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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    Originariamente inviato da roger.conc Visualizza il messaggio
    Scusa ROL, potresti commentare?

    era riferito a questo: Originariamente inviato da ROLLe operazioni di controllo delle dichiarazioni effettuate con accertamento sintetico :

    a) Precludono l’azione accertatrice degli uffici relativo al periodo d’imposta considerato
    b) Non precludono l’ulteriore azione accertatrice degli uffici in riferimento al periodo d’imposta considerato
    c) Precludono l’azione accertatrice degli uffici salvo i casi previsti dalla legge

    ????? dunque una partita che non finisce mai.?...spesa = reddito..Non protesto,....pago e chiudo.....
    Che fanno..... si ripresentano il giorno dopo su quel periodo d'imposta ?

    Mi chiedevo... se riconoscessi legittimo l'avviso di accertamento sintetico (con il pagamento) l'amministrazione poi potesse ritornarci su nel caso in cui dovessero sbucare nuovi fatti o elementi non conosciuti ne conoscibili prima.....(con l'avviso di accertamento integrativo..)

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      oppure se potesse ritornarci su in ogni caso......oppure non potesse più ritornarci.....

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        oppure se potesse ritornarci su in ogni caso......oppure non potesse più ritornarci.....

        tu hai risposto così..........

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          Ci sono attualmente 27 utenti che visualizzano di questa discussione. (1 utenti 26 ospiti)


          ( se arrivo a 30 ...olim, me la dai la mucca carolina?)

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            Ci sono attualmente 30 utenti che visualizzano di questa discussione. (1 utenti 29 ospiti)


            dai non scherzare....

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              Ci sono attualmente 32 utenti che visualizzano di questa discussione. (1 utenti 31 ospiti)

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                mi hai scocciato...:-) basta!!!

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                  Roma, trovate radiotrasmittenti al concorso agenti penitenziari, in 50 avevano già le risposte


                  25.000 € so bei piccioli.....miiiiiiii

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                    https://www.youtube.com/watch?v=TETKk3Vxu94

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                      prendete bene la mira....altrimenti ve rimbalzano....

                      IL SOCIO CHE RINUNCIA AL CREDITO

                      – Nella vita societaria è sempre più frequente il ricorso a finanziamenti, effettuati a vario titolo, dai soci in favore della società stessa. Infatti, le società, siano esse di persone o di capitale, si trovano spesso a operare in condizioni di scarse risorse finanziarie e sopperiscono a tale necessità ricorrendo, tra l’altro, a versamenti dei soci.

                      Inoltre, è sempre più frequente anche la rinuncia del socio al credito che questi vanta, versa la società per il finanziamento concesso e a fronte della quale sottoscrive un aumento di capitale sociale.

                      Si ricorda, infatti, che, la rinuncia del credito da parte del socio è anche una delle modalità di aumento del capitale sociale: il socio rinuncia al credito e a fronte della rinuncia sottoscrive un aumento di capitale deliberato dalla società.
                      Tuttavia, occorre tener presente che l’esborso materiale eseguito dal socio per sottoscrivere l’aumento di capitale sociale è anche considerato indice di capacità contributiva ai fini della determinazione del reddito sintetico da parte dell’Agenzia delle Entrate, in capo al socio stesso.

                      Ne consegue, che qualora l’Agenzia delle Entrate, ad esempio riscontrasse che in un certo periodo d’imposta il socio abbia dichiarato al fisco un certo reddito e il suo indice di capacità contributiva fosse superiore al reddito dichiarato, il socio è soggetto ad accertamento con conseguente rettifica del reddito soggetto a tassazione.
                      Dunque, il socio che sottoscrive un aumento di capitale sociale, è certamente suscettibile di accertamento fiscale.

                      La contestazione dell’accertamento

                      Potrebbe succedere che, il socio effettui un finanziamento alla società in un periodo d’imposta precedente quello in cui la società deliberi aumento di capitale sociale e il socio stesso sottoscriva tale aumento rinunciando al credito legato al finanziamento in precedenza concesso.
                      In tal caso l’esborso materiale per sottoscrivere l’aumento di capitale sociale non si verifica nel periodo d’imposta in cui è sottoscritto l’aumento ma si è già verificato in un periodo d’imposta precedente (cioè quello del finanziamento).

                      Pertanto, in ipotesi di questo tipo, per il periodo in cui il socio sottoscrive l’aumento di capitale rinunciando al credito, non è contestabile in capo ad esso un indice di capacità contributiva superiore al reddito dichiarato.
                      E’ quanto si evince dalla sentenza n. 2484/67/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con cui era accolto l’appello presentato da un socio cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato una capacità contributiva superiore al reddito dichiarato con riferimento ad un dato periodo d’imposta.

                      In particolare l’Amministrazione finanziaria ricostruiva il reddito sintetico del socio facendo proprio riferimento all’aumento di capitale sottoscritto da questi mediante rinuncia al credito vantato verso la società per finanziamenti concessi in periodi precedenti.
                      La Ctr Lombardia, sulla base della documentazione probatoria del contribuente, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate non può considerare, per il periodo oggetto di accertamento, quale indice di capacità contributiva del socio l’aumento di capitale sociale da questi sottoscritto in quello stesso periodo d’imposta, poiché l’esborso materiale per la sottoscrizione è da ricondursi ad un periodo precedente (e cioè a quello in cui il socio ha eseguito i finanziamenti) e diverso da quello accertato.

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