Originariamente inviato da fantalore
Visualizza il messaggio
Le risposte dai soggetti, ad oggi,"qualificati", latitano ;-)
Tuttavia, stamani, leggendo "qua e là", mi sono imbattuto su un interessantissimo paragrafo (il 6.2) tratto dal Corso di diritto Amministrativo di F. Caringella (pag. 1225-1229, ed. 2008, vol. I), dal titolo eloquente direi: "la posizione del vincitore di concorso: diritto o interesse legittimo?".
Le conclusioni dell'autorevolissimo amministrativista sono le seguenti (le condivido e mi tranquillizzano alquanto (ne riporto qualche passaggio..): ".. dopo il decreto 80/1998... si conclude pertanto nel senso del radicarsi di un diritto soggettivo all'assunzione da parte del vincitore di concorso... a conferma dell'assunto si cita ancora l'art. 63, comma 2, che parla di diritto all'assunzione e coerentemente affida al G.O. il potere di pronunciare sentenza costitutiva.. la giurisprudenza sembra ormai orientata in prevalenza in favore della tesi del diritto soggettivo.. detto orientamento pretorio ritiene che in tali ipotesi debba ravvisarsi un vero e proprio diritto soggettivo all'asunzione: il diritto all'assunzione sorgerebbe a seguito della proclamazione dei vincitori, non potendosi più riconoscere all'atto di nomina la natura discrezionale, a fronte dell'obbligo giuridico alla conclusione del contratto assunto dalla P.A. con l'emanazione del bando. Pertanto si ritiene esclusa, dopo l'approvazione della graduatoria, la possibilità che la PA provveda nuovamente a valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della copertura del posto, in quanto tali questioni devono essere valutate esclusivamente al momento della emanazione del bando, espletamento delle procedure concorsuali e approvazioni della graduatoria, essendo questo l'ultimo momento utile per un eventuale esercizio dell'autotutela. Nemmeno persiste in capo alla PA un potere discrezionale pubblicistico nell'identificazione del momento in cui procedere all'assunzione del vincitore di concorso, in quanto, una volta approvata la graduatoria, la PA non esercita più poteri di natura pubblicistica, ma è solo tenuta all'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, alla stregua di qualunque altro datore di lavoro privato..".
Quindi... concludendo, sono, oltre che fiducioso.. tranquillo :-)
Un saluto a tutti!
Tuttavia, stamani, leggendo "qua e là", mi sono imbattuto su un interessantissimo paragrafo (il 6.2) tratto dal Corso di diritto Amministrativo di F. Caringella (pag. 1225-1229, ed. 2008, vol. I), dal titolo eloquente direi: "la posizione del vincitore di concorso: diritto o interesse legittimo?".
Le conclusioni dell'autorevolissimo amministrativista sono le seguenti (le condivido e mi tranquillizzano alquanto (ne riporto qualche passaggio..): ".. dopo il decreto 80/1998... si conclude pertanto nel senso del radicarsi di un diritto soggettivo all'assunzione da parte del vincitore di concorso... a conferma dell'assunto si cita ancora l'art. 63, comma 2, che parla di diritto all'assunzione e coerentemente affida al G.O. il potere di pronunciare sentenza costitutiva.. la giurisprudenza sembra ormai orientata in prevalenza in favore della tesi del diritto soggettivo.. detto orientamento pretorio ritiene che in tali ipotesi debba ravvisarsi un vero e proprio diritto soggettivo all'asunzione: il diritto all'assunzione sorgerebbe a seguito della proclamazione dei vincitori, non potendosi più riconoscere all'atto di nomina la natura discrezionale, a fronte dell'obbligo giuridico alla conclusione del contratto assunto dalla P.A. con l'emanazione del bando. Pertanto si ritiene esclusa, dopo l'approvazione della graduatoria, la possibilità che la PA provveda nuovamente a valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della copertura del posto, in quanto tali questioni devono essere valutate esclusivamente al momento della emanazione del bando, espletamento delle procedure concorsuali e approvazioni della graduatoria, essendo questo l'ultimo momento utile per un eventuale esercizio dell'autotutela. Nemmeno persiste in capo alla PA un potere discrezionale pubblicistico nell'identificazione del momento in cui procedere all'assunzione del vincitore di concorso, in quanto, una volta approvata la graduatoria, la PA non esercita più poteri di natura pubblicistica, ma è solo tenuta all'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, alla stregua di qualunque altro datore di lavoro privato..".
Quindi... concludendo, sono, oltre che fiducioso.. tranquillo :-)
Un saluto a tutti!
Grazie,
ora mi sento meglio..
Commenta