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    http://www.metropolisweb.it/Notizie/..._farmacie.aspx

    «Non tutte le affermazioni fatte da Maria Palomba hanno trovato puntuale ed oggettivo riscontro nel materiale probatorio acquisito». Così scrivono i magistrati del Tribunale del Riesame: Mariarosana Orditura (presidente), Mariella Montefusco e Elisabetta Catruanotti.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      passaggio da irpeg a ires......

      In vigenza dell'Irpeg, l'imposizione sulle società di capitali era incentrata sulla situazione
      soggettiva del socio, si prevedeva una tassazione "precaria" sulla società, in attesa di una
      tassazione definitiva da operare in capo al socio.


      La legislazione ante introduzione dell'Ires esplicitamente non riconosceva l'interesse unitario di gruppo, dacché incentrava la tassazione sulle singole società.


      Nel sistema del credito d'imposta dunque non erano contemplati meccanismi di consolidamento dei
      risultati reddituali, in quanto l'imposizione che subiva la società, essendo provvisoria, doveva
      essere conguagliata e quindi "consolidata" in capo al socio, secondo la sua posizione
      soggettiva.
      In capo al socio confluivano componenti reddituali positivi relativi alle proprie partecipazioni,
      quali dividendi e plusvalenze, e componenti fiscali negativi, quali minusvalenze e
      svalutazioni, con la conseguenza che il risultato imponibile del socio era costituito da una sorta
      di "consolidato artigianale" tra i risultati reddituali delle società partecipate e il proprio reddito
      operativo.

      Sul piano squisitamente teorico, l'impianto del credito d'imposta era, pertanto, molto coerente: le
      società subivano un'imposizione provvisoria, il flusso reddituale, fiscalmente rilevante, giungeva
      a tassazione definitiva in capo al socio persona fisica, con il conguaglio di quanto già pagato dalla società.

      Tuttavia, tale sistema funzionava correttamente solo se tutti i soggetti coinvolti erano assoggettati
      alle medesime regole ordinarie di determinazione del reddito. La compresenza di regole sostitutive sui redditi finanziari per le persone fisiche, di regimi di participation exemption in altri Paesi e di un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazioni aziendali, affiancate alla problematica della trasformazione di dividendi in interessi, hanno portato all'abolizione dell'Irpeg e all'introduzione dell'Ires.

      Il metodo dell'esenzione sposta il baricentro dell'imposizione dal socio alla società.
      La società di capitali assume una capacità contributiva autonoma: l'imposizione si sposta alla
      fonte di produzione del reddito. La tassazione sulle società di capitali da provvisoria (come era
      con l'Irpeg) diviene definitiva.


      Con l'introduzione dell'Ires si "neutralizza" il flusso reddituale società-soci: gli utili o le perdite operative delle società di capitali debbono avere rilevanza impositiva all'interno della stessa società che li produce, nel momento della loro formazione, mentre le componenti reddituali realizzate dai soci devono essere "tendenzialmente" escluse da tassazione in tutte le modalità di realizzazione:

      distribuzione di dividendi

      plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni
      rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni.


      La sterilizzazione avviene mediante l'esclusione da imposizione dei dividendi e l'esenzione o
      l'indeducibilità di tutte le componenti che in qualche modo rappresentano gli utili o le perdite che
      sono o saranno realizzati nella società operativa.




      Neutralizzando il flusso reddituale che si muove da una società di capitali, l'esercizio di impresa
      nell'ambito dei gruppi dà origine a imposizione "reale" in capo alle società che producono utili,
      ma non consente alla società controllante di beneficiare delle perdite sofferte dalle sue
      controllate
      .

      L'impianto normativo deve, pertanto, prevedere "correttivi" che permettano di riconoscere a un
      gruppo di imprese un'autonomia economica che si rifletta anche in ambito fiscale.
      Il riconoscimento fiscale dei gruppi è stato attuato, nella disciplina dell'Ires, con l'introduzione
      dei seguenti nuovi istituti:


      1- opzione per la trasparenza fiscale tra società di capitali (articolo 115 del Tuir)
      2- consolidato nazionale
      3- consolidato mondiale


      dunque....

      ABOLIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA


      COROLLARI:

      - Esclusione sul 95% dei dividendi percepiti (50 e rotti per imprenditori e società di
      persone)
      - Esenzione sulle plusvalenze relative alle partecipazioni e simmetrica indeducibilità
      delle relative minusvalenze (50 e rotti per imprenditori e società di persone)
      - Indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni
      - "Indeducibilità" dei costi direttamente connessi alle partecipazioni esenti partecipazioni con i requisiti per l'esenzione)
      - Abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni straordinarie
      - impossibililità del riconoscimento dell'avanzo o disavanzo di fusione e scissione
      - Normativa di contrasto alla dissimulazione degli utili in interessi (ROL)


      CORRETTIVI

      - Consolidato fiscale
      - Tassazione per trasparenza
      Ultima modifica di ROL; 11-02-2016, 18:22.

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        i numeretti li mettete voi.....plusvalenze al 95...ecc ...ma i concetti sono questi....

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          Credo che nell'articolo ci sia qualche imprecisione (processo verbale di constatazione e non processo verbale di accertamento...ma ti anticipo lo stesso...

          http://www.repubblica.it/economia/20...ale-133163723/

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            http://www.wired.it/mobile/app/2016/...oma-app-mafia/

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Credo che nell'articolo ci sia qualche imprecisione (processo verbale di constatazione e non processo verbale di accertamento...ma ti anticipo lo stesso...

              http://www.repubblica.it/economia/20...ale-133163723/
              mi sa proprio di si....(al netto dei deflattivi)

              pvc giornalieri
              pvc di chiusura
              pvc di costatazione
              avviso impoesattivo (senza cartella)
              avviso di accertamento a cui segue cartella

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                i numeretti li mettete voi.....plusvalenze al 95...ecc ...ma i concetti sono questi....

                quindi i DIVIDENDI sono la parte di UTILI di cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione

                Il capital gain invece, sono il maggior valore acquisito dalla partecipazione per effetto di favorevoli condizioni di mercato, dell'avviamento, di manovre speculative e dagli utili prodotti

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                  Quindi nel dettaglio...al fine di limitare la doppia imposizione ECONOMICA sugli utili il tuir prevede una PARZIALE detassazione dei dividendi stabilendo SOGLIE e MODALITA' differenti in relazione allo STATUS DEI PERCEPIENTI, nonchè DALLA PROVENIENZA (di fonte italiana o estera)

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                    I dividendi percepiti dalle società di capitali subiscono una tassazione INTESO IN TERMINI COMPLESSIVI pari a 1,375% (ossia il 5% del 27,50%)

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                      IL RACCORDO tra la fiscalità della SOCIETA' e quella del SOCIO è garantito degli istituti della PEX. dall'esenzione dei DIVIDENDI (tecnicamente inteso come esclusione), della TRASPARENZA, e del CONSOLIDATO NAZIONALE

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