L'unica certezza è che l'interpello relativo alla direttiva madre figlia non è obbligatorio (le societa' madri possono ottenere l'applicazione del regime madre figlia se dimostrano mediante interpello....)
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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiol’istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento oggetto del quesito
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Tutte le istanze si presentano:
a) in generale alla Direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale dell’istante (per i tributi relativi ai tributi erariali) o alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello se le istanze hanno ad oggetto i quesiti gestiti dal ramo Territorio dell’AdE (ossia le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale);
b) alla Direzione Centrale Normativa o alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare (.........)
-----> antiabuso da chiunque presentate fino al 31/12/2017.
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L’istanza, formata in carta libera, deve contenere:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale (vizio di ammissibilità);
- la puntuale descrizione della fattispecie (vizio di ammissibilità);
tutti gli altri punti....
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SONO REGOLARIZZABILI
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioPoco tempo fa avevamo chiarito diversamente...mi rileggo la circolare...
Forse fai confusione cn il RAVVEDIMENTO OPEROSO?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioForse fai confusione cn il RAVVEDIMENTO OPEROSO?
No, la questione è sul concetto di preventivita' dell'interpello e il mio dubbio era su quello.
Dalla circolare AE
Per effetto delle novità del decreto, le istanze (indipendentemente dalla tipologia di appartenenza) devono essere presentata:
prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione (come evidenziato espressamente nella relazione illustrativa al decreto) se dette istanze sottendono comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione. Per effetto della regola, come chiarito dalla relazione illustrativa, non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata, né tanto meno i termini previsti dal comma 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322 del 1998 (come nel tipico caso delle istanze relative alle imposte sui redditi). Giova altresì evidenziare che il riferimento alla dichiarazione come momento rilevante ai fini dell’attuazione del comportamento vale tanto per le istanze relative alle imposte sui redditi quanto per le istanze relative all’IVA in quanto – ancorchè detto tributo si caratterizzi per l’effettuazione di una serie di adempimenti preliminari rispetto alla dichiarazione – è comunque con la presentazione di quest’ultima che il contribuente dà definitiva attuazione al proprio comportamento. Si precisa, infine, che quando le istanze di interpello riguardano questioni che hanno impatto su dichiarazioni relative a più periodi di imposta (come accade, ad esempio, nei casi in cui oggetto dell’istanza sia la rilevanza delle spese di ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR), in presenza di istanze presentate oltre il termine di presentazione di una dichiarazione interessata dal quesito (di norma la prima), dovrà comunque essere apprezzato l’interesse del contribuente a conoscere la risposta dell’amministrazione anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi;
prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie (come nel caso degli interpelli in materia di imposta di registro, per i quali occorre far riferimento, ad esempio, alla presentazione dell’atto per la registrazione).
Corollario della preventività è che le istanze presentate non interferiscano con attività di controllo già poste in essere dall’amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello (circostanza che può ricorrere tanto se l’istanza viene presentata dopo aver dato attuazione al comportamento tanto se trattasi di comportamenti ripetuti nel tempo, qualora siano in corso attività di accertamento per periodi di imposta antecedenti a quello cui si riferisce l’istanza)
Il ravvedimento operoso so cos'è, ma non ho ancora studiato la riscossione. Non ci può essere confusione...
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioNo, la questione è sul concetto di preventivita' dell'interpello e il mio dubbio era su quello.
Dalla circolare AE
Per effetto delle novità del decreto, le istanze (indipendentemente dalla tipologia di appartenenza) devono essere presentata:
prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione (come evidenziato espressamente nella relazione illustrativa al decreto) se dette istanze sottendono comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione. Per effetto della regola, come chiarito dalla relazione illustrativa, non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata, né tanto meno i termini previsti dal comma 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322 del 1998 (come nel tipico caso delle istanze relative alle imposte sui redditi). Giova altresì evidenziare che il riferimento alla dichiarazione come momento rilevante ai fini dell’attuazione del comportamento vale tanto per le istanze relative alle imposte sui redditi quanto per le istanze relative all’IVA in quanto – ancorchè detto tributo si caratterizzi per l’effettuazione di una serie di adempimenti preliminari rispetto alla dichiarazione – è comunque con la presentazione di quest’ultima che il contribuente dà definitiva attuazione al proprio comportamento. Si precisa, infine, che quando le istanze di interpello riguardano questioni che hanno impatto su dichiarazioni relative a più periodi di imposta (come accade, ad esempio, nei casi in cui oggetto dell’istanza sia la rilevanza delle spese di ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR), in presenza di istanze presentate oltre il termine di presentazione di una dichiarazione interessata dal quesito (di norma la prima), dovrà comunque essere apprezzato l’interesse del contribuente a conoscere la risposta dell’amministrazione anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi;
prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie (come nel caso degli interpelli in materia di imposta di registro, per i quali occorre far riferimento, ad esempio, alla presentazione dell’atto per la registrazione).
Corollario della preventività è che le istanze presentate non interferiscano con attività di controllo già poste in essere dall’amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello (circostanza che può ricorrere tanto se l’istanza viene presentata dopo aver dato attuazione al comportamento tanto se trattasi di comportamenti ripetuti nel tempo, qualora siano in corso attività di accertamento per periodi di imposta antecedenti a quello cui si riferisce l’istanza)
Il ravvedimento operoso so cos'è, ma non ho ancora studiato la riscossione. Non ci può essere confusione...
(che mi devo inventare per farvi aprire i documenti...) ok
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quindi....
la preventività si intende riferita al termine ordinario di presentazione della dichiarazione ed è ormai sufficiente, per tutte le tipologie, che l’istanza sia presentata prima della scadenza dei termini di presentazione (viene meno la regola dettata per gli interpelli obbligatori della presentazione «in tempo utile ad ottenere risposta» prima della scadenza dei termini dichiarativi, cioè- fino ad oggi- 90 o 120 giorni prima)
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...........altro aspetto importante..
Coordinamento con attività di accertamento e contenzioso
NON IMPUGNABILITA’ DELLE RISPOSTE rese alle istanze di interpello in quanto pareri
PREVISIONE DI UNA REGOLA «SPECIALE»
PER GLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI (obbligatori) per i quali può essere proposto ricorso solo in via differita, unitamente alla impugnazione dell’eventuale atto successivo di accertamento
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