La situazione fino al 2009
Ritenute operate e versate, ma non certificate
L’Agenzia delle Entrate espresse il parere secondo cui il soggetto “sostituito”(il percipiente) non può scomputare dal suo reddito le ritenute subite che non siano state certificate dal sostituto d’imposta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, lo scomputo da parte del “sostituito” aveva necessariamente come presupposto che la ritenuta fosse stata operata e che fosse stata anche certificata.
La certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta era l’unico mezzo di prova ammesso dalla legge al fine di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta.
Già all’epoca, non concordava con questa rigida posizione dell’Agenzia delle Entrate la giurisprudenza
tributaria di merito, secondo cui la prova dell’avvenuta ritenuta poteva essere fornita con qualunque mezzo idoneo
La certificazione proviene infatti da un soggetto privato e ha la stessa natura privatistica di altri possibili mezzi di prova
Sulla questione delle ritenute versate ma non certificate, si stagliava sullo sfondo l’interpretazione
del principio del divieto di doppia imposizione.
(…infatti una ritenuta d’acconto è stata operata dal sostituto d’imposta, e questi la ha regolarmente versata nei termini. Ma per qualche ragione il percipiente non è in possesso della certificazione: perché la certificazione in effetti non è stata emessa; o perché non è stata spedita per tempo prima della compilazione della dichiarazione dei redditi; o perché è stata smarrita… possono esserci svariate situazioni. Se la Agenzia delle Entrate pretende il recupero della ritenuta d’acconto dal percipiente, quando questa stessa ritenuta è già stata regolarmente versata dal sostituto d’imposta, tale comportamento conflligge in modo palese con il principio del divieto di doppia imposizione. Di fatto, significa esigere due volte il versamento della stessa ritenuta. )
La svolta dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 68/E del 19 Marzo 2009)
Con la risoluzione n. 68/E del 2009, la Agenzia delle Entrate ha modificato la propria posizione, affermando che la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” si riferisce “non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta”, ma che ha “una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse.” “Ciò torna particolarmente utile”, afferma l’Agenzia,
“nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite”. In tal caso, la Agenzia delle Entrate ritiene “che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura
La Agenzia aggiunge che, in sede di controllo, oltre alla fattura e alla documentazione, si dovrà
allegare una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata. ( è necessario che il pagamento sia riferito a quella ben precisa fattura, e non ad altre.)
Ritenute operate e versate, ma non certificate
L’Agenzia delle Entrate espresse il parere secondo cui il soggetto “sostituito”(il percipiente) non può scomputare dal suo reddito le ritenute subite che non siano state certificate dal sostituto d’imposta.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, lo scomputo da parte del “sostituito” aveva necessariamente come presupposto che la ritenuta fosse stata operata e che fosse stata anche certificata.
La certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta era l’unico mezzo di prova ammesso dalla legge al fine di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta.
Già all’epoca, non concordava con questa rigida posizione dell’Agenzia delle Entrate la giurisprudenza
tributaria di merito, secondo cui la prova dell’avvenuta ritenuta poteva essere fornita con qualunque mezzo idoneo
La certificazione proviene infatti da un soggetto privato e ha la stessa natura privatistica di altri possibili mezzi di prova
Sulla questione delle ritenute versate ma non certificate, si stagliava sullo sfondo l’interpretazione
del principio del divieto di doppia imposizione.
(…infatti una ritenuta d’acconto è stata operata dal sostituto d’imposta, e questi la ha regolarmente versata nei termini. Ma per qualche ragione il percipiente non è in possesso della certificazione: perché la certificazione in effetti non è stata emessa; o perché non è stata spedita per tempo prima della compilazione della dichiarazione dei redditi; o perché è stata smarrita… possono esserci svariate situazioni. Se la Agenzia delle Entrate pretende il recupero della ritenuta d’acconto dal percipiente, quando questa stessa ritenuta è già stata regolarmente versata dal sostituto d’imposta, tale comportamento conflligge in modo palese con il principio del divieto di doppia imposizione. Di fatto, significa esigere due volte il versamento della stessa ritenuta. )
La svolta dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 68/E del 19 Marzo 2009)
Con la risoluzione n. 68/E del 2009, la Agenzia delle Entrate ha modificato la propria posizione, affermando che la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” si riferisce “non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta”, ma che ha “una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse.” “Ciò torna particolarmente utile”, afferma l’Agenzia,
“nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite”. In tal caso, la Agenzia delle Entrate ritiene “che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura
La Agenzia aggiunge che, in sede di controllo, oltre alla fattura e alla documentazione, si dovrà
allegare una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata. ( è necessario che il pagamento sia riferito a quella ben precisa fattura, e non ad altre.)
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