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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    per evoluti....

    http://formazione.ipsoa.it/public/fi...vita%20OIC.pdf

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      in particolare....


      Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 nei bilanci separati e consolidati

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        Il Parlamento UE frena sul Patent box: teme l’effetto meramente elusivo dell’agevolazione

        Il 11 Dicembre 2015.
        Mentre in Italia parte il Patent box, con la pubblicazione del decreto ministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni attuative, nonchè, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del provvedimento 10 novembre 2015 sull'approvazione del modello per l’esercizio dell’opzione, e della circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015 con la quale sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi, il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 25 novembre 2015 (2015/2066(INI) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, ha espresso considerazioni critiche in merito alla normativa nazionale adottata da alcuni Stati membri per disciplinare il Patent box.

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          LuxLeaks: fatti e cifre


          A. considerando che lo scandalo LuxLeaks, scoppiato il 5 novembre 2014 grazie al consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, nell'ambito del quale sono state divulgate circa 28 000 pagine di documenti confidenziali contenenti oltre 500 accordi privati in materia fiscale tra l'amministrazione tributaria lussemburghese e più di 300 società multinazionali, conclusi tra il 2002 e il 2010, ha messo a nudo il livello di ricorso a intese segrete che prevedono complesse strutture finanziarie volte a ottenere drastici sgravi fiscali; considerando che in molti casi le società figlie lussemburghesi, pur gestendo attività di centinaia di milioni di euro, mantengono una presenza minima e conducono un'attività economica limitata a Lussemburgo;

          B. considerando che le questioni relative all'erosione della base imponibile in materia di imposta sulle società e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono note e analizzate a livello internazionale da decenni; che lo scandalo LuxLeaks ha focalizzato l'attenzione del pubblico e dei media su tali questioni, divulgando pratiche fiscali discutibili promosse da società di revisione contabile in un determinato Stato membro; che le indagini della Commissione e l'attività svolta dal Parlamento mediante la sua commissione speciale hanno mostrato che non si è trattato di un caso isolato ma che l'adozione di misure fiscali per ridurre una parte del debito d'imposta globale delle società in modo da aumentare artificialmente la base imponibile nazionale ai danni di altri paesi era una pratica diffusa in Europa e altrove;


          C. considerando che tali comportamenti, che si traducono spesso in una mancata corrispondenza tra il luogo in cui si crea valore e quello in cui si tassano gli utili, non si limitano ai ruling fiscali, ma abbracciano un ampio ventaglio di pratiche fiscali dannose, attuate dalle amministrazioni tributarie nazionali tanto all'interno quanto all'esterno dell'UE;


          D. considerando che sottoporre tali pratiche al controllo pubblico rientra nell'ambito del controllo democratico; che, date le ripercussioni negative di tali pratiche sull'intera società, esse possono essere mantenute soltanto finché restano nascoste o vengono tollerate; che i giornalisti d'inchiesta, il settore non governativo e il mondo universitario sono stati determinanti nel far emergere casi di elusione fiscale e nell'informare l'opinione pubblica in proposito; che, finché non sarà possibile impedire tali pratiche, la loro divulgazione non dovrebbe dipendere dal coraggio e dall'etica di singoli informatori, bensì rientrare nell'ambito di un meccanismo più sistematico di comunicazione e scambio delle informazioni;

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            bla bla bla....

            ........ sottolinea che, durante le missioni d'inchiesta condotte in cinque Stati membri e in Svizzera, la commissione speciale ha osservato che varie misure fiscali nazionali, di cui le multinazionali fanno spesso un uso combinato, erano suscettibili di costituire pratiche fiscali dannose, in particolare quelle riportate nell'elenco seguente, da considerarsi come non esaustivo:

            uso abusivo di ruling fiscali o intese transattive in modo da andare oltre il semplice chiarimento della legislazione in vigore e ottenere un trattamento fiscale preferenziale;
            definizioni discordanti di stabile organizzazione e di residenza fiscale;
            interesse scarso o assente nei confronti della sostanza economica, il che consente la creazione di società a destinazione specifica (società di comodo, società non operative, ecc.) con un trattamento fiscale ridotto;
            deduzione degli interessi nozionali (che permette alle società di dedurre dal reddito imponibile un interesse fittizio calcolato sulla base del patrimonio netto degli azionisti);
            pratiche di ruling applicate agli utili in eccesso (tramite le quali una società può ottenere dall'amministrazione tributaria conferma scritta che il proprio reddito imponibile non comprende gli utili che non sarebbero stati realizzati in una situazione "indipendente");
            disposizioni poco chiare o non coordinate in materia di prezzi di trasferimento;
            una serie di regimi preferenziali, relativi in particolare ai beni immateriali (regimi speciali sugli utili riconducibili a brevetti, conoscenze o proprietà intellettuale);
            rimborso o esenzione relativi alla ritenuta alla fonte su interessi, dividendi e canoni mediante trattati fiscali bilaterali e/o come stabilito dalla legislazione nazionale;
            utilizzo di denominazioni giuridiche differenti negli Stati membri (entità ibride o finanziamenti ibridi, nel cui contesto gli interessi passivi diventano dividendi esenti);
            nel caso della Svizzera, regimi fiscali speciali applicati su base cantonale alle società controllate dall'estero ma non alle società controllate a livello nazionale (i cosiddetti regimi di ring fencing);
            mancanza di efficaci norme antiabuso generali o specifiche oppure carenze nell'applicazione o nell'interpretazione di tali norme;
            strutture che possono occultare gli effettivi titolari di attivi e non essere soggette a regimi di scambio di informazioni, ad esempio i trust e i cosiddetti "porti franchi";

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              ......

              sottolinea che, in un contesto economico caratterizzato da una maggiore quantità di attivi immateriali, la mancanza di transazioni comparabili e di parametri di riferimento incide spesso sui prezzi di trasferimento, il che rende la corretta applicazione del principio di libera concorrenza, in base al quale i prezzi delle transazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo societario dovrebbero essere determinati nello stesso modo in cui vengono fissati i prezzi delle transazioni tra entità indipendenti, un esercizio impegnativo;

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                sottolinea che i fascicoli relativi ai prezzi di trasferimento presentati dalle multinazionali o dai loro rappresentanti non possono essere controllati in modo adeguato dalle amministrazioni tributarie, che spesso non sono sufficientemente attrezzate né dotate di sufficiente personale per procedere a un esame critico e approfondito di tali analisi e del loro risultato o impatto;

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                  teme tuttavia che, in mancanza di un approccio cooperativo, le misure unilaterali adottate dagli Stati membri contro l'erosione della base imponibile possano contribuire a una maggiore complessità, dando luogo a nuove asimmetrie e, di conseguenza, a ulteriori opportunità di elusione fiscale nel mercato interno; sottolinea che eventuali divergenze nell'applicazione, da parte degli Stati membri, degli orientamenti internazionali o dell'UE possono sortire lo stesso effetto;

                  (che nessuno vuole realmente...)

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                    si rammarica che le attività del gruppo sembrino aver perso slancio; osserva che alcune delle oltre 100 misure smantellate tramite il suo operato sono state sostituite negli Stati membri da misure fiscali che producono effetti dannosi analoghi; osserva che le autorità tributarie hanno reagito alle raccomandazioni del gruppo creando nuove strutture che esercitano gli stessi effetti dannosi di quelle che il gruppo aveva eliminato;

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                      .............

                      si rammarica che l'attuale quadro legislativo e di monitoraggio relativo allo scambio di informazioni sulle misure fiscali non sia efficace, come dimostrato dal fatto che i requisiti esistenti per gli scambi di informazioni spontanei o su richiesta non vengono rispettati;

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