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Domande su Irpef e Ires

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    #61
    Art. 110, comma 7. Ovviamente l'espressione "transfer pricing" sul tuir non la ritrovi.
    Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
    I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
    I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

    ELEZIONI!!!

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      #62
      Be' allora perché non parlare in italiano...
      E' un articolo lungo, molto, anche se il comma 4 è stato abrogato.
      Sul compendio simone non ho trovato nulla a proposito di transfer pricing, forse c'è sul fantozzi.
      Gabriele

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        #63
        ciao Gabriele, io sto studiando (con fatica) sul manuale diritto tributario simone 2007 (quello di De Luca). Ti riporto una piccola parte di ciò che ho trovato sul transfer pricing

        "Il fenomeno elusivo sembra ormai non avere confini, al punto che sono frequenti forme di elusione attuate tra imprese e società mediante allocazione di utili, se non addiritttura di parte del patrimonio aziendale, in paesi aventi regimi fiscali più favorevoli (c.d. paradisi fiscali).

        Questo meccanismo, denominato TRANSFER PRICING, prevede l'ottimale indirizzo dei flusssi monetari nell'ambito di gruppi di imprese o di società, attuato mediante redistribuzione dei margini di profitto, in modo che questo risulti più elevato laddove più basso é il prelievo fiscale.

        .......... omissis........

        In particolare, il comma 10 dell'art. 110 Tuir prevede che non sono ammesse in deduzione dal reddito dell'impresa italiana le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'UE e aventi un regime fiscalmente privilegiato"

        Poi c'é un rimando alla parte più dettagliata, che tralascio

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          #64
          ciao gianluca, io ho il compendio, evidentemente hanno tagliato quel pezzo...
          Ma come fai a studiare tutto il mauale da 1000 pagine? Io il manualetto da 370 l'ho finito a fatica,e ora sono nella cacca perché in 27 giorni devo farmi 900 pagine del simone per tutte le altre materie!!
          Gabriele

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            #65
            Originariamente inviato da Gabriele Visualizza il messaggio
            Ma come fai a studiare tutto il mauale da 1000 pagine?
            se mi facessero questa domanda all'orale, farei sicuramente scena muta

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              #66
              Avevo pensato di comprarlo, da un po' è arrivato nella mia libreria di fiducia assieme a quei libricini IRES, IRPEF, IVA, ACCERTAMENTO, ma lì non c'è nulla che non vi sia già nel compendio, metà di quei libricini sono costuiti dall'appendice con la normativa, e io ho già il codice, non mi serve.
              Ma non so, sono 40 euro il manuale completo, e io ho già il compendio, e la cosa peggiore è che non penso riuscirei mai a leggerlo e dico leggerlo, non capirlo bene, col tempo a disposizione.
              Penso sarebbero soldi sprecati per me, farò col compendio, o la va o la spacca.
              Gabriele

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                #67
                ognuno segue la propria strategia che ritiene migliore per sé stessi. Io ho l'orale il 25 settembre, non so se ce la farò ma ci provo lo stesso. Ho comprato il manuale perché anche se il tempo é pochissimo, avevo comunque bisogno di un testo aggiornato e che facesse da "riferimento" perché di tributario sono carente. Poi ripeto, anche nella malaugurata ipotesi fossi segato, sicuramente mi incazzerei, ma lo studio mi é servito per gli eventuali, futuri concorsi (come sembrerebbe proprio dal piano di assunzioni 2007-2011)

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                  #68
                  Marcos è la nostra Bibbia!
                  Comunque, una volta tanto, la risposta la sapevo pure io.

                  Il contrasto all’elusione e all’evasione fiscale
                  In un sistema caratterizzato da una sempre maggiore integrazione dei mercati e dal conseguente abbattimento dei controlli e delle restrizioni fra gli Stati, assume una rilevanza sempre crescente il contrasto di fenomeni quali l’elusione e l’evasione fiscale. Nell’ambito delle normative fiscali atte a prevenire le prassi elusive poste in essere dalle imprese che operano in un contesto internazionale assumono una particolare rilevanza le disposizioni sul ‘transfer pricing’. Quest’ultimo fenomeno si verifica quando più imprese, appartenenti al medesimo Gruppo ma allocate in Paesi diversi, trasferiscono utili o, in genere, materia imponibile alterando il valore normale delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute (dal transfer pricing propriamente detto (che costituisce oggetto della presente trattazione) va distinto quello definito ‘domestico’ o ‘interno’, riguardante le operazioni infragruppo effettuate tra imprese situate all’interno del territorio nazionale (sul tema cfr. circolare ministeriale n° 53/99 e Cass. n° 10802 del 24 luglio 2002).
                  Il riferimento normativo
                  Lo strumento adottato dal legislatore italiano per arginare il fenomeno è quello contenuto nel 7° comma dell’articolo 110 del Tuir, secondo cui "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti (…)". Il dettato normativo delimita dunque il suo campo applicativo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono tra: una società estera e un’impresa italiana da essa direttamente controllata; una società estera e un’impresa italiana da essa indirettamente controllata con un’altra società estera; una società estera e un’impresa italiana controllata da una terza società estera; una società italiana e un’impresa estera da essa direttamente controllata; una società italiana e un’impresa estera da essa indirettamente controllata tramite altra società italiana; una società estera e un’impresa italiana entrambe controllate da una società italiana.
                  Il valore ‘normale’ e la circolare ministeriale
                  Per quel che riguarda il presupposto applicativo della disciplina del transfer pricing, l’articolo 110 comma 7 del Tuir fa riferimento al concetto di valore ‘normale’. Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, 3° comma del Tuir, "per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso (…)".
                  La generica formulazione del citato testo normativo impone il ricorso a fonti interpretative. In proposito, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata nel 1980 con la circolare n. 32 che contiene istruzioni e criteri finalizzati alla determinazione del valore normale. E’ appena il caso di osservare che metodi e tecniche in essa individuati utilizzano, quale criterio guida, il principio di libera concorrenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del modello di convenzione fiscale Ocse (il Comitato per gli Affari fiscali Ocse ha affrontato la problematica del transfer pricing già nel 1979, quando, all’interno di uno specifico Report, venivano forniti i criteri per la determinazione del valore normale delle transazioni intercorse fra società appartenenti allo stesso gruppo n.d.r.), secondo il quale quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
                  [i]Gli uomini brutti hanno altre carte da giocare.
                  Sì, quelle di credito[/i]

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                    #69
                    Il transfer pricing è accenato in un trafiletto nel manuale completo per la preparazione della Simone del 2007 a pag. 17 '' La lotta all'elusione e il diritto d'interpello''

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                      #70
                      E' vero, ma non fa accenno all'articolo 110 comma 7.
                      Strano che sul compendio non ci sia neppure questo minimo accenno.
                      Gabriele

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                      Sto operando...
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