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    Tra le novità contenute nel Decreto legislativo recante le misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese approvato dal Governo ed in via di pubblicazione nella G.U. interessanti sono le modifiche previste alla disciplina della deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza.Nell’attuale versione il comma 2 dell’art. 108 del Tuir dispone che “le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”. In attuazione delle disposizione in oggetto è stato emanato il DM 19.11.2008, pubblicato in G.U. il 15.1.2009.In merito al requisito di inerenza, le spese di rappresentanza si considerano inerenti se sono:
    • sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
    • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
    • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

    Soddisfatto il requisito di inerenza e appurata quindi la potenziale deducibilità delle spese di rappresentanza, l’art. 108 al comma 2 del Tuir prevede che tali spese possano essere dedotte nell’anno di sostenimento se sono congrue, congruità che non si verifica sulla singola voce ma “per massa”, ovverosia rapportando il totale delle spese qualificabili come di rappresentanza, imputate secondo il principio di competenza nell’esercizio di sostenimento delle stesse, con i ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono sostenute.Viene quindi stabilito un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare “congrue” rispetto al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e, come tali, deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilità).Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.Le percentuali di deducibilità individuate dal decreto sono le seguenti:
    • 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
    • 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
    • 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

    Nel caso in cui l’importo delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio fosse inferiore a quello del limite di congruità, la differenza non potrà essere portata ad incremento del plafond di deducibilità del periodo d’imposta successivo e, pertanto, non potrà essere utilizzata per la “copertura” di spese sostenute negli anni successivi.L’art. 9 del D.Lgs. in fase di pubblicazione sulla G.U. intervenendo sulle spese di rappresentanza, prevede un innalzamento della soglia di deducibilità fiscale, attualmente disciplinata dal citato DM 19.11.2008, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto in G.U. ovvero dal 1 gennaio 2016.Vengono, infatti, fissati nuovi limiti di congruità, ancorché sempre commisurati all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi.Sulla base della nuova disposizione, le spese di rappresentanza saranno deducibili in misura pari:
    • all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
    • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
    • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni.

    Viene inoltre previsto che le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanzapossano essere variate con semplice decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Per quanto riguarda per le imprese di nuova costituzione, il D.M. 19.11.2008 prevede regole particolari, secondo le quali le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi e proventi della gestione caratteristica, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo di imposta e di quello successivo, a condizione che vi sia “spazio” nel relativo plafond di quegli anni. Le spese riportabili al primo esercizio di conseguimento dei ricavi sono esclusivamente le spese di rappresentanza: le spese di ospitalità ai clienti, quelle relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento e non vanno pertanto incluse tra quelle riportabili. Si dovrà chiarire quali saranno le percentuali di deducibilità applicabili per le imprese costituite nel 2015 che potranno rinviare nel 2016 la deduzione delle spese di rappresentanza sostenute.

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Si, ai sensi dell'art. 2464 6° comma c.c.
      (nelle srl è ammesso il socio d'opera?)

      e in quelle "farlocche" (le srl semplificate ad 1 €)?

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        ---------------
        Ok,grazie

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          (nelle srl è ammesso il socio d'opera?)

          e in quelle "farlocche" (le srl semplificate ad 1 €)?
          Nelle srl si, nelle srl semplificate no ai sensi dell'art. 2463 bis c.c. 2° comma (il conferimento deve farsi in denaro)

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            ecco come ...

            http://www.lettera43.it/politica/san...3675234685.htm

            dietro la costruzione di un ospedale per i bambini si sarebbero celati in realtà altri interessi e spartizione di utili illeciti.
            «L’intenzione», si legge nell’ordinanza, «è quella di sfruttare il proprio ruolo politico e istituzionale per favorire, in cambio di compensi occultati attraverso false consulenze pagate a prestanome l’inserimento delle imprese italiane nei rapporti commerciali con lo Stato brasiliano».


            (non costituisce abuso la riorganizzazione societaria....ma sai i calci al c.ulo
            )...libertà di stabilimento....
            Abbiamo raggiunto la parita' dei sessi...tale uomo tale donna... e procuriamo pure uno stipendio all'amante...

            http://www.corriere.it/cultura/16_fe...39f37e46.shtml
            Ultima modifica di strelizia; 22-02-2016, 09:54.

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              http://formiche.net/2016/02/19/ecco-come-il-governo-alzera-la-tassa-di-successione/

              La proposta di legge prevedeva di sostituire, rimodulandole, le attuali aliquote, abbassando la franchigia dall’attuale 1 milione di euro a 500 mila euro per coniugi e parenti in linea retta e innalzando l’imposizione fiscale dal 4 al 7% per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all’8% per i fratelli e le sorelle (con franchigia invariata a 100 mila euro), dal 6 al 10% su tutti i beni ereditati per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall’8 al 15% su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Si prevedeva anche di apportare le stesse modifiche alle aliquote relative all’imposizione sulle donazioni. Inoltre si prevedeva che per un’eredità superiore a 5 milioni di euro l’imposizione fiscale ordinaria venisse triplicata. Il che significa che per coniugi e figli l’aliquota salirebbe al 21%, per i fratelli al 24%, per gli altri parenti sino al quarto grado al 30% e per tutti gli altri eredi addirittura al 45%.

              Nulla, si diceva, è ancora certo, tuttavia gli studi legali stanno allertando i clienti. «Resterebbero ancora esenti le polizze Vita»,.................

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                INTERPELLO

                e se mi sono fatto un trusterello prima delle modifiche che succede?

                Relativamente la fiscalità indiretta, la Circolare ministeriale 48/E/2007 chiarisce che, nel momento
                in cui il trustee attribuisce in via definitiva i beni in trust ai beneficiari, non si realizza alcun presupposto
                impositivo atteso che l’imposta sulle donazioni e successioni è già stata scontata in principio
                con l’atto dispositivo. In caso contrario si configurerebbe una doppia imposizione inammissibile .

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                  Nelle srl si, nelle srl semplificate no ai sensi dell'art. 2463 bis c.c. 2° comma (il conferimento deve farsi in denaro)

                  ma parla in sede di costituzione.... (tra l'altro in mano agli amministratori e non al notaio) e in caso di aumento di capitale?

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                    Contabilità aziendale:
                    automezzi, attrezzature e arredamento sono conti economici di reddito accesi a costi pluriennali e accolgono una variazione economica negativa, vanno iscritti in DARE o in AVERE?

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ma parla in sede di costituzione.... (tra l'altro in mano agli amministratori e non al notaio) e in caso di aumento di capitale?
                      Provo a rispondere: se lo prevede l'atto costitutivo si
                      art. 2481 c.c. 1° comma:
                      L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalita' di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.

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