Bozza...
5.All’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
le parole “Per gli anni 2010 e 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2010-2013”.
6.All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole “Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012” sono sostituite dalle seguenti: “A
decorrere dall’anno 2010”.
7.All’articolo 66, comma 9, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
la parola “2012” è sostituita dalla parola “2014”.
8.A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni
di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari a quella
relativa al personale cessato nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere quello
delle unità cessate nell’anno precedente. Il
comma 103 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è abrogato.
9. All’articolo 66, comma 14, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole “triennio 2010-2012” sono sostituite
dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
le parole “Per gli anni 2010 e 2011” sono
sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2010-2013”.
6.All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole “Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012” sono sostituite dalle seguenti: “A
decorrere dall’anno 2010”.
7.All’articolo 66, comma 9, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
la parola “2012” è sostituita dalla parola “2014”.
8.A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni
di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari a quella
relativa al personale cessato nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere quello
delle unità cessate nell’anno precedente. Il
comma 103 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è abrogato.
9. All’articolo 66, comma 14, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole “triennio 2010-2012” sono sostituite
dalle parole “anno 2010”.
10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35,
comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in riferimento alle cessazioni
intervenute nell’anno precedente, riferite a
ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote
non utilizzate possono essere cumulate con
quelle derivanti dalle cessazioni relative agli
anni successivi, fino al raggiungimento
dell’unità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e
9 trova applicazione quanto previsto dal comma
10 dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in riferimento alle cessazioni
intervenute nell’anno precedente, riferite a
ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote
non utilizzate possono essere cumulate con
quelle derivanti dalle cessazioni relative agli
anni successivi, fino al raggiungimento
dell’unità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e
9 trova applicazione quanto previsto dal comma
10 dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
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