L'informazione me l'ha data una signora all'ufficio del personale.
In realtà lei diceva che il MAE vorrebbe assumere, ma innanzitutto devono fare la rideterminazione della pianta organica e poi, mi diceva, la manovra ha previsto all'art. 9, comma 31 che: " Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ag osto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Per cui se 2 ambasciatori fanno richiesta di trattenimento in servizio, praticamente la spesa che il MAE deve sostenere per loro, non consente nuove assunzioni. Queste sono state le sue parole. é chiaro che poi non si può prevedere l'imprevedibile.
In realtà lei diceva che il MAE vorrebbe assumere, ma innanzitutto devono fare la rideterminazione della pianta organica e poi, mi diceva, la manovra ha previsto all'art. 9, comma 31 che: " Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ag osto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al l° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Per cui se 2 ambasciatori fanno richiesta di trattenimento in servizio, praticamente la spesa che il MAE deve sostenere per loro, non consente nuove assunzioni. Queste sono state le sue parole. é chiaro che poi non si può prevedere l'imprevedibile.
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