Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
ovviamente si parla di questo (solo)..............
art 47..........
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione
del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Commenta