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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    La situazione fino al 2009

    Ritenute operate e versate, ma non certificate

    L’Agenzia delle Entrate espresse il parere secondo cui il soggetto “sostituito”(il percipiente) non può scomputare dal suo reddito le ritenute subite che non siano state certificate dal sostituto d’imposta.
    Secondo l’Agenzia delle Entrate, lo scomputo da parte del “sostituito” aveva necessariamente come presupposto che la ritenuta fosse stata operata e che fosse stata anche certificata.
    La certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta era l’unico mezzo di prova ammesso dalla legge al fine di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta.
    Già all’epoca, non concordava con questa rigida posizione dell’Agenzia delle Entrate la giurisprudenza
    tributaria di merito, secondo cui la prova dell’avvenuta ritenuta poteva essere fornita con qualunque mezzo idoneo
    La certificazione proviene infatti da un soggetto privato e ha la stessa natura privatistica di altri possibili mezzi di prova
    Sulla questione delle ritenute versate ma non certificate, si stagliava sullo sfondo l’interpretazione
    del principio del divieto di doppia imposizione.
    (…infatti una ritenuta d’acconto è stata operata dal sostituto d’imposta, e questi la ha regolarmente versata nei termini. Ma per qualche ragione il percipiente non è in possesso della certificazione: perché la certificazione in effetti non è stata emessa; o perché non è stata spedita per tempo prima della compilazione della dichiarazione dei redditi; o perché è stata smarrita… possono esserci svariate situazioni. Se la Agenzia delle Entrate pretende il recupero della ritenuta d’acconto dal percipiente, quando questa stessa ritenuta è già stata regolarmente versata dal sostituto d’imposta, tale comportamento conflligge in modo palese con il principio del divieto di doppia imposizione. Di fatto, significa esigere due volte il versamento della stessa ritenuta. )

    La svolta dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 68/E del 19 Marzo 2009)
    Con la risoluzione n. 68/E del 2009, la Agenzia delle Entrate ha modificato la propria posizione, affermando che la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” si riferisce “non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta”, ma che ha “una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse.” “Ciò torna particolarmente utile”, afferma l’Agenzia,
    “nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite”. In tal caso, la Agenzia delle Entrate ritiene “che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura

    La Agenzia aggiunge che, in sede di controllo, oltre alla fattura e alla documentazione, si dovrà
    allegare una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata. ( è necessario che il pagamento sia riferito a quella ben precisa fattura, e non ad altre.)


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      Ritenute operate ma non versate

      Nel 2006 la Corte di Cassazione (Cass. 16 giugno 2006, n. 14033) affermò che il soggetto sostituito
      che subisce la ritenuta d’acconto sul compenso percepito, resta comunque debitore dell’obbligazione tributaria.
      Se il sostituto d’imposta non versa all’Erario la somma che ha trattenuto, la Amministrazione Finanziaria
      può rivolgersi al soggetto sostituito (percipiente) per ottenere le ritenute dovute. Secondo la Suprema Corte, il sostituito era dunque obbligato in solido al pagamento con il sostituto d’imposta. Il sostituito avrebbe poi il diritto di regresso nei confronti del sostituto d’imposta per recuperare la ritenuta subita ma non versata.
      La pronuncia della Cassazione in sostanza riteneva applicabile la solidarietà tributaria al rapporto di sostituzione di imposta tra “sostituto” e “sostituito”. La sentenza suscitò numerose posizioni critiche in dottrina.
      In dottrina si evidenziava come il sostituto d’imposta sia l’unico debitore nei confronti dell’Erario
      per le ritenute operate. Doveva essere consentito al percipiente lo scomputo delle ritenute operate,
      a prescindere dall’effettivo versamento da parte del sostituto d’imposta. Si affermava che nel meccanismo della sostituzione d’imposta non si ha responsabilità solidale
      Ad ogni modo, anche dopo la pronuncia della Cassazione del 2006, la giurisprudenza di merito
      ha spesso disatteso il principio proposto

      Dunque mentre nel caso delle ritenute non certificate, ma realmente versate, era in gioco l’applicazione del principio del divieto di doppia imposizione, nel caso delle ritenute non versate la questione riguardava l’applicazione o meno della solidarietà tributaria tra “sostituto” e “sostituito”.


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        Nell’ipotesi in cui manchino i presupposti, di diritto o di fatto, per l’esercizio dellarivalsa esercitata dal sostituto, il soggetto legittimato passivo non può che essere ilsostituto stesso.
        L’identificazione della controparte processuale e, dunque, dellanatura del rapporto giuridico cui ci si riferisce, determina il soggetto competente agiudicare. Nel caso in cui la domanda di rimborso sia rivolta all’Amministrazionefinanziaria, la giurisdizione esclusiva spetta al giudice tributario; nell’ipotesi in cuila controversia si instauri tra il sostituto d’imposta e il sostituito, a giudicare sarà ilgiudice ordinario.Nella seconda ipotesi non siamo più di fronte ad un rapporto pubblicistico dicarattere tributario, quello tra Fisco e contribuente, ma a un mero rapportoprivatistico, ossia al rapporto di rivalsa del sostituto sul sostituito. In tal caso,infatti, non rileva che il Fisco agisca o abbia agito nei confronti delle parti persoddisfare la pretesa erariale, mentre è solo contro quest’ultima che le partipossono difendersi dinanzi al giudice tributario.

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          SOSTITUTI D’IMPOSTA: AUTOCOMPENSAZIONE LIBERA
          CON DEBITI ERARIALI SCADUTI
          Risoluzione 73/E del 04.08.2015
          Con la risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicazione
          dell’art. 15 del Decreto Semplificazioni Fiscali, che prevede la possibilità per il sostituto d’imposta di recuperare le
          ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito mediante
          compensazione tramite modello F24.
          Nel documento di prassi in questione, chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere
          qualificate tra quelle orizzontali o esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di
          compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
          Sulla questione era già intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, chiarendo che:
          • le compensazioni in questione non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente
          fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
          • per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi
          superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di
          sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma
          574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
          L’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa sussiste invece nel caso in cui
          l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.
          241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come
          precisato con la Circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro, al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il
          visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.
          Ora viene affrontato un altro tema relativo alla nuova norma, ovvero la possibilità che per il sostituto d’imposta la
          compensazione sia preclusa in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.
          Si ricorda infatti che a decorrere dall’1 gennaio 2011, è stato introdotto il divieto di compensazione, ai sensi dell’art.
          17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo,
          per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di
          pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
          Come chiarito dalla C.M. 13/E/2011, per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti,
          per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento
          agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi non solo delle imposte, ma anche di tutti gli
          accessori). Quindi, nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo
          debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di
          pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà
          fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

          Si tratta ora di capire se tale limitazione è applicabile anche ai sostituti d’imposta.
          N e l l a risoluzione 73/E del 04.08.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il divieto riguarda
          esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna” e non quella “verticale “ o “interna” e che sono, in ogni
          caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta.
          In sostanza, se le eccedenze sono utilizzate per compensare i versamenti di altre ritenute trattenute ai sostituiti non
          si applica tale divieto di compensazione. Se invece le eccedenze sono utilizzare per compensare tributi diversi, ad
          esempio IVA, allora si applica il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti erariali scaduti di importo
          superiore a 1.500 euro.

          Chiarisce l’Agenzia che le compensazioni in questione non possono essere qualificate tra quelle orizzontali o
          esterne e conseguentemente non può essere applicato il divieto di compensazione in caso di presenza di debiti
          erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

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            "Tanto risponde Maria"....

            http://www.lastampa.it/2015/03/25/ec...NO/pagina.html

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              http://www.lasicilia.it/articolo/cra...co-davanti-gup

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                http://www.youreporter.it/foto_PARMA...?refresh_ce-cp

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  INTERPELLO

                  e se mi sono fatto un trusterello prima delle modifiche che succede?

                  Relativamente la fiscalità indiretta, la Circolare ministeriale 48/E/2007 chiarisce che, nel momento
                  in cui il trustee attribuisce in via definitiva i beni in trust ai beneficiari, non si realizza alcun presupposto
                  impositivo atteso che l’imposta sulle donazioni e successioni è già stata scontata in principio
                  con l’atto dispositivo. In caso contrario si configurerebbe una doppia imposizione inammissibile .
                  Ok, qdi l'imposta si paga al momento della stipulazione dell'atto di donazione..

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                    Problematiche del Litisconsorzio nei rapporti di sostituzione...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      http://formiche.net/2016/02/19/ecco-come-il-governo-alzera-la-tassa-di-successione/

                      La proposta di legge prevedeva di sostituire, rimodulandole, le attuali aliquote, abbassando la franchigia dall’attuale 1 milione di euro a 500 mila euro per coniugi e parenti in linea retta e innalzando l’imposizione fiscale dal 4 al 7% per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all’8% per i fratelli e le sorelle (con franchigia invariata a 100 mila euro), dal 6 al 10% su tutti i beni ereditati per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall’8 al 15% su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Si prevedeva anche di apportare le stesse modifiche alle aliquote relative all’imposizione sulle donazioni. Inoltre si prevedeva che per un’eredità superiore a 5 milioni di euro l’imposizione fiscale ordinaria venisse triplicata. Il che significa che per coniugi e figli l’aliquota salirebbe al 21%, per i fratelli al 24%, per gli altri parenti sino al quarto grado al 30% e per tutti gli altri eredi addirittura al 45%.

                      Nulla, si diceva, è ancora certo, tuttavia gli studi legali stanno allertando i clienti. «Resterebbero ancora esenti le polizze Vita»,.................
                      Questo l'ho letto sui giornali...di questo hanno scritto...

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                      Sto operando...
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