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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    il disapplicativo è obbligatorio...........
    Non me lo ricordavo

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      il disapplicativo è obbligatorio...........
      circolare 9/E nel quale l’Agenzia chiarisce che le norme suscettibili di disapplicazione sono tutte quelle che, pur fondandosi su una ratio antielusiva di tipo sostanziale, non impongono predeterminazioni di tipo sistematico, come nel caso emblematico della norma che limita la deducibilità delle spese sostenute per le auto aziendali.
      La medesima circolare contiene un elenco di norme qualificabili come antielusive suscettibili di disapplicazione ed una sommaria indicazione di norme prive di detto carattere (in particolare artt. 84, 109 172, TUIR e art. 10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 460 del 1997); tale indicazione, tuttavia, ha valenza meramente esemplificativa non essendo preclusa la possibilità del contribuente di presentare istanza di interpello al di fuori dei casi espressamente indicati.

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        A presidio dell’obbligo di presentazione dell’interpello, nei casi di omessa presentazione di un interpello disapplicativo obbligatorio, è prevista l’applicazione di una sanzione fissa da 2000 a 21000 euro;

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Non me lo ricordavo
          E l'ho letto negli ultimi 15 gg...

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            NB (sottodomanda....per chi farà l'orale)


            In corrispondenza delle fattispecie che, nella previgente disciplina, erano oggetto di un obbligo di presentazione dell’interpello, oggi ricomprese nel novero dell’interpello probatorio (cfr. istanze ex art. 113, istanze CFC e “correlate” istanze relative a dividendi, plusvalenze e utili, istanze SNOP, istanze ex artt. 124 e 132 TUIR, istanze concernenti il beneficio ACE), il decreto ha previsto un obbligo di segnalazione in dichiarazione (cfr. UNICO 2016 e relative istruzioni) da effettuarsi da parte del contribuente che non abbia presentato istanza di interpello o che, pur avendola presentata, non si sia adeguato alla risposta negativa fornita dall’amministrazione.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              NB (sottodomanda....per chi farà l'orale)


              In corrispondenza delle fattispecie che, nella previgente disciplina, erano oggetto di un obbligo di presentazione dell’interpello, oggi ricomprese nel novero dell’interpello probatorio (cfr. istanze ex art. 113, istanze CFC e “correlate” istanze relative a dividendi, plusvalenze e utili, istanze SNOP, istanze ex artt. 124 e 132 TUIR, istanze concernenti il beneficio ACE), il decreto ha previsto un obbligo di segnalazione in dichiarazione (cfr. UNICO 2016 e relative istruzioni) da effettuarsi da parte del contribuente che non abbia presentato istanza di interpello o che, pur avendola presentata, non si sia adeguato alla risposta negativa fornita dall’amministrazione.



              La mancata o inesatta segnalazione comporta:---------> poca roba.......
              a) l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, quando l’omissione o l’incompletezza della segnalazione riguarda le componenti di cui all’articolo 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR;
              b) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (per espressa previsione di legge, la sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo) quando l’omissione o l’incompletezza della segnalazione riguarda la detenzione di partecipazione di cui all’articolo 167 del TUIR;
              c) l’irrogazione di una sanzione fissa di importo compreso tra 2.000 e 21.000 euro in relazione a tutte le altre segnalazioni.

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                Piccole imprese, accertamenti solo per il 2% - PMI.it

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Ok
                  Però la dichiarazione...puo' essere presentato interpello anche per fatti effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi...ricordo qualcosa del genere....

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Però la dichiarazione...puo' essere presentato interpello anche per fatti effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi...ricordo qualcosa del genere....
                    Un’importante novità del decreto consiste nel fatto che, per effetto della riforma, il criterio di preventività è unico per tutte le tipologie di interpello, non essendo più necessaria, come in passato, per alcune tipologie di interpelli (ad esempio, CFC, SNOP e disapplicativi obbligatori) la cd. “presentazione in tempo utile” (ossia 90 o 120 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).

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                      l’istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento oggetto del quesito

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                      Sto operando...
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