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Argomenti esame orale 2009

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    @romasco: comunque, tu sei un pazzo scatenato. La cosa, devo riconoscere, non mi spiace. A presto.

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      disposizioni antielusive - clausola generale antielusiva II.DD. ed IVA

      Abuso del diritto : intanto il concetto di abuso del diritto, non espressamente codificato, ma desumibile dal dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., nasce e si pone come correttivo alla tutela illimitata riconosciuta al diritto soggettivo in relazione al quale vi è appunto il dovere di non abusarne.
      In ambito tributario l’idea di abuso del diritto è , come dice Tesauro, “simmetrica” a quella di elusione : cioè il contribuente non applica l’atto o il contratto giusto per quel tipo di operazione economica ( perché gli costerebbe troppo e qui c’è il profilo dell’elusione ) ma applica altro strumento giuridico per ottenere un risparmio fiscale indebito ( e qui c’è l’abuso del diritto perché l’operazione economica reale non coincide con quella solitamente perseguita dal contratto fiscalmente più favorevole ) realizzando sostanzialmente un risparmio di imposta illecito.

      Asimmetria impianto normativo antielusivo tra II.DD. ed IVA : in estrema sintesi il fatto è che per le II.DD. abbiamo il 37 bis come norma antielusiva espressa ( NON GENERALE ) mentre per l’IVA non abbiamo alcuna norma antielusiva e qui interviene nel 2008 una prima sentenza della Cassazione che riconosce l’applicabilità dell’abuso del diritto nel sistema dell’Iva ( cioè l’amministrazione può richiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme indebitamente detratte) in quanto clausola generale antielusiva espressione di un principio di diritto comunitario e quindi applicabile anche nel sistema nazionale ed anche in assenza di una specifica normativa interna ( la corte di giustizia nel 2006 riconosce l’esistenza di una clausola generale antiabuso in base alla quale un’operazione può essere colpita come elusiva anche solo per l’effetto che produce ossia quello di violare una norma che non può essere elusa a prescindere dalle valide ragioni economiche ).
      Invece per le II.DD. la Cassazione ( con 3 sentenze del novembre 2008) riconosce si l’esistenza di una clausola generale antielusiva ma basandola non su principi comunitari e quindi non sull’abuso del diritto, vincolanti anche in Italia ma per l’Iva, quanto piuttosto sul principio costituzionale di capacità contributiva il quale costituisce il fondamento tanto delle norme impositive quanto di quelle di vantaggio per il contribuente… il principio della capacità contributiva tutela l’esigenza pubblica di evitare vantaggi fiscali indebiti per l’uso distorto di strumenti giuridici senza valide ragioni economiche… in sostanza il dovere di ciascuno di concorrere in relazione alla propria capacità contributiva significa che il prelievo fiscale deve corrispondere alla sostanza economica dell’operazione posta in essere.


      la fonte di tutto questo è : 1) tesauro, 2) Rassegna Tributaria allegata a il Fisco 2/2009 3) l'orrenda esposizione, invece, è la mia...scusate ma stasera sono stanchissima ... di solito mi esprimo leggermente meglio
      So che sono cose noiose ... ma se vi capita di parlarne secondo me fate un figurone...
      Il resto arriva domani ma molto più in sintesi ... e corredato da esempi
      nec recisa recedit

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        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
        Abuso del diritto : intanto il concetto di abuso del diritto, non espressamente codificato, ma desumibile dal dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., nasce e si pone come correttivo alla tutela illimitata riconosciuta al diritto soggettivo in relazione al quale vi è appunto il dovere di non abusarne.
        In ambito tributario l’idea di abuso del diritto è , come dice Tesauro, “simmetrica” a quella di elusione : cioè il contribuente non applica l’atto o il contratto giusto per quel tipo di operazione economica ( perché gli costerebbe troppo e qui c’è il profilo dell’elusione ) ma applica altro strumento giuridico per ottenere un risparmio fiscale indebito ( e qui c’è l’abuso del diritto perché l’operazione economica reale non coincide con quella solitamente perseguita dal contratto fiscalmente più favorevole ) realizzando sostanzialmente un risparmio di imposta illecito.

        Asimmetria impianto normativo antielusivo tra II.DD. ed IVA : in estrema sintesi il fatto è che per le II.DD. abbiamo il 37 bis come norma antielusiva espressa ( NON GENERALE ) mentre per l’IVA non abbiamo alcuna norma antielusiva e qui interviene nel 2008 una prima sentenza della Cassazione che riconosce l’applicabilità dell’abuso del diritto nel sistema dell’Iva ( cioè l’amministrazione può richiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme indebitamente detratte) in quanto clausola generale antielusiva espressione di un principio di diritto comunitario e quindi applicabile anche nel sistema nazionale ed anche in assenza di una specifica normativa interna ( la corte di giustizia nel 2006 riconosce l’esistenza di una clausola generale antiabuso in base alla quale un’operazione può essere colpita come elusiva anche solo per l’effetto che produce ossia quello di violare una norma che non può essere elusa a prescindere dalle valide ragioni economiche ).
        Invece per le II.DD. la Cassazione ( con 3 sentenze del novembre 2008) riconosce si l’esistenza di una clausola generale antielusiva ma basandola non su principi comunitari e quindi non sull’abuso del diritto, vincolanti anche in Italia ma per l’Iva, quanto piuttosto sul principio costituzionale di capacità contributiva il quale costituisce il fondamento tanto delle norme impositive quanto di quelle di vantaggio per il contribuente… il principio della capacità contributiva tutela l’esigenza pubblica di evitare vantaggi fiscali indebiti per l’uso distorto di strumenti giuridici senza valide ragioni economiche… in sostanza il dovere di ciascuno di concorrere in relazione alla propria capacità contributiva significa che il prelievo fiscale deve corrispondere alla sostanza economica dell’operazione posta in essere.


        la fonte di tutto questo è : 1) tesauro, 2) Rassegna Tributaria allegata a il Fisco 2/2009 3) l'orrenda esposizione, invece, è la mia...scusate ma stasera sono stanchissima ... di solito mi esprimo leggermente meglio
        So che sono cose noiose ... ma se vi capita di parlarne secondo me fate un figurone...
        Il resto arriva domani ma molto più in sintesi ... e corredato da esempi
        Paola sei grande. Patrimonio dell'umanità.
        I.Santacrocelover

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          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          Comunque non è vero che non ci sarà.
          Ma ragazzi scusate perchè non scaricate i modelli di dichiarazione dal sito AE ?
          Vi farà bene dare una guardatina alla modulistica.
          Le istruzioni poi sono più utili dei manuali.
          sapendo di non sapere....sono andata a controllare le istruzioni come tu inviti.
          questo è ciò che dice:

          Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre-
          detto art. 1, comma 33, lettera q), della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione
          della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto
          gli ammortamenti dei beni
          materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi
          e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102,
          comma 7 del TUIR, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanzia-
          ria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico, per
          i soggetti che contabilizzano i predetti contratti secondo il c.d. metodo finanziario.

          In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let-
          tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre-
          detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo
          d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
          Il presente prospetto consente, a partire dal periodo d’imposta 2008, la rilevazione degli even-
          tuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro
          EC del modello Unico 2008.


          se non sbaglio è quello che avevo detto io...certo non in questi termini, riassunto al massimo...ma il concetto ero quello.

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            Ciao a tutti, volevo sottoporre alla vostra attenzione una lieve inesattezza delle dispense riguardo alla distinzione compensazione verticale e compensazione orizzontale. Riscontro una incongruenza con il mememento.
            Mi date una risposta?

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              ....l'incongruenza non è solo terminologica..........

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                Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                Paola sei grande. Patrimonio dell'umanità.
                Grazie ! troppo buono...
                spero domani di finire tutta la questione delle disposizioni antielusive così si ricomincia con le domandine... che oggi ti è andata bene ... poche domande e tutte facili facili

                Passando ad un argomento un pò più salottiero... ma hai visto ? in 24 ore più di 100 interventi... il resto del forum è quasi svuotato ... un grande successo di pubblico insomma!

                A domani ...
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  Abuso del diritto : intanto il concetto di abuso del diritto, non espressamente codificato, ma desumibile dal dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., nasce e si pone come correttivo alla tutela illimitata riconosciuta al diritto soggettivo in relazione al quale vi è appunto il dovere di non abusarne.
                  In ambito tributario l’idea di abuso del diritto è , come dice Tesauro, “simmetrica” a quella di elusione : cioè il contribuente non applica l’atto o il contratto giusto per quel tipo di operazione economica ( perché gli costerebbe troppo e qui c’è il profilo dell’elusione ) ma applica altro strumento giuridico per ottenere un risparmio fiscale indebito ( e qui c’è l’abuso del diritto perché l’operazione economica reale non coincide con quella solitamente perseguita dal contratto fiscalmente più favorevole ) realizzando sostanzialmente un risparmio di imposta illecito.

                  Asimmetria impianto normativo antielusivo tra II.DD. ed IVA : in estrema sintesi il fatto è che per le II.DD. abbiamo il 37 bis come norma antielusiva espressa ( NON GENERALE ) mentre per l’IVA non abbiamo alcuna norma antielusiva e qui interviene nel 2008 una prima sentenza della Cassazione che riconosce l’applicabilità dell’abuso del diritto nel sistema dell’Iva ( cioè l’amministrazione può richiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme indebitamente detratte) in quanto clausola generale antielusiva espressione di un principio di diritto comunitario e quindi applicabile anche nel sistema nazionale ed anche in assenza di una specifica normativa interna ( la corte di giustizia nel 2006 riconosce l’esistenza di una clausola generale antiabuso in base alla quale un’operazione può essere colpita come elusiva anche solo per l’effetto che produce ossia quello di violare una norma che non può essere elusa a prescindere dalle valide ragioni economiche ).
                  Invece per le II.DD. la Cassazione ( con 3 sentenze del novembre 2008) riconosce si l’esistenza di una clausola generale antielusiva ma basandola non su principi comunitari e quindi non sull’abuso del diritto, vincolanti anche in Italia ma per l’Iva, quanto piuttosto sul principio costituzionale di capacità contributiva il quale costituisce il fondamento tanto delle norme impositive quanto di quelle di vantaggio per il contribuente… il principio della capacità contributiva tutela l’esigenza pubblica di evitare vantaggi fiscali indebiti per l’uso distorto di strumenti giuridici senza valide ragioni economiche… in sostanza il dovere di ciascuno di concorrere in relazione alla propria capacità contributiva significa che il prelievo fiscale deve corrispondere alla sostanza economica dell’operazione posta in essere.


                  la fonte di tutto questo è : 1) tesauro, 2) Rassegna Tributaria allegata a il Fisco 2/2009 3) l'orrenda esposizione, invece, è la mia...scusate ma stasera sono stanchissima ... di solito mi esprimo leggermente meglio
                  So che sono cose noiose ... ma se vi capita di parlarne secondo me fate un figurone...
                  Il resto arriva domani ma molto più in sintesi ... e corredato da esempi
                  Complimenti.Molto brava .
                  Aggiungo solo per completezza che l'esistenza di una clausola generale antielusiva in tema di IVA è stata affermata per prima dalla Sentenza del 21 febbraio 2006, causa C-255/02 della Corte di Giustizia Europea, citata nella circolare 67/E del 13/12/2007 da cui risulta che "La Corte ha poi preso posizione – negandolo sulla base della corretta interpretazione della sesta direttiva – in ordine al diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte nelle ipotesi in cui le operazioni che hanno fatto sorgere il diritto integrino un comportamento abusivo.
                  La Corte – pur riconoscendo, in capo al soggetto passivo, il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale – ha affermato che, nel settore IVA, si integra un comportamento abusivo, quando “le operazioni controverse …, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone” siano idonee a “procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni”.
                  Al riguardo, i giudici comunitari hanno precisato, in particolare, che permettere ad un soggetto passivo di detrarre la totalità dell’IVA assolta a monte laddove - nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali - nessuna operazione conforme alle disposizioni del sistema delle detrazioni della sesta direttiva o della legislazione nazionale che le traspone glielo avrebbe consentito (o glielo avrebbe consentito solo in parte), sarebbe contrario al principio di neutralità fiscale e, pertanto, contrario allo scopo del detto sistema.

                  Il sistema delle detrazioni previsto dalla sesta direttiva “… intende sollevare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche” ed è a tal fine che il sistema comune dell’IVA garantisce “la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA”.
                  Affinché si integri un comportamento abusivo, inoltre, “deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”.
                  La Corte, infine, ha preso posizione in ordine all’ipotesi in cui sia stato constatato che il contribuente ha posto in essere un comportamento abusivo, come sopra identificato; in tal caso, “…. le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato”.

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                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    Riassumi per favore
                    Questo messaggio è per me?

                    Molto sinteticamente (finchè non mi riparano l'ADSL come ho già scritto devo essere assai breve e impreciso) in quella circolare l'Agenzia ha ammesso, piuttosto implicitamente che il risultato dello studio di settore ha valore di presunzione semplice e basta, come sosteneva gran parte della dottrina già da tempo.

                    Ecco il passo:

                    La valutazione delle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore e la
                    centralità del contraddittorio.


                    Quest’ultima disposizione si riferisce, come noto, alla modalità dell’accertamento analitico-presuntivo, nei confronti degli esercenti imprese, arti o professioni, prevista dall’art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, e basata su presunzioni semplici, purché qualificate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Con riguardo alla predetta modalità accertativa, la stessa disposizione stabilisce che la stessa può anche basarsi "
                    sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ……… dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis".

                    L’espressione "fondatamente desumibili" rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell’ambito dell’accertamento analitico-presuntivo. Essa sta chiaramente a significare che le dette stime in tanto sono utilizzabili in quanto da esse sia "fondatamente desumibile" l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta considerato.


                    Ciò vale ad escludere, innanzitutto, che l’utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o "automatico"), non solo con riguardo alle stime operate tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria del 2007 (come espressamente impongono le nuove norme citate al par. 1), ma anche per quelle effettuate senza il contributo degli indicatori medesimi.


                    È infatti evidente l’intento di attribuire alle stime in parola la qualità di presunzione semplice, qualificata dai requisiti più volte ricordati, solo qualora le stesse siano "fondatamente" idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare.

                    ...


                    La prima circostanza trova in genere adeguata dimostrazione nel percorso metodologico seguito nella elaborazione degli studi di settore, sinteticamente descritto nelle note tecniche allegate ai decreti di approvazione.


                    La seconda circostanza deve invece essere di volta in volta appurata valutando attentamente le caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se la sua situazione produttiva coincida effettivamente con quella del gruppo o dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti caratteristiche tali da poterla considerare "non normale" dal punto di vista economico, tenendo conto del concetto di "normalità" assunto dallo studio di settore che si intende applicare.


                    In casi particolari, le menzionate circostanze (e in specie la seconda) potrebbero rivelarsi non pienamente sussistenti, determinando di conseguenza la inidoneità dello studio a cogliere l’effettiva situazione produttiva del contribuente con una bassa probabilità di errore (quale quella già prevista da ciascuno studio e rappresentata dal c.d. "intervallo di confidenza").


                    La valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell’ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l’avvio della procedura di accertamento con adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione, nei termini innanzi precisati.


                    I suddetti chiarimenti trovano peraltro corrispondenza nelle indicazioni già espresse nelle recenti circolari n. 31 del 22 maggio 2007 e n. 38 del 12 giugno 2007.


                    La inesistenza della possibilità di effettuare accertamenti "automatici", basati sugli studi di settore, veniva infatti chiaramente esclusa dalla prima circolare, laddove evidenziava che gli accertamenti medesimi


                    "…devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti…….". Analoga indicazione veniva fornita nella seconda circolare, con la precisazione che l’azione di controllo deve essere sempre ispirata a "…criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell’attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato….".



                    Pertanto, la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, "automatico" rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l’Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità.


                    Nel caso di accertamento con adesione del contribuente, il suddetto adempimento può ritenersi assolto mediante il riconoscimento, da parte del contribuente, della predetta fondatezza.


                    Fuori dalla suddetta ipotesi, l’Ufficio dovrà sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate,

                    ...
                    Qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.



                    In caso di mancata partecipazione al contraddittorio, invece, la valutazione della affidabilità delle risultanze dello studio sarà svolta direttamente dall’Ufficio sulla base degli elementi in proprio possesso.



                    L'origine della nuova cautela degli Uffici relativamente agli avvisi di accertamento "automatici" da studi, emanati assai allegramente in passato, sta qui.





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                      Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggio
                      Complimenti.Molto brava .
                      Aggiungo solo per completezza che l'esistenza di una clausola generale antielusiva in tema di IVA è stata affermata per prima dalla Sentenza del 21 febbraio 2006, causa C-255/02 della Corte di Giustizia Europea, citata nella circolare 67/E del 13/12/2007 da cui risulta che "La Corte ha poi preso posizione – negandolo sulla base della corretta interpretazione della sesta direttiva – in ordine al diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte nelle ipotesi in cui le operazioni che hanno fatto sorgere il diritto integrino un comportamento abusivo.
                      La Corte – pur riconoscendo, in capo al soggetto passivo, il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale – ha affermato che, nel settore IVA, si integra un comportamento abusivo, quando “le operazioni controverse …, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone” siano idonee a “procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni”.
                      Al riguardo, i giudici comunitari hanno precisato, in particolare, che permettere ad un soggetto passivo di detrarre la totalità dell’IVA assolta a monte laddove - nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali - nessuna operazione conforme alle disposizioni del sistema delle detrazioni della sesta direttiva o della legislazione nazionale che le traspone glielo avrebbe consentito (o glielo avrebbe consentito solo in parte), sarebbe contrario al principio di neutralità fiscale e, pertanto, contrario allo scopo del detto sistema.

                      Il sistema delle detrazioni previsto dalla sesta direttiva “… intende sollevare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche” ed è a tal fine che il sistema comune dell’IVA garantisce “la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA”.
                      Affinché si integri un comportamento abusivo, inoltre, “deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”.
                      La Corte, infine, ha preso posizione in ordine all’ipotesi in cui sia stato constatato che il contribuente ha posto in essere un comportamento abusivo, come sopra identificato; in tal caso, “…. le operazioni implicate devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato”.
                      Grazie... per il complimento e, soprattutto, per l'integrazione ... già la sentenza Halifax...e la circolare 67 con cui l'AE ritiene direttamente applicabile la sesta direttiva e tutto quello che si porta appresso inclusa la tanto utile clausola generale antiabuso ... ma Romasco mi avrebbe ucciso se gli mollavo pure questi 2 mattoni ..

                      Ti rivedremo con qualche altro intervento ?
                      Ciao
                      nec recisa recedit

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