella società concedente;
• ex socio, qualora abbia utilizzato il bene nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione.
Casi di esclusione - Il provvedimento non riguarda i beni dato in uso promiscuo a dipendenti che sono anche soci della società, nonché beni che rientrano nella categoria “altro” di valore non superiore a € 3.000 al netto dell’Iva; inoltre non sono tenuti ad inviare la comunicazione:
• imprenditori individuali per i beni concessi (a se stesso) in godimento, ovvero, beni che fanno riferimento ai fringe benefit regolati dall’art 51 e 54 del TUIR;
• professionisti;
• associazioni professionali;
• società semplici, anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci;
• cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• utilizzatori bene ad uso pubblico (esempio tassista);
• enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;
• società agricole produttive di redditi fondiari;
• società che operano in regime di “trasparenza”.
Certificazione scritta - In un’ottica di correttezza e collaborazione fiscale, le condizioni contrattuali relative alle condizioni di utilizzo del bene oggetto di comunicazione, devono essere riportate in un’apposita certificazione antecedente alla data di utilizzazione del bene, fermo restando che in assenza di tale documentazione, il contribuente può, diversamente dimostrare quelle che sono le condizioni di utilizzo del bene.
Sanzioni - regole generali - La comunicazione avendo fini appunto di conoscenza fiscale e non dichiarativa, in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti, l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. 471/97). In caso di ravvedimento, lo stesso si perfeziona con il versamento con modello F24 dell’importo di € 32(1/8), codice tributo 8911 e anno di riferimento 2014.
Entro la fine del mese in corso sarà obbligatario comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati dei beni concessi in godimento ai soci
Si avvicina la data del 30 ottobre, termine ultimo entro il quale comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, ossia i dati relativi ai finanziamenti concessi da quest’ultimi alla società (sarà visto in seguito); si tratta comunque di due comunicazioni distinte tra loro vista la diversa origine normativa.
Con le circolari n° 24/E del 15 giugno 2012 e la n° 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha posto in evidenza chiarimenti applicativi dell’art.2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies, del decreto legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148.
Presupposti oggettivi - L’obbligo di comunicazione sorge quando:
• vi è una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento collegato al bene concesso e il prezzo eventualmente pagato dall’utilizzatore;
• i soggetti che utilizzano il bene sono soci dell’azienda( società di persone, di capitali, enti privati residenti che svolgono attività commerciali, società cooperative) ovvero familiari dell’imprenditore o del socio.
La determinazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi - Il socio (o il familiare) deve essere tassato, in linea generale, sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, che andava inserito nel modello Unico 2015, quadro RL, rigo Rl 10, mentre a carico dell’azienda concedente si profila la totale indeducibilità del costo (salvo i casi espressamente previsti dal TUIR per altre tipologie di costi) collegato alla concessione in godimento.
Casi particolari - La comunicazione è obbligatoria anche nei confronti di:
• gruppo societario, qualora il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;
• beneficiario del bene che possiede una partecipazione indiretta nella società concedente;
• ex socio, qualora abbia utilizzato il bene nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione.
Casi di esclusione - Il provvedimento non riguarda i beni dato in uso promiscuo a dipendenti che sono anche soci della società, nonché beni che rientrano nella categoria “altro” di valore non superiore a € 3.000 al netto dell’Iva; inoltre non sono tenuti ad inviare la comunicazione:
• imprenditori individuali per i beni concessi (a se stesso) in godimento, ovvero, beni che fanno riferimento ai fringe benefit regolati dall’art 51 e 54 del TUIR;
• professionisti;
• associazioni professionali;
• società semplici, anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci;
• cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• utilizzatori bene ad uso pubblico (esempio tassista);
• enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;
• società agricole produttive di redditi fondiari;
• società che operano in regime di “trasparenza”.
Certificazione scritta - In un’ottica di correttezza e collaborazione fiscale, le condizioni contrattuali relative alle condizioni di utilizzo del bene oggetto di comunicazione, devono essere riportate in un’apposita certificazione antecedente alla data di utilizzazione del bene, fermo restando che in assenza di tale documentazione, il contribuente può, diversamente dimostrare quelle che sono le condizioni di utilizzo del bene.
Sanzioni - regole generali - La comunicazione avendo fini appunto di conoscenza fiscale e non dichiarativa, in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti, l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. 471/97). In caso di ravvedimento, lo stesso si perfeziona con il versamento con modello F24 dell’importo di € 32(1/8), codice tributo 8911 e anno di riferimento 2014.
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