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Il valigione del tirocinante

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    Grazie ROL ! =)

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      "off topic"
      REDDITOMETRO (PRIME SENTENZE)
      http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.18_06.pdf

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        Grazie mille anche da parte mia Rol!

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          Il brevetto non è mai patrimonio dell'inventore

          Premessa – Il brevetto, in quanto titolo giuridico, consente al titolare sfruttamento esclusivo dell'invenzione (anche in termini economici), in un territorio e per un periodo ben determinato impedendo ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza la sua specifica autorizzazione.

          Il diritto riguardante il brevetto per invenzione appartiene al campo della cosiddetta proprietà intellettuale, unitamente al diritto d'autore e ai marchi. In Italia, come anche in altri Paesi, esiste un'altra forma di brevetto, cioè il brevetto per modello di utilità, che protegge i nuovi modelli, consistenti ad esempio in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto e ha validità pari a 10 anni.

          Entrambi (invenzione e modello di utilità) sono considerati “brevetti”.

          Ai sensi del comma 2, lett. b) art. 53 del TUIR, i proventi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore di brevetti sono da considerarsi come “redditi di lavoro autonomo” e come tali sono soggetti, in ogni caso, a tassazione, senza che sia previsto alcun tipo di esenzione in merito. Il brevetto, dunque, non può mai essere ritenuto come patrimonio dell’inventore, quindi non soggetto a imposizione fiscale, anche se l’invenzione ad esempio è scaturita da un’attività diversa da quella occasionale o professionale esercitata dall’autore.

          La tassazione del brevetto – Dunque, indipendentemente dal modo in cui è stata prodotta l’invenzione (se nell’esercizio di un’attività di lavoro occasionale, professionale o al di fuori), il brevetto è soggetto a imposta sui redditi e considerato come “reddito di lavoro autonomo”.

          A norma del comma 8, art. 54 del TUIR, la base imponibile dei proventi derivanti dall’utilizzazione economica del brevetto è rappresentata dal 75% del corrispettivo conseguito (è prevista una deduzione forfettaria nella misura del 25%) o il 60% se il percettore è di età inferiore ai 35 anni (in tal caso la deduzione forfettaria è del 40%).

          I compensi percepiti sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20% (la base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto è il 75% o il 60% del corrispettivo conseguito a seconda che il percettore abbia più o meno di 35 anni).

          I compensi percepiti e le ritenute subite sono certificati annualmente all’inventore (percettore) attraverso la Certificazione Unica.




          L’indicazione nel Modello Unico – Nel caso di presentazione del Modello UNICO, occorre distinguere a seconda che i proventi siano percepiti dall’autore/inventore o da terzi:

          1) se i proventi sono percepiti a titolo gratuito dagli aventi causa (es. eredi) o da terzi che hanno acquistato il brevetto a titolo oneroso, questi devono riportare il corrispettivo al rigo RL13 (Sezione II quadro RL). Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell’intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l’importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Le ritenute d’acconto subite vanno indicate al rigo RL20;
          2) se i proventi sono percepiti dallo stesso autore/inventore, questi riporta il corrispettivo percepito al rigo RL25 (Sezione III quadro RL). Nel rigo RL29, il percettore riporta altresì la somma della deduzione forfetaria (25 per cento, ovvero il 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni). Le ritenute d’acconto subite vanno indicate al rigo RL3.

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            novita' bilanci

            http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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              e che bellezza..:-)

              http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.21_05.pdf

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                transfer pricing

                http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.21_09.pdf

                Commenta


                  contenzioso

                  http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.19_01.pdf

                  Commenta


                    interpello

                    http://www.fiscooggi.it/files/u41/ra...5.09.18_01.pdf

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