101, co. 1, TUIR, le svalutazioni del valore delle immobilizzazioni non rappresentano un costo fi scalmente deducibile in quanto si tratta di minusvalenze non realizzate.
Pertanto le eventuali svalutazioni rilevate civilisticamente dovranno essere riprese a tassazioni in sede di determinazione del reddito d’impresa tassabile ai fini delle imposte sui redditi.Tale indeducibilità genera un disallineamento tra il valore fi scale ed il valore civile del bene, per cui si pone il problema di individuare il momento in cui il costo non dedotto, transitato a conto economico a titolo di svalutazione assume rilevanza ai fini fiscali.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il disallineamento si riassorbirà attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione. Occorrerà ai fini fiscali fare riferimento ai valori esistenti prima della svalutazione deducendo, attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 109, co. 4, lett. a), TUIR, i maggiori ammortamenti,nel presupposto che il costo sia transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.
Pertanto, ai fi ni IRES il maggior ammortamento fiscale (calcolato sulcosto al lordo della svalutazione fi scalmente non rilevante) potràessere dedotto attraverso una variazione in diminuzione. In questocaso occorrerà applicare il criterio di ammortamento utilizzato precedentementealla svalutazione determinato in base ai criteri di cuiall’art. 103, TUIR
Pertanto le eventuali svalutazioni rilevate civilisticamente dovranno essere riprese a tassazioni in sede di determinazione del reddito d’impresa tassabile ai fini delle imposte sui redditi.Tale indeducibilità genera un disallineamento tra il valore fi scale ed il valore civile del bene, per cui si pone il problema di individuare il momento in cui il costo non dedotto, transitato a conto economico a titolo di svalutazione assume rilevanza ai fini fiscali.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il disallineamento si riassorbirà attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione. Occorrerà ai fini fiscali fare riferimento ai valori esistenti prima della svalutazione deducendo, attraverso una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 109, co. 4, lett. a), TUIR, i maggiori ammortamenti,nel presupposto che il costo sia transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.
Pertanto, ai fi ni IRES il maggior ammortamento fiscale (calcolato sulcosto al lordo della svalutazione fi scalmente non rilevante) potràessere dedotto attraverso una variazione in diminuzione. In questocaso occorrerà applicare il criterio di ammortamento utilizzato precedentementealla svalutazione determinato in base ai criteri di cuiall’art. 103, TUIR
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