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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    [QUOTE 190226]http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/22/cepu-fallito-listituto-di-preparazione-agli-esami-il-fondatore-facciamo-ricorso-attivita-continua-con-unaltra-societa/2484934/
    La sentenza è stata emessa mercoledì 17 febbraio. Il Tribunale fallimentare di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo presentata ad aprile 2015 dall'azienda, gravata da 122 milioni di debiti di cui 38,4 verso l'Inps. Nel frattempo i figli del patron Francesco Polidori hanno creato Studium, che ha preso in affitto le attività aziendali
    [/QUOTE]

    Deus gratias!

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      le attribuzioni di patrimonio non vengono tassati...ma se metti patrimoniale l'imposta a monte "sarebbe "più alta.....
      Ok, qdi ci avevo visto giusto

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        Ma l'attività continua con un'altra società...

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          e soprattutto mo lo voglio sentire " secondo la visione dell’Agenzia delle Entrate "

          http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/fi...-trust-agenzia

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            e soprattutto mo lo voglio sentire " secondo la visione dell’Agenzia delle Entrate "

            http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/fi...-trust-agenzia
            Col tablet non si apre lo vedo poi al pc

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              Il trust potrebbe essere sì annoverato nella categoria legislativa degliatti di destinazione, tuttavia si pone la spinosa questione, nel silenzio dellalegge, di individuare il momento e le modalità di tassazione dei trasferimentie ciò in relazione al fatto che, durante la vita di un trust, si possonoincontrare vari momenti “degni” di essere presi in considerazione.L’amministrazione finanziaria ritiene che il momento stesso della costituzionedel trust, con contestuale trasferimento iniziale della proprietàdel bene dal disponente al trustee, sia suscettibile di perfezionare il presuppostoimpositivo dell’imposta di donazione, optando di tassare immediatamenteil trust, al momento cioè della segregazione dei beni, e unasola volta, nel senso che i successivi trasferimenti gratuiti ai beneficiari sarannoal di fuori del campo applicativo dell’imposta de qua.Sempre secondo il punto di vista dell’amministrazione finanziaria, lemodalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzionedi vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni,sono stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvatocon il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestionedel patrimonio. Le operazioni compiute durante la vita del trust rivestonodistinto rilievo e il trattamento applicabile ai fini delle imposte indiretteva individuato caso per caso, a seconda degli effetti giuridici prodottidai singoli atti posti in essere dal trustee.Infine, sempre secondo l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate, la devoluzione finale ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza,ai fini dell’imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore;i beni, infatti, hanno già scontato l’imposta sulla costituzione delvincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poichéla tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezzaai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulledonazioni al momento della devoluzione. Tuttavia, detto trasferimentosarà, in ogni caso, soggetto all’applicazione delle imposte ipocatastali.

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                «In Italia non esiste una legislazione specifica per la tassazione indiretta dei trust, ma esistono due visioni. Nella prima, «l’Agenzia delle Entrate richiede al trasferimento di beni in un trust familiare le imposte di successione/donazione in misura proporzionale e, in presenza di beni immobili, anche le imposte ipotecarie e catastali, sempre proporzionali. Nulla sarà poi dovuto al trasferimento finale dei beni ai beneficiari».

                Nella seconda invece, che vede per di più una giurisprudenza quasi costante,
                sia di primo che di secondo grado, «si richiedono al trasferimento dei beni solo le imposte in misura fissa, in quanto solo all’effettivo trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari finali si realizzerebbe il presupposto impositivo per l’applicazione proporzionale delle imposte di successione/donazione, ipotecarie e catastali»..

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                  e vedim mo che succede.....

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                    Grazie per gli ulteriori articoli. Io ho trovato questo. Che ne pensi?

                    http://www.mpotrustee.it/wp-content/...16.06.2014.pdf

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Grazie per gli ulteriori articoli. Io ho trovato questo. Che ne pensi?

                      http://www.mpotrustee.it/wp-content/...16.06.2014.pdf

                      si è questa la faccenda....

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                      Sto operando...
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