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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Dazz chè (premesso che) L'iva è un'imposta di matrice comunitaria....in caso di abuso del diritto in materia di IVA, applico l'art 10bis dello statuto del contribuente (che detta la normativa per tutte le imposte) oppure devo applicare le norme anti-abuso previste in ambito comunitario?

    meeeeee cricola ministeriale ahahhahahaah

    (anche questa , se vogliamo è una domanda sulle fonti..)

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Dazz chè (premesso che) L'iva è un'imposta di matrice comunitaria....in caso di abuso del diritto in materia di IVA, applico l'art 10bis dello statuto del contribuente (che detta la normativa per tutte le imposte) oppure devo applicare le norme anti-abuso previste in ambito comunitario?
      Io applicherei le norme antiabuso previste in ambito comunitario perché l'abuso del diritto in ambito IVA mi fa pensare alle frodi carosello

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        Anche per un altro motivo l'IVA è imposta comunitaria, quindi è corretto utilizzare la normativa comunitaria e non quella nazionale

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          La dottrina è divisa in merito all’applicabilità dei principi antiabuso Iva espressi dalla Corte di Giustizia nel diritto interno.Muovendo dagli autori più attenti ai temi del diritto comunitario (Tesauro), si è rilevato che il diritto comunitario primario, collocato in posizione sovraordinata rispetto al diritto comunitario derivato, è formato dalle norme del Trattato e dai principi generali del diritto. I principi generali del diritto, individuati dalla Corte di Giustizia, appartengono alle norme comunitarie primarie e sono dunque prevalenti sia sul diritto comunitario derivato che sul diritto nazionale.Secondo tale condivisibile ricostruzione, sostenuta anche da Attardi (1), la matrice comunitaria della previsione antielusiva, espressione di un principio generale del diritto europeo, fa sì che tale principio possa trovare applicazione anche nell’ordinamento interno, ma soltanto nelle materie disciplinate dalla normativa comunitaria (Iva, accise, dogane).Nei casi in cui la materia sia lasciata alla determinazione del legislatore interno, non troverebbe spazio la clausola antiabuso europea, ma la disciplina italiana.Tale indirizzo interpretativo trova conferma in una nota sentenza della Corte di Cassazione in materia di Iva. Il Supremo Collegio, pur riconoscendo l’assenza di una clausola generale antielusiva, ha tuttavia rilevato l’emergenza di un principio tendenziale del diritto comunitario, “secondo il quale non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un vantaggio fiscale” (2). La stessa sentenza ha precisato che la valutazione del carattere abusivo ed elusivo è giudizio che spetta al giudice di merito.La fattispecie esaminata riguarda una neocostitutiva società che aveva acquistato un immobile sostenendo le spese di ristrutturazione; l’Iva era stata detratta e l’immobile, una volta ristrutturato, era stato ceduto al socio. La società non aveva compiuto altre attività.Questa operazione è stata ritenuta elusiva.Vi è da ricordare che la portata del principio antielusivo comunitario sarà chiarita da una pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è chiaro se il fine di eludere le imposte debba essere perseguito “essenzialmente” o se debba essere il “solo scopo dell’operazione”; in altri termini, se la presenza di ragioni economiche marginali possa escludere l’appicazione del principio antielusivo (ordinanza 4 ottobre 2006, n. 21371).Vi è anche da rilevare che, secondo altro orientamento dottrinale, le pronunce della Corte di Giustizia in materia regolata da direttive comunitarie non sarebbero applicabili, se sfavorevoli al contribuente, direttamente nell’ordinamento interno.L’efficacia diretta e verticale delle direttive self executing, infatti, dovrebbe operare esclusivamente in bonam partem per il contribuente: il singolo potrebbe invocare tali previsioni solo se a lui favorevoli.Secondo Perrone (3), l’effetto di penetrazione verticale non dovrebbe prodursi in malam partem, perché ove si ammettesse la diretta applicabilità delle norme comunitarie anche quando il singolo ha rispettato la norma interna contraria alla normativa comunitaria, si consentirebbe allo Stato inadempiente di trarre vantaggio dalla sua violazione del diritto comunitario. Nello stesso senso anche Lupi e Giorgi (4).Contro questa opinione autorevole ma minoritaria, però, altri rilevano che si verrebbe a produrre una frammentazione in sede di applicazione del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali.La Suprema Corte, nella sentenza citata e nell’ordinanza di rinvio, sembra avere disatteso questa ricostruzione interpretativa, ritenendo direttamente applicabile nell’ordinamento interno la clausola generale antielusiva elaborata dalla giurisprudenza comunitaria in materia di Iva.Diversa è poi la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con riferimento alle note sentenze del 2005 in materia di dividend washing (5)e di dividend stripping (6).La soluzione prospettata in tali pronunce fa riferimento agli istituti di assenza di causa e di nullità contrattuale propri del diritto interno. Pur riferendosi a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della clausola antielusiva di cui all’art. 37 bis, d.p.r. 600 del 1973, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche prima dell’introduzione della norma, sarebbe emerso “dall’ordinamento un principio tendenziale che deve spingere l’interprete alla ricerca di appropriati mezzi per contrastare la diffusione dell’elusione”.E’ noto che in tali pronunce, oggetto di un vivace dibattito dottrinale, la Corte ha affermato che le operazioni esaminate sarebbero prive di valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio fiscale e ha ritenuto i contratti privi di causa negoziale e dunque nulli. Tale nullità può essere riscontrata in via incidentale dal giudice tributario.Molte le argomentazioni sostenute dalla dottrina avverso l’impianto motivazionale della sentenza. Si è così rilevato che la tradizionale nozione di causa come “funzione economica sociale tipica e astratta” è di natura oggettiva ed è da escludersi l’assenza di causa in un contratto tipico (la tesi espressa dalla sentenza renderebbe di difficile individuazione il confine tra causa e motivi del contratto).Altra conseguenza che potrebbe determinare la conferma dell’indirizzo giurisprudenziale in materia di dividend washing è l’incertezza dei rapporti giuridici: se il contratto è nullo, anche i privati potrebbero utilizzare lo stesso schema, chiedendo al giudice civile la dichiarazione di nullità di contratti privi di valide ragioni economiche.Infine, secondo la teoria maggioritaria, è ancora assente nel nostro ordinamento un principio generale antielusivo che possa applicarsi a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla normativa comunitaria nei settori da essa disciplinati o dallo specifico campo di applicazione delle norme antielusive interne.



          __________________________________________
          (1) ATTARDI C., L’elusione nell’iva. L’impatto del divieto comunitario di abuso del diritto, in Fisco, 2007, p. 4572.
          (2) Cass., 5 maggio 2006, n. 10352, in Fisconline.
          (3) L’armonizzazione dell’Iva: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive e l’affidamento del contribuente, in Rass. Trib., 2006, 430
          (4) In Dialoghi di diritto tributario, 2004, 254 e 261.
          (5) Cass., sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398, in Fisconline
          (6) Cass., sez. trib., 26 ottobre 2005, n.20816; Cass., sez.trib., 14 novembre 2005, n. 22932, in Fisconline.

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            Ancora una domanda con risposta controversa...

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              La determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef, relativo all’anno d’imposta 2015 è un reddito :

              a) Netto
              b) Lordo
              c) Non dichiarato

              La determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef relativo all’anno d’imposta 2010, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda quello dichiarato di almeno il :

              a) 25%
              b) 20%
              c) 40%

              Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini irpef relativo all’anno d’imposta 2011, le spese per incrementi patrimoniali :
              a) Si presumono sostenute in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei 5 anni precedenti
              b) Si presumono sostenute per intero nel’anno in cui sono state effettuate (l'ho sparata ma non ricordo)
              c) Si presumono sostenute nell’anno in cui sono state effettuate e nei 5 anni precedenti

              L’emissione di un accertamento sintetico comporta l’inversione dell’onere della prova a carico :

              a) Dell’ufficio
              b) Del contribuente
              c) Di nessuno

              In caso di avviso di accertamento sintetico l’ufficio :

              a) È obbligato ad indicare i fatti su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato
              b) E’ obbligato ad indicare i fatti e le prove su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato
              c) Può invitare il contribuente al contradditorio DEVE

              L’accertamento sintetico riguarda :

              a) Qualunque soggetto persona fisica o giuridica che abbia percepito un reddito
              b) Solo le persone fisiche
              c) Solo le persone fisiche obbligati alle scritture contabili

              Le operazioni di controllo delle dichiarazioni effettuate con accertamento sintetico :

              a) Precludono l’azione accertatrice degli uffici relativo al periodo d’imposta considerato
              b) Non precludono l’ulteriore azione accertatrice degli uffici in riferimento al periodo d’imposta considerato
              c) Precludono l’azione accertatrice degli uffici salvo i casi previsti dalla legge

              Grazie ROL

              Queste le ho un pò sparate, dovrò ripassarlo.

              Commenta


                Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
                Grazie ROL

                Queste le ho un pò sparate, dovrò ripassarlo.

                ripassalo....

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                  Trivelle, la vera storia delle concessioni a vita: ecco come l'Italia ha favorito i petrolieri francesi - Il Fatto Quotidiano

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Ancora una domanda con risposta controversa...
                    Per quanto riguarda quanto disciplinato anche dalla normativa comunitaria penso prevalga la disciplina comunitaria perché di rango sovraordinato. Per quanto non disciplinato dalla normativa comunitaria si applichera' la normativa interna. Voi che ne pensate?

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                      In caso di avviso di accertamento sintetico l’ufficio :

                      a) È obbligato ad indicare i fatti su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato
                      b) E’ obbligato ad indicare i fatti e le prove su cui si basa la presunzione di reddito non dichiarato (dunque le prove nel processo)
                      c) Può invitare il contribuente al contradditorio (giusto,...DEVE)

                      e quindi risposta A

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                      Sto operando...
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