Visto che il tema dei possibili compensi è stato trattato più volte....magari a qualcuno può interessare il fatto che sono riuscito a pescare sul sito del cnel il CCNL siglato nel 1996 con l'indicazione del trattamento economico anche per il personale operativo. Ora, considerando le ovvie e sostanziali modifiche avvenute in 12 anni (molto probabilmente è stato rinegoziato tutto), perlomeno si può avere un'idea vaga di come funziona la questione economica....le cifre indicate sembrano ridicole, ma chiaramente è tutto indicativo, ora vedo se riesco a trovare i riferimenti sugli accordi successivi.
Accordi negoziali concernenti la contrattualizzazione del rapporto
d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di
sicurezza e operaia della Banca d'Italia
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE CARRIERE
OPERATIVA, DEI SERVIZI GENERALI E DI SICUREZZA ED OPERAIA
TITOLO XV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Sezione I
Art. 110
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale delle carriere operativa, dei
servizi generali e di sicurezza ed operaia è costituito dalle seguenti
voci:
- stipendio (artt. 113 e 114 - Tabb. A.1, A.2, A.3);
- indennità di contingenza (art. 115);
- indennità di residenza (art. 116 - Tab. A.4);
- premio di presenza (art. 117);
- premio individuale di produttività (art. 122);
- assegno per il nucleo familiare (art. 118);
- assegno per l'esercizio delle mansioni di Capo officina o Capo reparto
(art. 121);
- assegno di sede in valuta (art. 127);
- indennità (art. 123 - art. 124 e Tab. A.5 - art. 125 - art. 126 e Tab.
A.6);
- speciali compensi (art. 131 - Tab. A.7);
- compenso di cui all'art. 120;
- premio di laurea (art. 132 -Tab. A.8);
- maggiorazioni di cui all'art. 130.
Stipendio
1. Con decorrenza 1° gennaio 1996 lo stipendio, anche ai fini
dell'applicazione degli istituti nei quali si fa riferimento a detta voce,
è costituito dalle seguenti componenti:
- livello stipendiale annuo, fissato per ogni grado e categoria negli
importi indicati nella Tabella A. 1;
- assegno individuale di grado, computato, sulla base degli importi e
secondo quanto previsto nella Tabella A.2, in relazione al periodo di
servizio nel grado o categoria rivestiti;
- assegno individuale di servizio, computato, sulla base degli importi e
secondo quanto previsto nella Tabella A.3, in relazione all'intero periodo
di servizio intercorrente tra la data di decorrenza giuridica
dell'assunzione e il giorno antecedente alla data di decorrenza giuridica
del grado o categoria rivestiti.
2. Lo stipendio è altresì costituito dall'eventuale assegno ad personam di
cui all'art. 114, 5° comma.
Nota all'art. 113
Le Tabelle A. 1, A.2 e A.3 relative all'anno 1996 verranno adeguate con
decorrenza 1.1.1997 in misura pari al tasso di inflazione programmato per
detto anno.
Art. 114
Art. 116
Indennità di residenza
1. L'indennità di residenza si compone, a far tempo dall'1.1.1996, di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio annuo lordo nella misura
indicata nella Tabella A.4. L'acconto mensile di tale componente è
determinato con riferimento alla posizione organico-retributiva rivestita
dal dipendente alla fine del mese di liquidazione delle competenze;
b) componente fissa, attribuita nelle misure indicate nella Tabella A.4. In
caso di passaggio ad un grado o categoria che dia titolo ad una misura di
tale componente inferiore a quella goduta nella posizione di provenienza,
rimane attribuita la misura più elevata;
c) "parte fissa - conviventi", spettante in base al numero di figli
conviventi di età non superiore ai 21 anni o assolutamente e
permanentemente inabili, secondo misure diversificate in relazione al
numero di abitanti del Comune della residenza di lavoro del dipendente.
Tale parte fissa è maggiorata nell'ipotesi in cui il dipendente abbia il
coniuge convivente e a carico.Il passaggio dall'una all'altra misura della
parte fissa dell'indennità di residenza, così come la maggiorazione per il
coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in
cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
In caso di coniugi entrambi dipendenti di Banca i figli conviventi sono
considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base
di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
Gli importi della "parte fissa - conviventi", compresi quelli delle
maggiorazioni per il coniuge convivente e a carico, sono indicati nella
Tabella A.4.
Art. 122
Premio individuale di produttività
1. A tutto il personale che nel corso dell'anno non abbia riportato il
giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari più
gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto un premio
individuale di produttività nella misura del 50% di 1/15 dello stipendio
annuo lordo.
2. Il premio viene erogato con riferimento alla posizione
organico-retributiva del mese di novembre di ciascun anno; nei confronti
dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di
erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio
prestato.
Art. 130
Maggiorazioni per prestazioni nell'arco notturno e nel giorno di riposo
settimanale
1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'art. 23, 3° comma, siano chiamati a
prestare la loro ordinaria attività lavorativa in ore comprese nell'arco
notturno (dalle 22.00 alle 6.00) è riconosciuta, per ogni ora di
prestazione, una maggiorazione pari al 6,67% dello stipendio annuo lordo
diviso 360. Per le eventuali frazioni di ora detto compenso è corrisposto
in misura proporzionale.
2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro
attività lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo
settimanale ai sensi dell'art. 27 è riconosciuta, per ogni ora di
prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio annuo lordo diviso 1928
e moltiplicato per 1,6. Per le eventuali frazioni di ora detto compenso è
corrisposto in misura proporzionale.
Art. 132
Premio di laurea
1. A tutti i dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti
dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1°.3.1983 ai fini
dell'assunzione nel grado di Coadiutore e gradi corrispondenti viene
corrisposto, nel marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente,
uno speciale premio nella misura indicata nella Tabella A.8.
2. Ai dipendenti che siano assunti sulla base della presente normativa e
per i quali sia richiesto dal bando di concorso ai fini dell'assunzione un
diploma di laurea diverso da quelli previsti dal Regolamento del Personale
entrato in vigore il 1°.3.1983 il premio è corrisposto nella stessa misura.
3. Il premio è corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato nei
confronti del personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno
cui il premio si riferisce.
4. Il premio è altresì corrisposto in misura proporzionale al personale che
consegua il diploma di laurea nel corso dell'anno di riferimento.
ALLEGATO ALLA SEZIONE I DEL TITOLO XV
A - TRATTAMENTO ECONOMICO
A. 1 - Tabella 1996 (di riferimento per l'applicazione del Coefficiente
Individuale di Riduzione previsto dall'Appendice n. 1)
Livello stipendiale (L.S.) (ai sensi dell'art. 113)
CARRIERA OPERATIVA
--------------------------------------------------------------------------
GRADO Importo annuo lordo
--------------------------------------------------------------------------
Coadiutore principale e gradi corrisp. L.38.943.000
Coadiutore » L.33.600.000
Assistente superiore » L.31.491.000
Assistente » L.24.898.000
Vice assistente » L.21.758.000
--------------------------------------------------------------------------
Accordi negoziali concernenti la contrattualizzazione del rapporto
d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di
sicurezza e operaia della Banca d'Italia
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE CARRIERE
OPERATIVA, DEI SERVIZI GENERALI E DI SICUREZZA ED OPERAIA
TITOLO XV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Sezione I
Art. 110
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale delle carriere operativa, dei
servizi generali e di sicurezza ed operaia è costituito dalle seguenti
voci:
- stipendio (artt. 113 e 114 - Tabb. A.1, A.2, A.3);
- indennità di contingenza (art. 115);
- indennità di residenza (art. 116 - Tab. A.4);
- premio di presenza (art. 117);
- premio individuale di produttività (art. 122);
- assegno per il nucleo familiare (art. 118);
- assegno per l'esercizio delle mansioni di Capo officina o Capo reparto
(art. 121);
- assegno di sede in valuta (art. 127);
- indennità (art. 123 - art. 124 e Tab. A.5 - art. 125 - art. 126 e Tab.
A.6);
- speciali compensi (art. 131 - Tab. A.7);
- compenso di cui all'art. 120;
- premio di laurea (art. 132 -Tab. A.8);
- maggiorazioni di cui all'art. 130.
Stipendio
1. Con decorrenza 1° gennaio 1996 lo stipendio, anche ai fini
dell'applicazione degli istituti nei quali si fa riferimento a detta voce,
è costituito dalle seguenti componenti:
- livello stipendiale annuo, fissato per ogni grado e categoria negli
importi indicati nella Tabella A. 1;
- assegno individuale di grado, computato, sulla base degli importi e
secondo quanto previsto nella Tabella A.2, in relazione al periodo di
servizio nel grado o categoria rivestiti;
- assegno individuale di servizio, computato, sulla base degli importi e
secondo quanto previsto nella Tabella A.3, in relazione all'intero periodo
di servizio intercorrente tra la data di decorrenza giuridica
dell'assunzione e il giorno antecedente alla data di decorrenza giuridica
del grado o categoria rivestiti.
2. Lo stipendio è altresì costituito dall'eventuale assegno ad personam di
cui all'art. 114, 5° comma.
Nota all'art. 113
Le Tabelle A. 1, A.2 e A.3 relative all'anno 1996 verranno adeguate con
decorrenza 1.1.1997 in misura pari al tasso di inflazione programmato per
detto anno.
Art. 114
Art. 116
Indennità di residenza
1. L'indennità di residenza si compone, a far tempo dall'1.1.1996, di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio annuo lordo nella misura
indicata nella Tabella A.4. L'acconto mensile di tale componente è
determinato con riferimento alla posizione organico-retributiva rivestita
dal dipendente alla fine del mese di liquidazione delle competenze;
b) componente fissa, attribuita nelle misure indicate nella Tabella A.4. In
caso di passaggio ad un grado o categoria che dia titolo ad una misura di
tale componente inferiore a quella goduta nella posizione di provenienza,
rimane attribuita la misura più elevata;
c) "parte fissa - conviventi", spettante in base al numero di figli
conviventi di età non superiore ai 21 anni o assolutamente e
permanentemente inabili, secondo misure diversificate in relazione al
numero di abitanti del Comune della residenza di lavoro del dipendente.
Tale parte fissa è maggiorata nell'ipotesi in cui il dipendente abbia il
coniuge convivente e a carico.Il passaggio dall'una all'altra misura della
parte fissa dell'indennità di residenza, così come la maggiorazione per il
coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in
cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
In caso di coniugi entrambi dipendenti di Banca i figli conviventi sono
considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base
di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
Gli importi della "parte fissa - conviventi", compresi quelli delle
maggiorazioni per il coniuge convivente e a carico, sono indicati nella
Tabella A.4.
Art. 122
Premio individuale di produttività
1. A tutto il personale che nel corso dell'anno non abbia riportato il
giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari più
gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto un premio
individuale di produttività nella misura del 50% di 1/15 dello stipendio
annuo lordo.
2. Il premio viene erogato con riferimento alla posizione
organico-retributiva del mese di novembre di ciascun anno; nei confronti
dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di
erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio
prestato.
Art. 130
Maggiorazioni per prestazioni nell'arco notturno e nel giorno di riposo
settimanale
1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'art. 23, 3° comma, siano chiamati a
prestare la loro ordinaria attività lavorativa in ore comprese nell'arco
notturno (dalle 22.00 alle 6.00) è riconosciuta, per ogni ora di
prestazione, una maggiorazione pari al 6,67% dello stipendio annuo lordo
diviso 360. Per le eventuali frazioni di ora detto compenso è corrisposto
in misura proporzionale.
2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro
attività lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo
settimanale ai sensi dell'art. 27 è riconosciuta, per ogni ora di
prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio annuo lordo diviso 1928
e moltiplicato per 1,6. Per le eventuali frazioni di ora detto compenso è
corrisposto in misura proporzionale.
Art. 132
Premio di laurea
1. A tutti i dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti
dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1°.3.1983 ai fini
dell'assunzione nel grado di Coadiutore e gradi corrispondenti viene
corrisposto, nel marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente,
uno speciale premio nella misura indicata nella Tabella A.8.
2. Ai dipendenti che siano assunti sulla base della presente normativa e
per i quali sia richiesto dal bando di concorso ai fini dell'assunzione un
diploma di laurea diverso da quelli previsti dal Regolamento del Personale
entrato in vigore il 1°.3.1983 il premio è corrisposto nella stessa misura.
3. Il premio è corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato nei
confronti del personale assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno
cui il premio si riferisce.
4. Il premio è altresì corrisposto in misura proporzionale al personale che
consegua il diploma di laurea nel corso dell'anno di riferimento.
ALLEGATO ALLA SEZIONE I DEL TITOLO XV
A - TRATTAMENTO ECONOMICO
A. 1 - Tabella 1996 (di riferimento per l'applicazione del Coefficiente
Individuale di Riduzione previsto dall'Appendice n. 1)
Livello stipendiale (L.S.) (ai sensi dell'art. 113)
CARRIERA OPERATIVA
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GRADO Importo annuo lordo
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Coadiutore principale e gradi corrisp. L.38.943.000
Coadiutore » L.33.600.000
Assistente superiore » L.31.491.000
Assistente » L.24.898.000
Vice assistente » L.21.758.000
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