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Il valigione del tirocinante

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    COMUNICAZIONE BENI AI SOCi

    Entro la fine del mese in corso sarà obbligatario comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati dei beni concessi in godimento ai soci

    Si avvicina la data del 30 ottobre, termine ultimo entro il quale comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, ossia i dati relativi ai finanziamenti concessi da quest’ultimi alla società (sarà visto in seguito); si tratta comunque di due comunicazioni distinte tra loro vista la diversa origine normativa.

    Con le circolari n° 24/E del 15 giugno 2012 e la n° 36/E del 24 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha posto in evidenza chiarimenti applicativi dell’art.2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies, del decreto legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148.

    Presupposti oggettivi - L’obbligo di comunicazione sorge quando:
    • vi è una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento collegato al bene concesso e il prezzo eventualmente pagato dall’utilizzatore;
    • i soggetti che utilizzano il bene sono soci dell’azienda( società di persone, di capitali, enti privati residenti che svolgono attività commerciali, società cooperative) ovvero familiari dell’imprenditore o del socio.
    La determinazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi - Il socio (o il familiare) deve essere tassato, in linea generale, sull’eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, che andava inserito nel modello Unico 2015, quadro RL, rigo Rl 10, mentre a carico dell’azienda concedente si profila la totale indeducibilità del costo (salvo i casi espressamente previsti dal TUIR per altre tipologie di costi) collegato alla concessione in godimento.

    Casi particolari - La comunicazione è obbligatoria anche nei confronti di:
    gruppo societario, qualora il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;
    • beneficiario del bene che possiede una partecipazione indiretta nella società concedente;
    ex socio, qualora abbia utilizzato il bene nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione.
    Casi di esclusione - Il provvedimento non riguarda i beni dato in uso promiscuo a dipendenti che sono anche soci della società, nonché beni che rientrano nella categoria “altro” di valore non superiore a € 3.000 al netto dell’Iva; inoltre non sono tenuti ad inviare la comunicazione:
    • imprenditori individuali per i beni concessi (a se stesso) in godimento, ovvero, beni che fanno riferimento ai fringe benefit regolati dall’art 51 e 54 del TUIR;
    • professionisti;
    • associazioni professionali;
    • società semplici, anche nell’ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci;
    • cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
    • utilizzatori bene ad uso pubblico (esempio tassista);
    • enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;
    • società agricole produttive di redditi fondiari;
    • società che operano in regime di “trasparenza”.

    Certificazione scritta - In un’ottica di correttezza e collaborazione fiscale, le condizioni contrattuali relative alle condizioni di utilizzo del bene oggetto di comunicazione, devono essere riportate in un’apposita certificazione antecedente alla data di utilizzazione del bene, fermo restando che in assenza di tale documentazione, il contribuente può, diversamente dimostrare quelle che sono le condizioni di utilizzo del bene.

    Sanzioni - regole generali - La comunicazione avendo fini appunto di conoscenza fiscale e non dichiarativa, in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti, l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. 471/97). In caso di ravvedimento, lo stesso si perfeziona con il versamento con modello F24 dell’importo di € 32(1/8), codice tributo 8911 e anno di riferimento 2014.

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      CESSIONE INTRA: LA BUONA FEDE SALVA IL CONTRIBUENTE

      Cassazione, ordinanza n. 19368 del 29 settembre 2015

      Una nuova sentenza della Corte di Cassazione sui requisiti necessari per considerare un’operazione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
      Sul solco dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, la Corte di Cassazione ha statuito che il possesso dei requisiti sostanziali da parte del cessionario comunitario rappresenta condizione sufficiente per applicare il regime di non imponibilità, mentre il possesso dei requisiti formali (partita IVA, iscrizione al VIES) non rappresentano condizioni necessarie e sufficienti per l’applicazione del regime di non imponibilità proprio delle operazioni intracomunitarie. In altre parole, il regime di non imponibilità può essere applicato se il contribuente riesce a dimostrare che la controparte agisce in qualità di soggetto economico e invece non è applicabile se l’Agenzia delle Entrate riesce a dimostrare che il cessionario per l’operazione “contestata” non agisce in qualità di soggetto passivo IVA (Cassazione, ordinanza n. 19368 del 29 settembre 2015).

      Il recente intervento della Cassazione – Va evidenziato che già altre volte la Cassazione aveva evidenziato che "la non imponibilità, più che a un elemento formale e cioè all'indicazione in fattura di un esatto numero identificativo, è legata al requisito sostanziale della soggettività passiva del cessionario comunitario, incorrendosi altrimenti nel divieto di doppia tassazione stabilito dal diritto dell'UE in materia di IVA" (Cassazione, sentenza n. 26466 del 17/12/2014).

      Sempre la Cassazione ha evidenziato che "dalle irregolarità delle fatture riguardo all'indicazione di codici identificativi possono derivare conseguenze sul piano sanzionatorio, senza che operazioni per loro natura non imponibili divengano imponibili in dipendenza d'irregolarità formali” (Cassazione, sentenza n. 12455 del 28 maggio 2007).

      I citati interventi giurisprudenziali sono uniformi all’indirizzo giurisprudenziale comunitario:
      • la Corte di Giustizia UE (C-587/10) ha evidenziato che il diritto comunitario non osta a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro subordini l'esenzione dall'IVA di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d'identificazione ai fini dell'IVA dell'acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell'esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non sia stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d'identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l'acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell'ambito dell'operazione di cui trattasi;

      • nella sentenza C-273/11 si è ribadito che non può negarsi l’esenzione IVA di una cessione intracomunitaria se sussistono i requisiti sostanziali, ovvero il cessionario agisce il qualità di soggetto passivo IVA.

      Nel caso analizzato nella ordinanza n. 19368 del 29 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la sostanza dell’operazione economica senza peraltro evidenziare la mancanza di buona fede da parte del cessionario italiano, senza pertanto poter mettere in discussione la non imponibilità dell’operazione.

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        CONTENZIOSO: NUOVO LIMITE PER L’OBBLIGO DI ASSISTENZA TECNICA

        Premessa – È stata approvata dal Consiglio dei Ministri, martedì 22 settembre 2015, anche la riforma del contenzioso tributario dando così attuazione all’art. 10 della Legge n. 23/2014 (Legge di delega fiscale).
        In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (a giorni) del decreto attuativo, è possibile dare un anticipo di ciò che la riforma contiene. Si tratta di una serie di interventi che tengono conto di alcune osservazioni espresse anche nel parere di Camera e Senato. In particolare, tra le novità si segnalano le seguenti:
        • l’innalzamento del valore della lite entro il quale il contribuente può stare in giudizio da sé;
        • l’addebito delle spese processuali per chi rifiuta un accordo di conciliazione;
        • sono previste nuove regole per la nomina di presidenti delle commissioni tributarie e di magistrati tributari;
        • è prevista l’abilitazione alla difesa tecnica anche per i dipendenti dei CAF (solo per le controversie inerenti adempimenti poste in essere dal CAF stesso);
        • è stabilita l’immediata esecutività della sentenza, senza dover attendere il suo “passato in giudicato”;
        • è introdotta la possibilità di chiedere la sospensione della sentenza al giudice d’appello;
        • c’è l’eliminazione dell’alternatività tra l’istituto della mediazione tributaria e quello della conciliazione giudiziale.
        Nuovo limite per la difesa personale – Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 546/1992, le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

        Con l’approvazione del decreto attuativo della delega fiscale, il legislatore innalza l’attuale soglia fissata a 2.582,28 euro ad euro 3.000,00. Dunque, il contribuente stando alle nuove regole, nell’ambito del processo tributario, può stare in giudizio da se (senza, quindi, farsi assistere da nessun difensore) qualora il valore della lite (così come inteso ai sensi del sopracitato comma 5) sia inferiore a 3.000 euro.

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          PERDITA SU CREDITI E INERENZA

          http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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            TRANSFER PRICING

            http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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              CONTENZIOSO : LITISCONSORZIO NELLE SOCIETA' DI PERSONA

              http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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                ACCERTAMENTO SOCIETA' CESSATE

                http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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                  TAX RULING

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                    IMPUGNAZIONE ESTRATTI DI RUOLO

                    http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.10.07_02.pdf

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                      LA DONAZIONE DELLA SOCIETA'

                      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.10.07_05.pdf

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