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Il valigione del tirocinante

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    #71
    OFF TOPIC

    Fisco, i patti con l’evasore e i finti controlli

    di Bruno Tinti | 14 agosto 2015

    Ogni anno l’evasione fiscale si mangia 150 miliardi solo per quanto riguarda le imposte sul reddito. L’11 per cento dei contribuenti italiani (le partite Iva) fa “nero”. Gli altri (89 per cento) sono lavoratori dipendenti e pensionati che vorrebbero evadere ma non possono. Tutto questo è fatto notorio e, quanto alle percentuali citate e all’ammontare dell’evasione, proveniente dalla stessa Agenzia delle Entrate. Che però…
    Prima di tutto assegna priorità negli accertamenti ai Grandi Contribuenti. Che non fanno “nero”. Eludono, non evadono.Delocalizzano sedi e siti di produzione per sfruttare vantaggi fiscali in altri Paesi, fanno transfer pricing (costi in Italia e ricavi all’estero), svalutazioni o sopravvalutazioni fasulle. Insomma imbrogliano. Ma si tratta di un contenzioso quasi esclusivamente giuridico, dall’esito incerto e che richiede procedimenti (dall’accertamento alla sentenza di Cassazione) lunghissimi. Con questo tipo di controlli, 150 miliardi di evasione abbiamo ogni anno e 150 miliardi resteranno.
    Bisogna andare a prendere i soldi dove si ha la certezza di trovarli:dove si fa il “nero”. Da pm l’ho fatto. Quattro pm, tre vigili urbani prestati dal Comune, quattro marescialli di Gdf, 500 processi in un anno, 150 milioni di euro accertati, una ventina direttamente sequestrati. Questo perché il “nero”, volendo, si trova facilmente; poi tocca al contribuente spiegare da dove viene. Facilmente? Certo, con le indagini bancarie e finanziarie, strumento esistente da 50 anni almeno. Si identificano i rapporti del contribuente con il sistema bancario e finanziario; e non solo i suoi ma anche quelli del suo nucleo familiare, parenti, persone che possono ragionevolmente aver operato per suo conto, dipendenti di fiducia, soci… Si fa la somma degli accrediti, la si confronta con i ricavi dichiarati e si chiede conto della differenza. Prestiti, eredità, vincite al gioco, donazioni (la fantasia degli evasori non ha limiti), purché provati (dal contribuente), vengono sottratti dal totale. Il resto è evasione, “nero”. Giuridicamente, nell’immancabile contenzioso tributario, non c’è partita, alla fine i soldi il Fisco li porta a casa. E poi le risorse che simili accertamenti richiedono assicurano un ottimo rapporto costi/benefici. Se una decina di persone (il mio team in Procura che però faceva anche altro, rapine e spaccio di droga continuavano…) ha potuto recuperare in un anno 150 milioni di euro (erano lire allora…), perché il Fisco non potrebbe fare altrettanto? Quanti dipendenti potrebbe utilizzare, 100 mila tra Agenzia e GdF? Fanno 10 mila team, 15 miliardi di “nero”, 8 miliardi di imposte e un importo più o meno analogo di sanzioni. Ogni anno. Con il resto delle risorse controllino i Grandi Contribuenti. E alla fine dell’anno facciano i conti.
    Allora, perché non si fa così? La risposta sta nelle linee guida dell’Agenzia delle Entrate: “Indagini finanziarie per l’attività di controllo. Devono essere utilizzate solo a seguito di un’attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative, preferibilmente quando è già in corso un’attività istruttoria dell’ufficio. Ugualmente, nei controlli agli esercenti arti e professioni, sarà utilizzato lo strumento delle indagini finanziarie solo quando la posizione fiscale è difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie”.
    Dunque, secondo l’Agenzia, prima bisogna accertare “anomalie dichiarative” e – poi – si va a controllare in banca; prima si adottano “altre modalità istruttorie” e – poi – se non si accerta niente (ovviamente non si accerta niente, il “nero” si chiama così perché è nascosto) si va in banca. In altre parole, prima si lavora a vuoto e poi si fa sul serio. Schizofrenia? Pare di sì. Sempre nelle linee guida dell’Agenzia delle Entrate si legge: “L’impegno maggiore sarà riservato ai comportamenti evasivi più gravi, come quelli che provocano distorsioni alla libera concorrenza e danneggiano i contribuenti che adottano comportamenti leali con il Fisco”. È o non è la fotografia del popolo dell’Iva? I contribuenti danneggiati dalla distorsione della libera concorrenza (i prezzi più bassi praticabili da chi evade) sono i dentisti, gli avvocati, gli idraulici, i commercianti onesti, che non evadono; o i Grandi Contribuenti, con la loro brava sede all’estero e gli stabilimenti delocalizzati?

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      #72
      Rol più che un valigione è un set di valigie...

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        #73
        Grazie per l'aggiornamento ROL =).

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          #74
          Originariamente inviato da Mirves Visualizza il messaggio
          Rol più che un valigione è un set di valigie...

          Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
          gnè gnè....hai ragione...

          (sono sputi di riflessione.....)

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            #75
            Visto di conformità e dichiarazione unificata

            Il controllo dei crediti indicati in Unico


            Premessa – Il Modello UNICO PF 2015 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA. A partire da quest’anno in caso di presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata la sezione ‘‘Visto di conformità” può essere compilata sia con riferimento alla sola Dichiarazione Iva oppure con riferimento alla sola dichiarazione dei redditi oppure il visto di conformità può essere posto su entrambe le dichiarazioni.

            Legge di Stabilità - In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 574, anche per l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000,00 annui è d’obbligo utilizzare il visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In proposito, nella dichiarazione Unico 2015, nella sezione “Visto di conformità” è stata inserita una nuova casella “Visto di conformità rilasciata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/Iva“, da compilare solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, contenuta nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità (dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA oppure entrambe le dichiarazioni).

            Il visto in Unico -
            Qualora il contribuente decida di presentare dichiarazione unificata (redditi - IVA), il Frontespizio utilizzato sarà esclusivamente quello del Mod. UNICO e pertanto il rilascio del visto di conformità deve essere effettuato nell’apposito riquadro di tale modello (sia qualora si intenda rilasciarlo ai fini “reddituali” sia qualora si voglia attestare la sussistenza del credito IVA).

            Codici - Da quest’anno, in caso di dichiarazione unificata, è possibile indicare la motivazione per cui il visto è rilasciato, compilando la nuova casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA” (possibilità preclusa fino allo scorso anno). In particolare, tale casella va compilata indicando uno dei seguenti codici: 1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi; 2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA; 3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.

            Credito Iva – Per i soggetti che evidenziano eccedenze a credito Iva, al fine di evitare errori, è bene ricordare che chi presenta la dichiarazione a settembre deve accertarsi di non aver superato in corso d’anno il limite di 5.000 euro di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale.

            Credito imposte dirette
            – Al contrario la disposizione contenuta nelle legge di stabilità 2014 riguardante i crediti per imposte dirette non replica il precedente intervento in materia di IVA, e pertanto non si ritiene applicabile la procedura attualmente in vigore per la compensazione del credito IVA. Quindi solo il concreto utilizzo di un credito d’imposta per importo superiore a 15.000 euro, fa scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, che verrà presentata successivamente all’utilizzo medesimo. La procedura si differenzia rispetto alla gestione del credito IVA in quanto quest’ultimo va “certificato” in anticipo. In pratica, quindi, non è richiesta la previa presentazione della dichiarazione e la compensazione può tranquillamente avvenire prima del 30 settembre 2015, purché il modello Unico sia munito del visto.

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              #76
              Irap per le imprese neocostitutite

              Dubbi sulle modalità di comunicazione dell’opzione del metodo da bilancio

              Premessa – A seguito delle novità intervenute per conto del D.Lgs. n. 175/2014, ancora oggi non sono chiare le modalità con cui le società/imprese individuali costituitesi nel corso del 2015 debbano comunicare l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio già a decorrere dal 2015.

              Opzione Irap - Con l’art. 1, commi 50, 51 e 52, Legge n. 244/2007, sono state riscritte le regole di determinazione della base imponibile IRAP, distinguendo le modalità di determinazione dell’imposta a seconda che il soggetto passivo dell’imposta sia una società di capitali o ente commerciale in cui trova applicazione il metodo da bilancio, ex art. 5 oppure un’impresa individuale o società di persone in cui trova applicazione il metodo fiscale, ex art. 5-bis. In ogni caso l’articolo 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, al comma 2, sottolinea che le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole previste per i soggetti IRES, ovvero secondo i valori di bilancio.

              Decreto semplificazioni - Fra le molte semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 concernenti la scelta dei regimi opzionali, è presente quella che interessa i soggetti, imprenditori e società di persone, che hanno la possibilità di scegliere un metodo alternativo di calcolo della base imponibile Irap, rispetto a quello “naturale” previsto dall’art. 5-bis, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

              Comunicazione opzione
              - Se fino allo scorso anno si rendeva necessario compilare e inviare il modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997” (di cui al Provvedimento prot. n. 31.3.2008, n. 49810/2008) entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta cui si riferiva la scelta (28 febbraio per i soggetti “solari”), da quest’anno occorrerà far riferimento alla sezione VII, “Opzioni”, rigo IS 35, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione o la revoca del regime opzionale.

              Inizio attività - Una questione ancora non perfettamente definita riguarda i soggetti che iniziano l’attività e che desiderano optare già dal primo anno per la determinazione secondo le regole delle società di capitali (si pensi, ad esempio, al caso delle società di persone costituite nel 2015). Secondo le regole previgenti la scelta doveva essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta.

              Presentazione dichiarazione - Attualmente, dovendo esercitare l’opzione attraverso il modello Irap, ci si chiede come si possa operare nel caso di inizio dell’attività, non essendo prevista durante il primo anno la presentazione di alcuna dichiarazione. Da quanto emerge dalla normativa infatti, detti soggetti, che nel 2015 non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione IRAP per il periodo di imposta 2014, si troverebbero a presentare il modello solo per la compilazione delle sezioni necessarie ad esprimere l’opzione. Appare inoltre poco chiaro come un’impresa/società costituita dopo il 30 settembre 2015 (termine di presentazione “ordinario” della dichiarazione) possa esprimere l’opzione. A tal proposito sarebbe utile un chiarimento ufficiale atteso che nella C.M. 30.12.2014, n. 31/E di commento alle novità fiscali del D.Lgs. 175/2014, nulla veniva precisato al riguardo.

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                #77
                Reverse charge. No sanzioni per omessa autofatturazione

                L’omessa autofatturazione non genera una maggiore imposta dovuta, quindi costituisce una mera violazione formale che non può essere soggetta alle sanzioni proporzionali previste dal D.Lgs. 471 del 1997 per assenza di danno erariale. È quanto emerge dalla sentenza n. 2084/12/15 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

                La CTR meneghina, a conferma della decisione di prime di cure, ha ritenuto illegittime le sanzioni irrogate a una società, per l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili ex art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972.

                I giudici hanno aderito alla tesi della contribuente secondo cui “non esisteva obbligo di emettere autofatturaper assenza del di debito tributario, in quanto in casi di reverse charge non potevano essere irrogate sanzioni proporzionali”.

                Di diverso avviso l’Ufficio resistente, secondo cui, invece, la mancata applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile, rappresentando violazione sostanziale, va sanzionata con le modalità previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997.

                Ebbene, la tesi della parte pubblica non ha trovato la condivisione né dei giudici di primo grado né di quelli d’appello. Questi ultimi, in particolare, scrivono che: “Nel caso di specie di ‘reverse charge’ non si verificano danni per il fisco proprio per assenza del debito tributario”.

                Il “reverse charge” comporta che l’acquirente italiano, sul quale viene trasferita l’obbligazione tributaria, debba integrare la fattura ricevuta per poi annotarla nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, di fatto rendendo l’operazione fiscalmente neutra. Nel caso esaminato, non risulta che sia stata contestata la detrazione dell'IVA, la cui legittimità - in caso di omessa/irregolare applicazione del “reverse charge” - è stata definitivamente confermata sia dalla giurisprudenza comunitaria (si veda la sentenza del 11 dicembre 2014, C-590/13, Idexx Laboratories Italia) sia dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cassazione n. 5072/2015).

                In particolare, secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione, in caso di “reverse charge”, l’inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell’obbligo di emettere autofattura, non può privarlo del diritto di detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi. Inoltre, la perdita del diritto al rimborso non è prevista da alcuna disposizione di legge e la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante è emendabile e ritrattabile, per cui anche la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Infine, il diritto a detrazione previsto dall’articolo 17 della Sesta Direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l’esenzione dall’IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi (v. Cassazione n. 10819/2010, n. 8038/2013 e n. 17588/2010).

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                  #78
                  contabilità

                  http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_...paign=articolo

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                    #79
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    gnè gnè....hai ragione...

                    (sono sputi di riflessione.....)
                    ed il mio unico neurone va in tilt....

                    Buongiorno.

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                      #80
                      Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                      ed il mio unico neurone va in tilt....

                      Buongiorno.
                      meeeeeeeeee spunti .....

                      Commenta

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