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Per i tirocinanti avvocati
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Ragazzi, concordo con scapegoat nel senso che essendo il tirocinio parte integrante di un concorso in atto, soltanto all'esito dello stesso scattano le incompatibilità. Se così non fosse, sarebbe abnorma che chi, cancellatosi dall'albo, non superi il tirocinio venendo congedato. Preciso che anche io sono avvocato. Vi saluto.
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Ciao Arronax, anche tu di Salerno
Tenevo a riepilogare la situazione:
Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, indipendentemente dal fatto che si eserciti o meno la professione:
a) In caso di assunzione: ci si deve spostare nell'elenco speciale annesso all'albo, riservato ai dipendenti pubblici;
b) Durante il tirocinio: nessun cambiamento. Si resta regolarmente iscritti all'albo ordinario.
Solo per gli avvocati che esercitano effettivamente la professione, con p. iva aperta
a) In caso di assunzione: scatta l'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con la qualifica di dipendente pubblico, prevista dalla l. 36/1934 e successive modifiche. Dunque, chiusura partita iva e possibilità di esercitare solo per l'AE limitatamente agli incarichi da essa affidati. Tuttavia, poichè è precluso l'esercizio della professione, ma non l'iscrizione all'albo speciale, si potrà maturare l'anzianità prevista ad esempio per diventare cassazionisti (12 anni di iscrizione);
b) Durante il tirocinio: Non trova applicazione la l. 36/1934 di cui sopra (che presuppone appunto la qualifica di dipendente pubblico successivamente all'assunzione), e tuttavia, il bando AE include come causa di esclusione dal tirocinio la violazione delle norme di cui al d.p.r. 18/2002 (sull'indipendenza e l'autonomia tecnica delle attività del personale AE). All'art. 4, rubricato 'Incompatibilità e conflitto d'interessi', il d.p.r. stabilisce che al personale AE (quindi interpreterei il riferimento non solo ai dipendenti, ma a chiunque intessa rapporti contrattuali di collaborazione con l'AE, inclusi i tirocinanti) sono 'inibite le attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati'. Ritengo che il d.p.r. non si spinga al punto da imporre la stessa incompatibilità prevista dalla l. 36/1934 e che quindi non comporti la chiusura della partita iva, ponendo soltanto limiti all'esercizio della professione.Ultima modifica di scapegoat; 08-08-2008, 13:06.
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Originariamente inviato da scapegoat Visualizza il messaggioCiao Arronax, anche tu di Salerno
Tenevo a riepilogare la situazione:
Per quanto riguarda l'iscrizione all'albo, indipendentemente dal fatto che si eserciti o meno la professione:
a) In caso di assunzione: ci si deve spostare nell'elenco speciale annesso all'albo, riservato ai dipendenti pubblici;
b) Durante il tirocinio: nessun cambiamento. Si resta regolarmente iscritti all'albo ordinario.
Solo per gli avvocati che esercitano effettivamente la professione, con p. iva aperta
a) In caso di assunzione: scatta l'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con la qualifica di dipendente pubblico, prevista dalla l. 36/1934 e successive modifiche. Dunque, chiusura partita iva e possibilità di esercitare solo per l'AE limitatamente agli incarichi da essa affidati. Tuttavia, poichè è precluso l'esercizio della professione, ma non l'iscrizione all'albo speciale, si potrà maturare l'anzianità prevista ad esempio per diventare cassazionisti (12 anni di iscrizione);
b) Durante il tirocinio: Non trova applicazione la l. 36/1934 di cui sopra (che presuppone appunto la qualifica di dipendente pubblico successivamente all'assunzione), e tuttavia, il bando AE include come causa di esclusione dal tirocinio la violazione delle norme di cui al d.p.r. 18/2002 (sull'indipendenza e l'autonomia tecnica delle attività del personale AE). All'art. 4, rubricato 'Incompatibilità e conflitto d'interessi', il d.p.r. stabilisce che al personale AE (quindi interpreterei il riferimento non solo ai dipendenti, ma a chiunque intessa rapporti contrattuali di collaborazione con l'AE, inclusi i tirocinanti) sono 'inibite le attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati'. Ritengo che il d.p.r. non si spinga al punto da imporre la stessa incompatibilità prevista dalla l. 36/1934 e che quindi non comporti la chiusura della partita iva, ponendo soltanto limiti all'esercizio della professione.I.Santacrocelover
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Originariamente inviato da scapegoat Visualizza il messaggiohaiuhiahua, hai ragione caro, scusami .
Comunico ufficialmente che la parte relativa alla causa di esclusione prevista dal bando AE è stata sviluppata grazie al prezioso e analitico contributo dell'utente romascoI.Santacrocelover
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In realtà sul punto vi è grande incertezza...anche in emilia consigliano di inviare una mail a cui qualcuno risponderà! personalmente concordo con quanto detto da scapegoat...anche se dubito che per coloro che saranno assunti ci si potrà iscrivere all'elenco speciale riservato ai dipendenti pubblici addetti agli uffici legali.
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Senti il tenore letterale del bando è chiarissimo. Al punto 9.2 si fa riferimento alle clausole di esclusione dal TIROCINIO e tra queste troviamo quelle enucleate nell'art. 4 del d.p.r. 1.L'unica incertezza potrebbe riguardare il caso di chi pur essendo dottore commericalista o avvocato non svolga le attività indicate nell'art. 4 peraltro verso non tassative a mio avviso.
Ora voi sieti gli avvocati ed io il commercialista per cui date voi una interpretazione. Tale interpretazione non deve essere "campata in aria" ma deve riferirsi al tenore della norma contenuta nel bando di concorso. Attendo Vs. opinioni al 75 % sarei orientato verso la chiusura della partita iva con conseguente dimissione da un incarico di revisore dei conti presso un ente locale. Potete capire che la cosa per me è molto importante. CiaoI.Santacrocelover
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