IDONEI: SENTENZA INTERESSANTE
TRATTO DA http://www.altalex.com/index.php?idstr=15&idnot=5223
La controversia de qua ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di scorrimento della graduatoria presentata da parte di un soggetto risultato idoneo non vincitore in una procedura concorsuale.
Nel caso concreto, secondo l’amministrazione appellante, risultava dubbia la sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto lo scorrimento della graduatoria avrebbe comportato l’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del G.O. in veste di giudice del lavoro.
Secondo il Consiglio di Stato, la fattispecie in esame deve essere risolta in relazione alla corretta qualificazione, come diritto o interesse della situazione giuridica soggettiva, fatta valere dal concorrente idoneo non vincitore che aspiri allo scorrimento della graduatoria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere di scorrere la graduatoria non rientra nella giurisdizione del G.O..
La posizione giuridica fatta valere è qualificabile come una mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria che, invece, rappresenta una facoltà (non un obbligo) dell’amministrazione, espressione del suo potere discrezionale.
I Giudici precisano che tale orientamento non è stato influenzato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dal passaggio delle relative controversie alla cognizione del G.O. La decisione di scorrere la graduatoria non rientra nell’alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì nella funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione di organizzazione degli uffici.
Il Consiglio di Stato chiarisce, infine, i limiti del sindacato del G. A. sulla scelta della pubblica amministrazione di non utilizzare una graduatoria per procedere ad assunzioni ulteriori rispetto ai posti messi a concorso.
Il provvedimento di diniego dello scorrimento della graduatoria può essere sottoposto ad un sindacato di legittimità in relazione alla sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
(Altalex, 25 settembre 2006. Nota di Francesco Logiudice)
N.5320/2006
TRATTO DA http://www.altalex.com/index.php?idstr=15&idnot=5223
La controversia de qua ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di scorrimento della graduatoria presentata da parte di un soggetto risultato idoneo non vincitore in una procedura concorsuale.
Nel caso concreto, secondo l’amministrazione appellante, risultava dubbia la sussistenza della giurisdizione del G.A. in quanto lo scorrimento della graduatoria avrebbe comportato l’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del G.O. in veste di giudice del lavoro.
Secondo il Consiglio di Stato, la fattispecie in esame deve essere risolta in relazione alla corretta qualificazione, come diritto o interesse della situazione giuridica soggettiva, fatta valere dal concorrente idoneo non vincitore che aspiri allo scorrimento della graduatoria.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che non sussiste, in capo agli idonei non vincitori di un concorso, una posizione di diritto soggettivo: solo i vincitori del concorso sono, infatti, titolari di tale posizione giuridica.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere di scorrere la graduatoria non rientra nella giurisdizione del G.O..
La posizione giuridica fatta valere è qualificabile come una mera aspettativa allo scorrimento della relativa graduatoria che, invece, rappresenta una facoltà (non un obbligo) dell’amministrazione, espressione del suo potere discrezionale.
I Giudici precisano che tale orientamento non è stato influenzato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dal passaggio delle relative controversie alla cognizione del G.O. La decisione di scorrere la graduatoria non rientra nell’alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì nella funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione di organizzazione degli uffici.
Il Consiglio di Stato chiarisce, infine, i limiti del sindacato del G. A. sulla scelta della pubblica amministrazione di non utilizzare una graduatoria per procedere ad assunzioni ulteriori rispetto ai posti messi a concorso.
Il provvedimento di diniego dello scorrimento della graduatoria può essere sottoposto ad un sindacato di legittimità in relazione alla sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
(Altalex, 25 settembre 2006. Nota di Francesco Logiudice)
N.5320/2006
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