Re: X GLI IDONEI NON VINCITORI 124 ASS.AMM.MINISTERO INTERNO
La graduatoria del concorso pubblico, per esami, “a complessivi 124 posti per l’accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area funzionale B…” non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, mi sono sorti dei dubbi sulla correttezza della predetta graduatoria.
Come tutti i partecipanti al concorso ben sanno la commissione giudicatrice ha calcolato il punteggio complessivo di ciascun concorrente facendo la media delle votazioni conseguite in ciascuna delle tre prove concorsuali (2 prove scritte e una prova orale).
Tuttavia, un amico, alcuni giorni fà, mi faceva notare che ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente n. 487/94 (decreto che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e che è espressamente richiamato nel bando di concorso): “<font color="red">Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”;</font>A tal proposito i giudici amministrativi hanno chiarito che “nei concorsi per esami <font color="red">“il punteggio finale non può che essere dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, alla quale aggiungere il voto conseguito nella prova orale…”. (TAR Campania, Salerno 1593/04);
Ed ancora, “è illegittima l’applicazione del criterio di determinare il punteggio finale sommando i voti delle prove scritte (non mediati) con il voto del colloquio”. (TAR Abruzzo, L’aquila 854/03).</font>
In buona sostanza la commissione giudicatrice ha applicato un criterio di calcolo del “punteggio complessivo” errato ed in contrasto con la legge.
Vorrei sottolineare che la determinazione dei punteggi dei singoli concorrenti applicando il criterio previsto dall’art. 8 del D.P.R: 487/94 determinerebbe uno sconvolgimento della graduatoria, e conseguentemente vari concorrenti oggi idonei, ma non vincitori risulterebbero vincitori.
Allego uno schema della graduatoria calcolata secondo il criterio previsto dall’art. 8 del D.P.R. 487/94 (per chiare ragioni di privacy, non sono indicati i nominativi dei singoli concorrenti bensì la posizione ricoperta nell’attuale graduatoria e quella che verrebbe ricoperta con il diverso criterio di calcolo).
Invito tutti gli idonei non vincitori a valutare la possibilità di proporre un ricorso collettivo.
La graduatoria del concorso pubblico, per esami, “a complessivi 124 posti per l’accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area funzionale B…” non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, mi sono sorti dei dubbi sulla correttezza della predetta graduatoria.
Come tutti i partecipanti al concorso ben sanno la commissione giudicatrice ha calcolato il punteggio complessivo di ciascun concorrente facendo la media delle votazioni conseguite in ciascuna delle tre prove concorsuali (2 prove scritte e una prova orale).
Tuttavia, un amico, alcuni giorni fà, mi faceva notare che ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente n. 487/94 (decreto che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e che è espressamente richiamato nel bando di concorso): “<font color="red">Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”;</font>A tal proposito i giudici amministrativi hanno chiarito che “nei concorsi per esami <font color="red">“il punteggio finale non può che essere dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, alla quale aggiungere il voto conseguito nella prova orale…”. (TAR Campania, Salerno 1593/04);
Ed ancora, “è illegittima l’applicazione del criterio di determinare il punteggio finale sommando i voti delle prove scritte (non mediati) con il voto del colloquio”. (TAR Abruzzo, L’aquila 854/03).</font>
In buona sostanza la commissione giudicatrice ha applicato un criterio di calcolo del “punteggio complessivo” errato ed in contrasto con la legge.
Vorrei sottolineare che la determinazione dei punteggi dei singoli concorrenti applicando il criterio previsto dall’art. 8 del D.P.R: 487/94 determinerebbe uno sconvolgimento della graduatoria, e conseguentemente vari concorrenti oggi idonei, ma non vincitori risulterebbero vincitori.
Allego uno schema della graduatoria calcolata secondo il criterio previsto dall’art. 8 del D.P.R. 487/94 (per chiare ragioni di privacy, non sono indicati i nominativi dei singoli concorrenti bensì la posizione ricoperta nell’attuale graduatoria e quella che verrebbe ricoperta con il diverso criterio di calcolo).
Invito tutti gli idonei non vincitori a valutare la possibilità di proporre un ricorso collettivo.
Commenta