le esportazioni non sono imponibili in italia
ma nel paese di destinazione
tuttavia danno diritto alla detrazione (quindi si possono definire anche operazioni ad aliquota zero)
Marcos ma tu concorri per la Lombardia?
in che posizione sei?Io sono sfortunatissimaaa sarò il primo giornooo
No, concorro per il Lazio e sono 14°.
Per quanto riguarda il pro rata il discorso è il seguente.
Le partecipazioni di cui all'art. 87 danno luogo a plusvalenze che sono quasi completamente esenti. Ciò potrebbe spingere la società ad ottenere finanziamenti per acquistare tali partecipazioni in modo da un lato di conseguire utili non tassati (se non in minima parte) e dall'altro di dedurre dal reddito gli interessi passivi sostenuti per i finanziamenti acquisiti. Questo evidentemente al fisco non piace.
E allora se l'impresa utilizza risorse proprie per acquistare quelle partecipazioni nulla quaestio. Se però assume debiti per fare tale acquisto, e ciò appunto si verifica quando il valore delle partecipazioni è superiore a quello del patrimonio netto, gli interessi sostenuti per ottenere quei finanziamenti, per la parte riferibile alle partecipazioni, non sarà deducibile.
Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)
Ciao ragazzi ho sentito che l' anno scorso agli orali hanno chiesto il Transfer pricing. Qualcuno potrebbe spiegarmerlo? Grazie in anticipo! Buono studio a tutti
La disciplina del transfer pricing mira a colpire manovre elusive condotte tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Se queste società sono residenti in paesi diversi con diverso livello di tassazione le società potrebbero essere spinte a fare tra di loro operazioni al solo fine di modificare, appunto in modo elusivo, i rispettivi redditi (ad es. l'impresa sottoposta a regime fiscale più onerosa acquista dalla controllata estera sottoposta a regime più favorevole beni a prezzi gonfiati. Così magari essa finisce in perdita, mentre la società estera consegue utili tassati più lievemente). Per evitare ciò il tuir prevede che tali operazioni siano valutate non al corrispettivo effettivamente pattuito ma al valore normale.
Se poi la società estera risiede in un paese a regime fiscale privilegiato il regime è ancora più rigoroso. In questo caso i costi sostenuti non sono ammessi in deduzione.
Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
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I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)
Complimenti Marcos per la preparazione in tributario, spero tanto di arrivare al tuo stesso livello di prepazione per fine Agosto, c'è la sto mettendo tutta , anche perchè vista la posizione in graduatoria ,412 per la lombardia, devo sperare oltre alla fortuna anche in un ottima preparazione.
Transfer pricing? Mai sentito.
Quali sono le differenze con la normativa IRES riguardo le CFC, le società controllate e collegate estere e soprattutto quale articolo del tuir ne tratta? L'ho letto tutto, e non mi ricordo di aver visto questa espressione inglese.
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