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EPSO/AD/137/08 Giuristi Linguisti

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    Originariamente inviato da juriste Visualizza il messaggio
    A proposito, non so se avete notato che l'espressione "TO BE AT FAULT" da sola viene tradotta come "essere in torto" mentre l'espressione "to be at fault or negligent" viene tradotta alternativamente come "atteggiamento doloso (fault) o colposo (negligent)" ovvero "essere in errore o negligente", però non è che la scelta sia sempre pertinente al contesto. Chi di voi mi sa dire quale traduzione è + corretta?
    Dunque...a me pare molto improprio tradurre "at fault" come "atteggiamento doloso". Certo, con espressioni prese da un contesto di common law bisogna sempre adoperare le doppie pinze e i guanti. Ho provato a vedere al volo cosa dice l'amico dizionario online "leo" e per fault mi dà, in tedesco, Schuld o alternative che comunque ruotano attorno all'idea dell'errore (Irrtum, Fehler), della mancanza (Mangel). "To be at fault" viene tradotto con "schuldig sein, sich irren, im Unrecht sein, die Schuld tragen". Semmai, concetti vicini alla colpa, sicuramente non al dolo. Controprova: Absicht, che è dolo, è tradotto con criminal intent.
    Per concludere: at fault/negligent lo avvicinerei alle coppie negligenza/imprudenza/imperizia + "quadrifoglio" (inosservanza leggi, regolamenti, ordini, discipline) dove forse "to be at fault" rientra più nel quadrifoglio.

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      grazie perspicace amico!

      nel caso di un accostamento con negligent (es: to be at fault or negligent) io a questo punto lo tradurrei come "aver commesso un errore o una negligenza" giustapponendo quindi colpa commissiva e omissiva. Da solo invece lo tradurrei come "essere in difetto". Sarà troppo colloquiale?

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        Dal bando di concorso non mi è chiaro se posso entrare alle prove con i boxer portati da casa, o se invece me ne verrà fornito un paio da EPSO.

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          Originariamente inviato da Dante K Visualizza il messaggio
          Dal bando di concorso non mi è chiaro se posso entrare alle prove con i boxer portati da casa, o se invece me ne verrà fornito un paio da EPSO.
          Questo è un chiaro esempio di maladministration... quindi ti consiglio di ricorrere in via d'urgenza all'Ombudsman...

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            ehy giango

            meno male che tu sei + festaiolo, io sono +sekkiona. Eccomi di nuovo a scocciare i forumisti con una richiesta di consiglio! Come tradurreste: implementation of appropriations alias exécution des credits in francese? Andrebbe bene secondo voi "adempimento dell'obbligazione"? O la cosa deve essere vista invece dal punto di vista del creditore e quindi "soddisfacimento del credito"? Immagino dipenda un po' dal contesto... Per Bruges, con piacere ma non so se mi connetteró ad intenet il giorno prima del concorso e se ci scambiassimo i cell? Io non so se me la sento di alzarmi alle 8, peró posso rinunciare allo shopping... E per la pizza, sto raggiungendo un tale grado di paura che credo che dopo avró + bisogno di tante tante birre... Wild Geese?

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              Bruxelles

              A tutti i "Bruxelleisti" ovvero "Arsenalisti" che dir si voglia,
              anche io ci sarò e mi aggregerei volentieri...Giango, tu che hai esperienza, sai se gli italiani saranno insieme o in ordine sparso?

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                Originariamente inviato da Sarita Visualizza il messaggio
                Giango, tu che hai esperienza, sai se gli italiani saranno insieme o in ordine sparso?
                Si, saremo raggruppati per lingua. Quindi il gruppo degli italiani, quello dei maltesi (sempre che esista), ecc.
                Per la collega Juriste
                secondo me la traduzione che hai proposto non va bene, in quanto il contesto mi sembrerebbe quello del budget comunitario e non quello del diritto privato delle obbligazioni. Nel relativo regolamento comunitario, versione italiana, trovi la soluzione, confrontandolo appunto con la versione inglese e/o francese.
                Mi dispiace che ti non ti colleghi in questi giorni... sara' per la prossima occasione...
                Ultima modifica di giango; 28-05-2009, 19:33.

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                  In bocca al lupo a tutti per domani

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                    Legge 6 maggio 2004, n. 129

                    "Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale"

                    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004

                    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
                    approvato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                    Promulga

                    la seguente legge:


                    Art. 1.

                    (Definizioni)

                    1. L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

                    2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
                    3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

                    a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

                    b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
                    c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
                    d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.

                    Art. 2

                    (Ambito di applicazione della legge)

                    1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.

                    Art. 3.

                    (Forma e contenuto del contratto)

                    1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

                    2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
                    3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
                    4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

                    a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;

                    b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
                    c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
                    d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
                    e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
                    f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
                    g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

                    Art. 4.

                    (Obblighi dell’affiliante)

                    1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

                    a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

                    b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
                    c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
                    d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
                    e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
                    f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

                    2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.

                    Art. 5.

                    (Obblighi dell’affiliato)

                    1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.

                    2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.

                    Art. 6.

                    (Obblighi precontrattuali di comportamento)

                    1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

                    2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
                    3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.

                    Art. 7.

                    (Conciliazione)

                    1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

                    Art. 8.

                    (Annullamento del contratto)

                    1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

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                      Art. 9.

                      (Norme transitorie e finali)

                      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

                      2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
                      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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