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Ricorso tar lombardia

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    #41
    [QUOTE=paola66;318094]
    Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggio


    la modestia...non è mai stata una buona compagna di vita per nessuno...è falsa ... io non sono certo modesta ma altrettanto certamente ti assicuro che non sono nemmeno presuntuosa e men che meno spocchiosa ... internet non è il massimo per capirsi ...
    quanto all'arroganza - detto su di me - certo tu non puoi saperlo ma è davvero il colmo. Sono certa che saresti felicissimo di avermi come collega ... non giudicarmi per così poco... a volte si scherza e sembra tutto vero... a volte si dice la verità e sembra uno scherzo di cattivo gusto ... non è facile
    e invece un po' di umiltà ti aiuterebbe...visto che non hai passato i test oggettivi, quanto meno per riconoscere i tuoi limiti e prenderti le tue responsabilità, cose che alla tua età "matura" dovresti già avere imparato a fare da un pezzo...

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      #42
      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Con i libri aperti e google a disposizione siamo tutti competenti..

      Quante certezze che hai ... vivrai certamente una vita felice ![/QUOTE]

      Meglio toccare ferro va...

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        #43
        ragazzi non credo si possa valutare l'opportunità di un ricorso, senza prima avere fatto l'accesso agli atti . Gli avvocati amministrativisti si esprimono sulla base dei verbali e degli atti della procedura

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          #44
          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          'impugnativa dei verbali degli orali, valutazioni e verbali di istruzione per lo svolgimento della prova, deve essere presentato nel caso specifico entro 60 gg. dallo svolgimento della singola prova orale, attesa l'affissione dei risultati al termine della medesima. Mentre per l'impugnativa della, a questo punto, "non necessaria" graduatoria vi è ancora tempo.


          <...il giudizio tecnico - discrezionale della commissione esaminatrice nella valutazione dei condidati costituisce espressione di un giudizio di puro merito...>
          TAR Toscana sez.I 27 giugno 2005 n. 3087
          TAR lazio sez. I 3 maggio 2005 n. 3303
          .................................................. .....................

          Da TAR Toscana 2006 ( n.2632 Reg. Sent. ) in fattispecie analoga alla Tua prospettata di impugnativa del verbale d'esame e dei verbali della commissione di determinazione dei criteri di valutazione...

          <... il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice per il suo carattere squisitamente tecnico - discrezionale non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità salvo che per illogicità ed irrazionalità manifesta [ della interrogazione però non della procedura concorsuale la cui contestazione presuppone altro tipo di ricorso ]. Il giudice non può mai sindacare il merito della valutazione di idoneità - inidoneità espresso dalla commissione >

          .................................................. ...................

          Una sentenza del Tar Veneto 2001 - assolutamente in controtendenza rispetto agli orientamenti consolidati di Tar e C.d.S. a mente dei quali la motovazione del voto è insita nella espressione numerica di esso e non necessita di alcuna altra spiegazione - a proposito di un esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato, riconosce la necessità di una più approfondita motivazione in ordine al giudizio di inidoneità ma... ordina la ripetizione dell'esame orale dinanzi a commissione diversa dalla precedente ...

          .................................................. .......................


          Io direi che nella vostra situazione o si impugna tutta la procedura concorsuale in blocco ....
          oppure si impugnano i singoli verbali dell'orale recanti giudizi di inidoneità ....

          il problema ( grosso ) è che il bando dice ...< la commissione - tenendo conto della valutazione ( naturalemnte discrezionalalità tecnica pure quella e quindi non sindacabile dal giudice ) espressa sul tirocinio - sottopone i candidati alla prova finale orale> : dunque certamente la valutazione del tirocinio rientra nella griglia di valutazione dell'orale ma non in modo predeterminato nè tanto meno vincolante ... si dice "tenendo conto ".... . E non dimenticate l'incidenza dell'esperto comportamentale ...



          spero di essere stata sufficientemente tecnica e circostanziata...

          Di recente l'orientamento è un po' cambiato:

          REPUBBLICA ITALIANA
          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
          Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
          Roma - Prima Sezione
          nelle persone dei Magistrati:
          Dott. Pasquale de Lise Presidente
          Dott. Antonino Savo Amodio Componente
          Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
          ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, la seguente
          SENTENZA
          sul ricorso n. ....., proposto da
          rappresentata e difesa dall’Avv. ............ presso il cui studio è elettivamente domiciliata in contro
          Ministero della Giustizia – Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma,
          per l’annullamento
          della valutazione negativa della prova di esame orale per l’iscrizione all’albo degli avvocati per l’anno 2006, D.M. 26 giugno 2006, sostenuta il.....dinanzi alla VI Sottocommissione, di cui al verbale della ..... Sottocommissione del .......
          dei provvedimenti con cui è stata approvata la suindicata valutazione;
          di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
          nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
          Visto il ricorso con i relativi allegati;
          Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
          Visti gli atti tutti della causa;
          Uditi alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, relatore il dott. ...... gli avvocati di cui al relativo verbale;
          Visti gli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971;
          Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
          FATTO E DIRITTO
          1. La ricorrente, in data .....2008, ha sostenuto la prova orale dell’esame per l’iscrizione all’albo degli Avvocati per l’anno 2006 ottenendo la valutazione complessiva di .....punti, insufficiente, ai sensi dell’art. 17 bis, co. 5, R.D. 37/1934, a conseguire l’idoneità.
          Con il presente ricorso, la dott.ssa ..... ha articolato i seguenti motivi d’impugnativa:
          • Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi in materia di trasparenza ed imparzialità. Violazione delle regole generali della procedura di esame per l’abilitazione forense.
          • Falsa applicazione dell’art. 19 R.D. 37/1934. Eccesso di potere, sviamento e perplessità.
          • Violazione dell’art. 26 R.D. 37/1934 e succ. mod.
          • Violazione dell’art. 17 bis R.D. 37/1934 e succ. mod.
          La ricorrente ha altresì proposto istanza di risarcimento dei danni.
          L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
          Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
          2. Come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 26 della L. 1034/1971.
          Il ricorso, infatti, è manifestamente fondato per quanto attiene all’azione impugnatoria e manifestamente inammissibile per quanto attiene all’azione risarcitoria.
          Dal verbale del 28 gennaio 2008, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, emerge che la stessa ha avuto inizio alle ore 18.10, che “alle ore 18.25 a seguito di una verifica sul documento di identità prodotto si sospende la prova d’esame in quanto si ha difficoltà ad identificare la candidata ed in attesa di procedere ad una identificazione mediante dichiarazione di conoscenza personale” e che “a seguito delle notizie richieste alla postazione dei Carabinieri della Corte di Appello, si è avuto modo di accertare la identità della candidata alle ore 20.10 si riprende l’esame”; l’esame è poi terminato alle ore 20.45.
          Il Collegio ritiene che, in ragione delle eccezionali circostanze in cui si è svolta la prova, rappresentate in ricorso ed emergenti dal relativo verbale, è fondata la censura con cui la dott.ssa Montori ha sostenuto che dette circostanze hanno inciso sulla propria quiete emotiva e sulla concentrazione necessaria a sostenere la prova.
          Peraltro, si rivela fondata anche la doglianza con cui è dedotta la violazione dell’art. 26 del R.D. 37/1934 in quanto, sia pure con la ampia sospensione disposta dalla Commissione, la prova risulta avere avuto inizio alle 18.10 e termine alle 20.45 e la violazione del termine massimo di sessanta minuti, di per sé ordinatorio, in presenza degli ulteriori elementi sintomatici rilevati assume, nel caso di specie, portata viziante dell’intero svolgimento della prova.
          Di qui, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza dell’azione impugnatoria.
          La domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., viceversa, è inammissibile.
          La ricorrente lamenta una lesione alla propria sfera psichica derivante da quanto accaduto, sicché il danno di cui chiede il risarcimento non deriva dal provvedimento impugnato, lesivo della propria posizione di interesse legittimo, ma dalle circostanze che si sono verificate durante lo svolgimento della prova.
          Ne consegue, rilevato che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione, la carenza di giurisdizione del giudice adito atteso che il danno prospettato, non sussistendo un nesso di causalità con il provvedimento di inidoneità impugnato, non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma dalla lesione di un diritto soggettivo in una materia non rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
          3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
          P.Q.M.
          il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso in epigrafe:
          accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dispone la rinnovazione dello svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in una data da fissare a cura della competente Commissione innanzi ad una diversa Sottocommissione;
          dichiara inammissibile l’azione di risarcimento dei danni.
          Spese compensate.
          Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
          Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del ...

          Ps su richiesta dell'avvocato di parte ricorrente ho eliminato i dati che renderebbero identificabile lui o la sua assistita

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            #45
            ricorso non idonei 480 in lombardia

            Chi ha info sui ricorsi per non idonei dell'orale per 1180 funzionari di cui 480 per la lombardia? possibile che dei 100 non idonei solo uno abbia fatto ricorso? e del ricorso collettivo cosa ne è stato? chiunque dei non idonei che abbia notizie puo' postarle qui per favore? grazie! il ricorso collettivo è già stato attuato? quando scadevano i termini? certo che questo concorso è il piu sfigato del secolo!!!!

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              #46
              Ciao ,in lombardia ci sono più ricorsi.Nei prossimi mesi ci saranno altre decisioni del tar e del consiglio di stato . Sei un non idoneo?

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                #47
                Originariamente inviato da themightmax Visualizza il messaggio
                Ciao ,in lombardia ci sono più ricorsi.Nei prossimi mesi ci saranno altre decisioni del tar e del consiglio di stato . Sei un non idoneo?
                si sono un non idoneo, come faccio ad avere info? la mia mail è incavolatonero@libero.it i termini sono scaduti? ma ognuno ha agito singolarmente??? grazie mille

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                  #48
                  Originariamente inviato da incavolatonero Visualizza il messaggio
                  si sono un non idoneo, come faccio ad avere info? la mia mail è incavolatonero@libero.it i termini sono scaduti? ma ognuno ha agito singolarmente??? grazie mille

                  mi correggo, ho appena scoperto che non riesco piu ad accedere alla mia casella di posta, puoi gentilmente inviarmi qualche info sui ricorsi al seguente indirizzo: uomoincarriera@libero.it ma in lombardia in quanti hanno presentato riorso? sicuramente saranno piu di 20 vero? e ad ogni modo i controinterssati srebbero gli ultimi classificati dei vincitori? mi pare di aver letto questo.....aspetto news, grazie

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