Originariamente inviato da lezrael
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a) costitutive di diritti subiettivi;
b) costitutive di diritti all'esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti;
la prima fa sorgere ex novo diritti per il destinatario es. decreto per il cabiamento di nomi e cognomi;
la seconda, per l'esercizio di professioni, di solito basta un atto abblativo o un atto di ammissione es. un accertamento tecnico, c.d. iscrizioni). in alcuni casi, casi in considerazione dell'interesse pubblico, l'esercizio di certe professioni è limitato ad un numero determinato, stabilito in base dei criteri. per l'esercizio di queste ultime è necessario un vero e proprio provvedimento di concessione da parte della p.a.: tali sono le autorizzazioni dell'apertura di farmacie e le c.d.autorizzazioni all'apertura di istituti di credito e dei relativi sportelli.
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