annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Domande su Irpef e Ires

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #11
    operazioni intracomunitarie

    Ciao qualcuno potrebbe spiegarmi le operazioni intracomunitarie ai fini IVA? Tempo fa sul forum fu allegato un file che purtroppo io non ho salvato! Qualcuno potrebbe allegarlo di nuovo ? Grazie mille

    Commenta


      #12
      CIAO RAGAZZI, HO TROVATO GIRANDO NEI FORUM 1 RAGAZZA A CUI 2 ANNI FA CHIESERO: aspetti del settore pubblico disciplinati dal diritto tributario !?CHE RISPONDERESTE?

      Commenta


        #13
        penso sia una domanda di scienza delle finanze
        quindi risponderei che l'aspetto del settore pubblico disciplinato dal settore tributari sono le entrate e le spese pubbliche.
        puoi collegarti a quello che vuoi: servizi pubblici indivisibili, tasse, imposte, regolamentazioni dello stato in materia di diseconomie ecc....

        le operazioni intracomunitarie (brevemente):
        le operazioni intracomunitarie si definiscono acquisti intracomunitari (l'equivalente delle importazioni) e cessioni intracomunitarie (l'equivalente delle esportazioni). A tali operazioni non si applica la tassazione doganale.
        1) per gli acquisti intracomunitari, a differenza delle importazioni, non si riscuote l'Iva alla dogana.
        bisogna distinguere 2 ipotesi:
        a) se si tratta di un normale soggetto passivo IVA, si applica cioè il principio della tassazione del paese di destinazione, per cui l'imposta è dovuta dall'acquirente che la liquiderà in base alla fattura estera.
        b) Se tuttavia si tratta di un consumatore finale, si applica il principio della tassazione del paese di orgine, quindi l'imposta è dovuta dal venditore. (es. un italiano acquista un souvenir in Germania, l?iva è dovuta dal negoziante tedesco)
        2) per le cessioni intracomunitarie, invece, la disciplina non è molto diversa da quella delle esportazioni. Si tratta di operazioni non imponibili in Italia, ma nel paese di destinazione, cioè l'Italia le esporta.

        il criterio della tassazione del paese di destinazione comporta che:
        se si tratta di importazioni o acquisti intracomunitari, l'Iva viene pagata in Italia (tranne le eccezioni)
        se si tratta di esportazioni o cessioni extracomunitari , nel paese della Comunità Europea dove L'italia esporterà il bene.

        Commenta


          #14
          operazioni intracomunitarie

          grazie mille

          Commenta


            #15
            Socio imprenditore e Non

            Originariamente inviato da Marcos83 Visualizza il messaggio
            Che cosa? No, assolutamente no, non esiste socio imprenditore o non imprenditore. I redditi di società di persone sono d'impresa in ogni caso, soltanto che sono imputati ai soci e non alla società.
            Ciao Marcos...guarda che studiando sul Memento Contabile la differenza è proprio questa...la distinzione tra socio imprenditore e non...inoltre tale differenzaè alla base di quasi tutta la riforma del dirito societario.
            Ciao

            Commenta


              #16
              Ragazzi una domanda....

              l' incostituzionalità in campo tributario a cosa si riferisce?

              grazie

              Commenta


                #17
                incostituzionalità

                questa è facile


                l'incostituzionalità si ha quando un tributo è in contrasto con le norme dettate dalla costituzione in materia tributaria: art. 23, disposizioni del titolo V della cost., , art. 53.........

                comunque per quanto riguarda la domanda sugli aspetti del settore pubblico disciplinati dal diritto tributario penso siano le entrate e le spese pubbliche correlate ad esigenze o comunque ad attività dei privati( es. servizi pubblici indivisibili)... e penso che non rientrino in questo settore il debito pubblico, l'emissione di carta moneta ecc....
                cioè sono disciplinate dal diritto tributario soltanto le attività di entrata e di spesa correlate a imposte, tasse ecc...

                Commenta


                  #18
                  Originariamente inviato da Boom77 Visualizza il messaggio
                  Ciao Marcos...guarda che studiando sul Memento Contabile la differenza è proprio questa...la distinzione tra socio imprenditore e non...inoltre tale differenzaè alla base di quasi tutta la riforma del dirito societario.
                  Ciao
                  La distinzione tra socio imprenditore e non imprenditore assume rilevanza soltanto ai fini della determinazione del regime relativo agli utili da partecipazione in società soggette ad IRES.
                  Se l'utile da partecipazione viene percepito da una società di persone, questo concorrerà a formare il reddito d'impresa. Non si distingue tra socio imprenditore e non, semplicemente perché ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'imposta i soci non entrano minimamente in considerazione. Il reddito è determinato, unitariamente, in capo alla società. Solo successivamente esso sarà imputato ai soci, che non si distinguono in imprenditori e non.
                  La quota di reddito ad essi imputata dovrà essere dichiarata come reddito d'impresa.
                  Resta fermo che se il socio è anche titolare, in proprio, non tramite la società, di partecipazioni in soggetti IRES, le relative remunerazioni costituiranno redditi di capitale.
                  Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
                  I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
                  I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

                  ELEZIONI!!!

                  Commenta


                    #19
                    bho?

                    Originariamente inviato da Marcos83 Visualizza il messaggio
                    La distinzione tra socio imprenditore e non imprenditore assume rilevanza soltanto ai fini della determinazione del regime relativo agli utili da partecipazione in società soggette ad IRES.
                    Se l'utile da partecipazione viene percepito da una società di persone, questo concorrerà a formare il reddito d'impresa. Non si distingue tra socio imprenditore e non, semplicemente perché ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'imposta i soci non entrano minimamente in considerazione. Il reddito è determinato, unitariamente, in capo alla società. Solo successivamente esso sarà imputato ai soci, che non si distinguono in imprenditori e non.
                    La quota di reddito ad essi imputata dovrà essere dichiarata come reddito d'impresa.
                    Resta fermo che se il socio è anche titolare, in proprio, non tramite la società, di partecipazioni in soggetti IRES, le relative remunerazioni costituiranno redditi di capitale.
                    +
                    guarda non ci capisco più nulla...questa parte la trovo veramente difficile...comunque ora provo a mettere insieme i pezzi del puzzle...
                    ciaoo

                    Commenta


                      #20
                      Originariamente inviato da Marcos83 Visualizza il messaggio
                      La distinzione tra socio imprenditore e non imprenditore assume rilevanza soltanto ai fini della determinazione del regime relativo agli utili da partecipazione in società soggette ad IRES.
                      Se l'utile da partecipazione viene percepito da una società di persone, questo concorrerà a formare il reddito d'impresa. Non si distingue tra socio imprenditore e non, semplicemente perché ai fini del calcolo dell'imponibile e dell'imposta i soci non entrano minimamente in considerazione. Il reddito è determinato, unitariamente, in capo alla società. Solo successivamente esso sarà imputato ai soci, che non si distinguono in imprenditori e non.
                      La quota di reddito ad essi imputata dovrà essere dichiarata come reddito d'impresa.
                      Resta fermo che se il socio è anche titolare, in proprio, non tramite la società, di partecipazioni in soggetti IRES, le relative remunerazioni costituiranno redditi di capitale.

                      Perfetto, bravo Marcos, hai studiato sul Tesauro?

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X