Art. 88. (Dovere di lealta' e di probita').
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi
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