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    #61
    Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
    511 diritto del lavoro.
    utilizzando google ho scritto "clausole di elasticità per part-time"
    è uscito fuori questo attendibile sito: http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1606
    dove ad un certo punto viene detto chiaramente che :
    "A differenza delle clausole di flessibilità, che determinano il verificarsi del lavoro supplementare ed il lavoro straordinario, le clausole di elasticità consentono al datore di lavoro di aumentare le ore della prestazione lavorativa non considerando tali ore aggiuntive alla stregua del lavoro straordinario."
    In un altro passo dello stesso articolo viene anche spiegata la differenza tra lavoro straordinario e lavoro supplementare: "Il lavoro supplementare rappresenta la differenza tra orario concordato nel contratto part time e normale orario di lavoro " e "Quando l'orario di lavoro supera le 40 ore settimanali, invece, si verifica la fattispecie del lavoro straordinario".
    Quindi: l'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore. Se nel contratto di lavoro part-time è indicato un orario di lavoro, ad esempio, di 24 ore settimanali, la prestazione lavorativa effettuata dalla 25° ora fino alla 40° ora NON E' lavoro straordinario, bensì SUPPLEMENTARE. Solo a partire dalla 41° ora si parlerà di lavoro straordinario.

    Mah....
    uff riesci sempre a farmi cambiare idea spa... poi lavoro non l'ho manco iniziato quindi non so che dire... scannatevi tra di voi (scherzo dai, vediamo nei prox giorni i commenti altrui e poi decidiamo)
    phoenix adesso hai cambiato i toni e mi va molto meglio, io come hanno potuto notare tutti mi sono messa a disposizione perdendo anche del tempo, perchè questo concorso non è il mio obiettivo principale dato che punto all'inail e quindi se posso mi dedico al forum... con questo non mi sento superiore a nessuno, ho solo voluto e potuto dare una mano

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      #62
      Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
      511 diritto del lavoro.
      utilizzando google ho scritto "clausole di elasticità per part-time"
      è uscito fuori questo attendibile sito: http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1606
      dove ad un certo punto viene detto chiaramente che :
      "A differenza delle clausole di flessibilità, che determinano il verificarsi del lavoro supplementare ed il lavoro straordinario, le clausole di elasticità consentono al datore di lavoro di aumentare le ore della prestazione lavorativa non considerando tali ore aggiuntive alla stregua del lavoro straordinario."
      In un altro passo dello stesso articolo viene anche spiegata la differenza tra lavoro straordinario e lavoro supplementare: "Il lavoro supplementare rappresenta la differenza tra orario concordato nel contratto part time e normale orario di lavoro " e "Quando l'orario di lavoro supera le 40 ore settimanali, invece, si verifica la fattispecie del lavoro straordinario".
      Quindi: l'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore. Se nel contratto di lavoro part-time è indicato un orario di lavoro, ad esempio, di 24 ore settimanali, la prestazione lavorativa effettuata dalla 25° ora fino alla 40° ora NON E' lavoro straordinario, bensì SUPPLEMENTARE. Solo a partire dalla 41° ora si parlerà di lavoro straordinario.

      Mah....
      ciao, ti faccio notare che il decreto legge 61/2000 è stato in parte modificato dalla Biagi:
      j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
      «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
      1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
      2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
      3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;

      mi sembra chiaro che la B sia quella giusta...se no cambio lavoro!

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        #63
        che lavoro facevi?
        [SIZE=1][COLOR=blue]Why's it have to be this way?[/COLOR][/SIZE]

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          #64
          Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
          che lavoro facevi?
          lavoro in uno studio di consulenza del lavoro e
          sono quasi consulente del lavoro anche io...aspetto gli esiti dell'esame di stato a breve, sto studiando per l'orale, per questo mi sono imbattuta nei quiz del concorso, mi tornano utilissimi!!!

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            #65
            ah, ciò non toglie che anche io possa sbagliare, intendiamoci!

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              #66
              Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
              ciao, ti faccio notare che il decreto legge 61/2000 è stato in parte modificato dalla Biagi:
              j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
              «7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
              1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
              2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
              3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;
              L'articolo che ho citato in precedenza è stato scritto DOPO la riforma biagi ("La disciplina legislativa dettata dal Decreto Legislativo n. 61/00 è stata poi rivista e modificata dal D.Lgs. 276/03 (Riforma Biagi): attualmente, infatti, . . .")
              Dice in seguito: "Se la contrattazione collettiva non prevede disciplina le clausole di flessibilità e di elasticità, queste possono essere apposte al contratto individuale dalle singole parti: in altri termini, il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordarne l'apposizione, per l'efficacia delle quali è necessario il consenso del lavoratore prestato per iscritto."
              Ciò significa che la B è sbagliata.
              [SIZE=1][COLOR=blue]Why's it have to be this way?[/COLOR][/SIZE]

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                #67
                Originariamente inviato da spa Visualizza il messaggio
                L'articolo che ho citato in precedenza è stato scritto DOPO la riforma biagi ("La disciplina legislativa dettata dal Decreto Legislativo n. 61/00 è stata poi rivista e modificata dal D.Lgs. 276/03 (Riforma Biagi): attualmente, infatti, . . .")
                Dice in seguito: "Se la contrattazione collettiva non prevede disciplina le clausole di flessibilità e di elasticità, queste possono essere apposte al contratto individuale dalle singole parti: in altri termini, il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordarne l'apposizione, per l'efficacia delle quali è necessario il consenso del lavoratore prestato per iscritto."
                Ciò significa che la B è sbagliata.
                le clausole non sono mai applicabili da sè in virtù di una previsione del ccnl, serve sempre e comunque un accordo scritto tra datore e lavoratore, in caso contrario il datore di lavoro non può modificare in nessun modo l'orario di lavoro in base a clausole elstiche/flessibili.
                questo è ciò che succede nei casi pratici...si fa sempre un accordo scritto, anche se il ccnl disciplina le clausole.
                potremmo stare qui a dibattere per ore su questo argomento, mi viene comunque da dire che la giusta è la B...
                proverò a rifletterci su ancora un pò...magari mi viene di un colpo di genio!

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                  #68
                  Scusatemi, ma dove avete preso queste "domande" e per quale concorso è?? grazie a tutti

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                    #69
                    io non so cosa accade nei casi pratici, ma sicuramente i Quiz si basano sulla TEORIA (il dettato normativo).
                    E in teoria il contratto collettivo prevale su quello individuale.
                    E' il CCNL che stabilisce condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa.

                    Ma anche ammesso che sia necessario un accordo tra datore e lavoratore, una volta che questo è stato posto in essere, il datore ha il potere di "variare in aumento la durata della prestazione, senza che le ore in più siano considerate come straordinario"
                    Quindi non si può comunque affermare che la A sia sbagliata.
                    [SIZE=1][COLOR=blue]Why's it have to be this way?[/COLOR][/SIZE]

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                      #70
                      Vorei segnalare un quesito che mi ha fatto venire un dubbio.
                      Quiz n. 353 di Legislazione Sociale.

                      Il raggiungimento della maggiore età dei figli determina normalmente l'estinzione del rapporto previdenziale:

                      A) Ai fini dell'assegno per il nucleo famigliare.

                      B) Ai fini delle integrazioni salariali.


                      C) Ai fini della reversibilità a favore dei superstiti.


                      D) Ai fini dell'erogazione dell'indennità di mobilità.

                      Sicuramente la A è giusta, ma la C ??

                      [SIZE=1][COLOR=blue]Why's it have to be this way?[/COLOR][/SIZE]

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