Re: STOP....LIMITI ALTEZZA F.F.A.A!!!!!!
Ecco...x ki critica tanto la destra...ecoo ke ha fatto la vostra tanto amata sinistra ke dice ki vi riaprira' i concorsi per i civili(spero di no). Art.1
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 marzo 2000
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 244
Ecco...x ki critica tanto la destra...ecoo ke ha fatto la vostra tanto amata sinistra ke dice ki vi riaprira' i concorsi per i civili(spero di no). Art.1
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 marzo 2000
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 244
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