Io ho messo la C alla 65, ma ho ho trovato nulla sulla comunicazione preventiva!
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Concorso 87 Ingegneri - Roma
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per Deside
165/2001 art.33 comma 3 :
La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche de personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
Faccio anche io una domanda: ma che è il tentativo di conciliazione obbligatorio involontario? (domanda 80)
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Originariamente inviato da Deside Visualizza il messaggioGrazie Carlosa!
Allora per la 80 in un altro forum si sono scervellati per capire, alla fine, che è un refuso!
Tutti concordano sul dire che il commento è richiesto sulla trasformazione della conciliazione obbligatoria a facoltativa!!!
Scusate la digressione giusto per farsi una risata. La testa mi scoppia...
Saluti
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Bella domanda JoeBlue!Io ho messo B, ma non sono certa!!!
x Carlosa: sono d'accordo con te !Fossi in loro eliminerei la 80 e anche qualche altra dubbia e con errori sparsi!
Tieni conto che 2 avvocati mi hanno detto che le domande sono scritte malissimo e suscitano molto dubbio anche a loro che, SICURAMENTE, ci capiscono!!!Ultima modifica di Deside; 08-12-2012, 14:00.
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Originariamente inviato da JoeBlue Visualizza il messaggioche risposta avete dato alla 80? inciampo nelle parole anche leggendo l'art. 63 t.u.p.i.
Alla luce della 183/2010 il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio.
Il proponente (datore di lavoro o lavoratore) possono chiede un tentativo di conciliazione informandone la controparte.
Entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero dalla data di ricezione dell’istanza al convenuto, la controparte ha la possibilità di depositare le proprie memorie di controparte, con le contro difese e le eventuali domande in via riconvenzionale;
entro 10 giorni dal deposito delle memorie di controparte, i funzionari della DPL devono convocare le parti dinanzi alla commissione o sottocommissione di conciliazione;
entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione.
Nel caso in cui il tentativo venga espletato, due sono i possibili esiti:
Positivo: Il GO quindi rende esecutivo l'accordo.
Negativo: non si raggiunge accordo conciliativo (c.d. mancato accordo), allora la commissione o sottocommissione deve sottoporre alle parti una proposta conciliativa da inserire obbligatoriamente a verbale, con indicazione delle posizioni delle singole parti. Il giudice del lavoro, al quale le parti dovranno ricorrere per la risoluzione della controversia, terrà in considerazione il comportamento delle parti, qualora la proposta conciliativa fosse rifiutata senza adeguate spiegazioni.
[Spero di aver risposto correttamente ma Prendete con beneficio di inventario perchè non sono un giurista, giuro!]
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