90 gg
- A norma del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace: se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- A norma del primo comma dell'art. 163-bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di: novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta se si trova all'estero
Ai sensi dell'art. 163-bis del codice di procedura civile, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di: 90 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia
- Ai sensi dell'art. 164 del codice di procedura civile, l'atto di citazione NON è nullo se: sono trascorsi oltre 90 giorni tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione
In base all'art. 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace se: nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
Il precetto diventa inefficace se nel termine di: novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- Il precetto può divenire inefficace? Sì, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, entro che termine deve essere iniziata l'esecuzione forzata? Entro 90 giorni dalla notifica del precetto al debitore
- Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, quale è il termine di efficacia del precetto? 90 giorni dalla sua notificazione al debitore
- A norma del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace: se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- A norma del primo comma dell'art. 163-bis, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di: novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta se si trova all'estero
Ai sensi dell'art. 163-bis del codice di procedura civile, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di: 90 giorni, se il luogo di notificazione si trova in Italia
- Ai sensi dell'art. 164 del codice di procedura civile, l'atto di citazione NON è nullo se: sono trascorsi oltre 90 giorni tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione
In base all'art. 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace se: nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
Il precetto diventa inefficace se nel termine di: novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- Il precetto può divenire inefficace? Sì, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione
- Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, entro che termine deve essere iniziata l'esecuzione forzata? Entro 90 giorni dalla notifica del precetto al debitore
- Secondo l'art. 481 del codice di procedura civile, quale è il termine di efficacia del precetto? 90 giorni dalla sua notificazione al debitore
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