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    Gravina: Frode fiscale: quattro imprenditori in manette a Gravina

    chissà se so li stessi.....

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      Non esiste una disciplina civilistica espressa del capitale e delleriserve nelle società di persone. Non è prescritto un capitale minimo né sussiste l’obbligo di ridurre il capitale nominale per perdite, né il suo azzeramento comporta lo scioglimento della società; solo l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale obbliga allo scioglimento. Poiché la presenza del capitale non è essenziale, non è necessaria nemmeno la costituzione di una riserva legale. Ciò anche perché sussiste la responsabilità illimitata di almeno uno dei soci per i debiti sociali. Possono essere costituite riserve facoltative e riserve statutarie conil consenso unanime di tutti i soci, se lo statuto non dispone diversamente


      Occorre però evidenziare.....

      --->che ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese i conferimenti devono essere determinati (o determinabili), deve cioè essere indicato il complesso dei beni destinato all’attività sociale;
      come anche è richiesta l’indicazione del loro valore ed il metodo di valutazione, anche se questo rileva unicamente nei rapporti tra i soci ed è rimesso alla loro volontà: nulla vieta che i soci sopravvalutino un determinato apporto e ne sottovalutino invece altri.

      In effetti, la formazione di un fondo patrimoniale sociale appare indispensabile non solo per l’esercizio dell’attività ed il perseguimento dell’oggetto sociale ma anche per costituire la garanzia dei creditori sociali. Nelle società di persone, infatti, sussiste pur sempre l’autonomia patrimoniale della società: i creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (beneficio di escussione).

      Sebbene poi il diritto alla partecipazione agli utili e alle perdite non sia necessariamente collegato all’ammontare dei conferimenti, certamente, e per converso, il diritto al rimborso del conferimento in sede di liquidazione della società presuppone che sia determinato e misurato l’oggetto del conferimento.
      D’altra parte, anche con riferimento alla prima constatazione occorre tener presente che il diritto agli utili per i soci di società personali nasce con l’approvazione del bilancio, il quale, evidentemente, deve dare evidenza dell’esubero del patrimonio netto disponibile sul capitale sociale. Inoltre, l’art. 2303 c.c. inibisce che si intacchi l’integrità dei conferimenti mediante ripartizione di somme che non corrispondono agli utili effettivamente conseguiti, ed impone ai soci di reintegrare la complessità dei conferimenti stessi, prima di dar luogo a ripartizione di utili, quando si siano verificate delle perdite. Ciò significa che anche nelle società personali un capitale deve essere costituito e non può essere manomesso dai soci con fittizie distribuzioni di utili, o con il rimborso parziale ai soci allorchè i creditori vi si oppongano.

      In conclusione, nelle società di persone rileva l’ammontare dei conferimenti e non quello del capitale nominale; infatti, il rapporto tra conferimenti e capitale nominale è in questo tipo sociale opposto a quello che si presenta nelle società di capitali: in queste ultime la somma del valore dei conferimenti deve raggiungere l'ammontare del capitale nominale, così come predeterminato dai soci, deve cioè risultare ad esso (non già uguale, ma) almeno pari; in quelle di persone l'ammontare del capitale (nominale) non soltanto coincide necessariamente con il valore complessivo dei conferimenti, ma si presta ad essere da esso logicamente ricavato: ed è proprio per tale ragione che la legge non richiede, sul piano redazionale e documentale, di specificare, in un'apposita clausola dell'atto costitutivo, l'importo del capitale nominale, risultando in vero a tal fine sufficiente l'indicazione, questa sì espressamente prevista, del valore dei (cioè di tutti i) conferimenti . I soci possono anche non indicare siffatto valore complessivo, nel qual caso esso, e dunque lo stesso capitale, corrisponderà alla somma necessaria a conseguire l'oggetto sociale .

      Le vicende modificative del capitale sociale, inoltre, rilevano anche in questo tipo sociale, perché si tratta di modificazioni del valore del capitale che (invero, in tutti i tipi sociali) si risolvono o in vicenda dei conferimenti - come la riduzione effettiva del capitale che equivale a restituzione dei conferimenti e l’aumento a pagamento del capitale che corrisponde all’obbligo di effettuare conferimenti in misura corrispondente – o in vicenda degli utili – come l’aumento gratuito effettuato a seguito di imputazione di riserve di utili a capitale – o in vicenda dell’attivo - come la riduzione del capitale del perdite che può essere affrontata, in via endogena, imputandovi utili futuri o, in via attuale ed esogena, attraverso versamenti dei soci a fondo perduto.

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        Eutekne.info - Favor rei, la difesa è nei confronti della Cassazione e non delle Entrate

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          Eutekne.info - Soggetto a IVA il compenso incassato dopo la cessazione dell’attività

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            lo scambio d'informazioni ....

            Eutekne.info - Antiriciclaggio, la GdF sanziona tredici direttori di istituti di credito per omessa segnalazione

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              bisogna entrare fisicamente.............

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                bisogna entrare fisicamente.............
                Eutekne.info - Banca Credit Suisse Ag indagata in un’inchiesta su una presunta frode fiscale di 14 miliardi

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                  http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...prile+2016.pdf

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                    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...ioni+eredi.pdf

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                      http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...l+09062015.pdf

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