Max75:
Potrei sbagliare, ma credo che quando il legislatore nell'art. 15 del d.p.r. 487 del 1994 ha stabilito che le graduatorie dei vincitori di concorso rimangono efficaci per un periodo di 18 mesi, non volesse integrare l'ipotesi di mancata assunzione dei vincitori (che nel '94 era una cosa assurda solo a pensarci) ma si riferisse all'eventualità che gli idonei non vincitori potessero essere assorbiti e quindi c'era la necessità di una proroga della graduatoria (se non sbaglio poi portata a 24 mesi).
Tanto che il testo del comma 7 dice "Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili". Cioè nell'ipotesi che l'Amministrazione che ha fatto il concorso si accorga di una ulteriore vacanza e decida di ampliare il numero dei vincitori.
Mi sembra chiaro, non trovi?
Potrei sbagliare, ma credo che quando il legislatore nell'art. 15 del d.p.r. 487 del 1994 ha stabilito che le graduatorie dei vincitori di concorso rimangono efficaci per un periodo di 18 mesi, non volesse integrare l'ipotesi di mancata assunzione dei vincitori (che nel '94 era una cosa assurda solo a pensarci) ma si riferisse all'eventualità che gli idonei non vincitori potessero essere assorbiti e quindi c'era la necessità di una proroga della graduatoria (se non sbaglio poi portata a 24 mesi).
Tanto che il testo del comma 7 dice "Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili". Cioè nell'ipotesi che l'Amministrazione che ha fatto il concorso si accorga di una ulteriore vacanza e decida di ampliare il numero dei vincitori.
Mi sembra chiaro, non trovi?
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