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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Ma se c'è anche un conguaglio in denaro, naturalmente questo invece concorrerà a formare il reddito d'impresa di chi lo consegue, a meno che non sia in regime PEX.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Mentre la neutralità fiscale prevista per il conferimento avente ad oggetto partecipazioni di controllo o collegamento (il 175..c.d realizzo controllato è diversa....nel senso che mentre nel conferimento d'azienda (o di un suo ramo) la divergenza tra i valori contabili e fiscali c'è praticamente quasi sempre, per il conferimento delle partecipazioni l'operazione è per natura realizzativa nel senso che per avere la neutralità dipende dal comportamento del conferitario...cioè l'operazione non farà emergere la plusvalenza solo qualora l'incremento del patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferente
      Perché dici ciò, io nella realtà propenderei quasi per il contrario, cioè, per evitare sbattimenti, il conferimento si fa a parità di valori contabili e fiscali.

      Si cambiano detti valori quando già al momento del conferimento, fusione ecc……. si ha in mente di liquidare determinati assets o se si hanno molti beni della conferente completamente ammortizzati ma ancora produttivi (ma anche in questo caso si deve vedere se ne vale la pena).

      A te risulta diversamente?

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        Mentre il conferimento mediante il quale una società acquista o rafforza il controllo di un'altra (il 177 coma 2..) è sempre OPERAZIONE REALIZZATIVA.

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          Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
          Perché dici ciò, io nella realtà propenderei quasi per il contrario, cioè, per evitare sbattimenti, il conferimento si fa a parità di valori contabili e fiscali.

          Si cambiano detti valori quando già al momento del conferimento, fusione ecc……. si ha in mente di liquidare determinati assets o se si hanno molti beni della conferente completamente ammortizzati ma ancora produttivi (ma anche in questo caso si deve vedere se ne vale la pena).




          A te risulta diversamente?

          lo so che fanno così....qui siamo più meno allo stesso utilizzo (STRUMENTALE) dei criteri fiscali previsti in materia di ammortamento fiscale applicati in automatico per gli ammortamenti civilistici...

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            nel 176 citerei anche il comma 3....(probabile sottodomanda..hanno fatto tanto per averla ahahahah)


            la trasformazione delle plusvalenze relative all'azienda (pienamente imponibili) in plusvalenze su partecipazoni (in tutto o in parte esenti)

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              (---> il che implica rivalutazioni degli assett farlocchi......)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                lo so che fanno così....qui siamo più meno allo stesso utilizzo (STRUMENTALE) dei criteri fiscali previsti in materia di ammortamento fiscale applicati in automatico per gli ammortamenti civilistici...

                visto che parliamo di ammortamenti...come girano nel caso di affitto d'azienda?


                Fidenza Village, per la Guardia di finanza l'outlet non ha dichiarato un imponibile di 7 milioni di euro - Il Fatto Quotidiano


                Secondo quanto rilevato dalla guardia di finanza, VR Milan ha in essere con molti dei negozianti un doppio sistema di contratti. Un primo documento è stato autenticato dal notaio e registrato, come impone la legge. Un secondo documento, più lungo e più dettagliato del primo, è invece rimasto nel cassetto di chi lo ha sottoscritto. Benché gran parte dei contratti registrati non prevedessero che a occuparsi del mantenimento dei beni immobili fosse VR Milan, questa ha portato lo stesso in deduzione le quote degli ammortamenti, cosa non consentita dalle norme tributarie quando a occuparsi delle manutenzioni sono gli affittuari.

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                  Affitto d

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                    Premessa – Sulla fattura emessa dal contribuente in regime forfettario va apposta la marca da bollo da 2 euro? E sulla fattura emessa in regime di “reverse charge”? E sulle fatture inerenti le operazioni esenti?

                    Sono queste le domande che spesso si fanno i contribuenti e gli addetti ai lavori, poiché a volte non sembrano tanto chiare le regole da seguire. Proviamo, dunque, in questo articolo a delineare ciò che il legislatore prevede in merito.

                    In base all’art. 6 dell’allegato B del DPR n. 633/1972, l’imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture in cui non è assolta l’IVA. Dunque, i due tributi sono tra loro alternativi.

                    La marca da bollo da assolvere sulla fattura (sia cartacea sia elettronica) è d’importo pari a 2 euro e va assolta qualora l’importo della fattura sia superiore ad euro 77,47 euro. Importante regola da tener presente è che la marca deve avere la stessa data della fattura o al massimo la data antecedente la fattura. La sanzione per omessa marca da bollo o per apposizione di una marca da bollo con data posteriore a quella della fattura è prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).

                    Come è assolta la marca da bollo – In caso di fattura cartacea in genere l’imposta di bollo è assolta con contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) attaccato poi alla fattura originale e consegnata al cliente. Ogni contrassegno telematico è dotato di un identificativo e sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la seguente dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale. ID…………..

                    In alternativa al contrassegno telematico, l’imposta può essere assolta anche in modo virtuale. In particolare, si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). In tal caso sulla fattura deve essere riportata la seguente annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. Il versamento in modalità virtuale è quello utilizzato di regola per le fatture elettroniche (senza necessità di autorizzazione preventiva dell’AE) per le quali il versamento però è cumulativo e deve essere eseguito entro il 30 aprile dell’anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Quindi, entro il 30 aprile 2016 occorreva eseguire il versamento cumulativo con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel periodo d’imposta 2015. Il versamento è eseguito con F24 (codice tributo 2501).

                    Fatture soggette a marca da bollo - L’obbligo di versare l’imposta di bollo sulle fatture (superiori a 77,47 euro) sussiste certamente per i contribuenti che operano in regimi agevolati i quali non prevedono l’applicazione dell’IVA ossia regime di vantaggio e regime forfettario. Ciò era espressamente sancito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016. Volendo tracciare un quadro generale, è possibile affermare che l’imposta di bollo deve essere assolta (sempreché la fattura sia d’importo superiore ai 77,47 euro):
                    • su fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72 ossia operazioni fuori campo IVA;
                    • su fatture emesse ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. c), DPR 633/72 ossia operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali;
                    • su fatture emesse ai sensi dell’art. 8-bis DPR 533/1972 ossia operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi);
                    • su fatture emesse ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 ossia operazioni esenti IVA;
                    • su fatture emesse ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972 ossia operazioni escluse IVA;
                    • su fatture emesse ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972 ossia operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci.

                    Fatture escluse – Sono invece escluse dall’applicazione del bollo (anche se la fattura è d’importo superiore a 77,47 euro) le operazioni in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006); le fatture con IVA assolta all’origine (es. tabacchi e prodotti editoriali); le fatture relative ad esportazioni di merce e cessioni intracomunitarie di beni. Tuttavia con riferimento a queste ultime, ed in merito ai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate “cessioni interne”, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraUE, se la cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l’imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi l’imposta di bollo va assolta).

                    La responsabilità – Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 44/E/2008, l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
                    Se l’obbligo è a carico di chi emette il documento fiscale, non è detto che sia a carico di questi anche il relativo onere. Infatti, per lo stesso meccanismo dell’IVA chi sostiene l’effettivo costo deve essere il consumatore finale. Quindi, il costo della marca da bollo è del debitore (cliente). Tale principio è implicitamente contenuto nell’art. 1199 C.c. nella parte in cui si afferma che “il creditore, che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare la quietanza e farne annotazione sul titolo se questi non è restituito al debitore.

                    Anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. Tuttavia, il cliente (debitore) che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all’Agenzia delle Entrate pagando l'imposta (in tal caso, dunque, la responsabilità ricade solo su chi ha emesso la fattura).

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                      Tassazione catastale - Con il comma 1093 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito il legislatore fiscale ha, infatti, previsto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 del TUIR. La norma in esame nasce, dunque, con l’obiettivo di incentivare il passaggio alla forma societaria degli imprenditori agricoli individuali, attraverso il mantenimento in capo alle società che rivestono la qualifica di “società agricole” di un particolare sistema di determinazione del reddito, che costituisce un regime naturale di tassazione solo per le persone fisiche, società semplici e enti non commerciali.

                      Si ricorda che l’articolo 2135 del Codice civile dispone che: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

                      Il principio di esclusività delle attività sopra indicate che caratterizza le società agricole non viene meno, tuttavia, quando la società pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In altri termini le operazioni ritenute funzionali allo svolgimento dell’attività esclusiva sono compatibili con l’oggetto sociale in quanto cosiddette attività strumentali che non connotano l’oggetto sociale medesimo. Ciò significa che non perdono la qualifica di società agricola quelle che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa; lo stesso concetto è stato ribadito dal D.L. 179/2012.

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