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Concorso 11 funzionari per la promozione culturale Ministero degli Esteri

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    peggy2
    Junior Member


    Registrato dalJul 2012Messaggi7



    Il ricorso al TAR è per l'ammissione cautelativa, in attesa della sentenza di merito, agli scritti. Non per l'annullamento: il TAR d'altronde non farebbe saltare un concorso pubblico, ma può tutelare le parti lese. Ci sono svariate sentenze e la cosa è abbastanza pacifica (vedi ad esempio quella del TAR Napoli sull'ammissione ai corsi universitari; nel caso del concorso a dirigente scol. il Tar ha ammesso quanti erano stati esclusi dagli scritti per via degli errori, ma non ha fatto saltare la procedura concorsuale). Tieni anche conto che le preselettive non sono ancora il concorso vero e proprio.
    Non credo che il MAE agirà in autotutela (è già stato comunque informato dei vari errori)
    Interessante questa osservazione. Io di Amministrativo non ne capisco una mazza. Ho parlato con un amico avv. che mi ha suggerito di agire con ricorso gerarchico, causa lontananza dalla capitale, poi eventualmente TAR. Secondo te se arrivano molti ricorsi al MAE non converrebbe comunque l'autotutela?
    Il ricorso gerarchico è veramente così inutile come mi ha detto anche l'avv?
    Posso chiederti in quale prova eri? E se non eri nella mia, che errori hai riscontrato?

    @MAESTRO CANTORE
    Se vuoi ti do il nmero e provi tu a chiamare...
    Sono convinto che negli uffici del MAE regni un'atmosfera "fantozziana"


    @ blurryfrancy
    Grazie delle prove
    , ora abbiamo il 4 Luglio ore 9.00
    Test MAE 11 APC - 4 Luglio 09.00.pdf

    Ora mancano 3 (pomeriggio), 4(pomeriggio), 5(mattina)
    DAI CHE CE LA FACCIAMO!!!

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      Si', mi e' stato detto che il ricorso gerarchico e' praticamente inutile. Tar e CdS si sono gia' pronunciati in casi come questi. Ho chiesto all'amm. se imtende far qualcosa. Non ho avuto ancora risposta.

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        Ciao a tutti, poco fa ho fatto l'accesso agli atti sul sito del Ministero perchè finora avevo visto una sola volta la mia prova e stavolta volevo ricontrollarla segnandomi gli errori e ho notato che l'elenco degli ammessi è stato modificato, non per aggiungere ma per togliere: ne hanno tolti 4, da 254 ammessi a 250....
        Fortunatamente questo non cambia la mia situazione, ma mi chiedevo come mai: hanno fissato una soglia oltre i 35 punti? Hanno ricontrollato le prove?

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          Forse hanno dichiarato il falso nella domanda. C'è scritto che controllavano i dati dopo la prova preliminare.

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            Originariamente inviato da MAESTRO CANTORE Visualizza il messaggio
            Forse hanno dichiarato il falso nella domanda. C'è scritto che controllavano i dati dopo la prova preliminare.
            Hai ragione, adesso controllano la validità dei requisiti di partecipazione, mentre la valutazione dei titoli verrà fatta dopo le prove scritte.

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              credo che il problema fosse di tipo materiale (contro il quale non è previsto ricorso), nel senso che, se ci fate caso, hanno eliminato dall'elenco gli ultimi 4 pari-merito (voto 35,38) probabilmente la procedura informatica aveva contato nella stessa posizione gli altri pari-merito alle posizioni precedenti e, da bando, questo non poteva essere poiché il pari-merito era previsto solo alla 250esima posizione. Visto così pare un errore di trascrizione delle tabelle, non nel merito delle tracce. La regolarità della domanda presentata da ciascun candidato la controllano ai vincitori, se capisco bene il bando (per cui si può essere esclusi anche dalla graduatoria finale se non si hanno i requisiti). Mentre l'eventuale ricorso al tar di alcuni (se accolto, visto che per le preselezioni - e NON per i concorsi o le ammissioni ai corsi di laurea o agli albi professionali - quasi sempre vengono rigettate), non inficiano la graduatoria degli ammessi. Per chi chiede se al ministero convenga ricorrere all'autotutela, rispondo no, perché dovrebbe convenire? In ogni caso la PA in Italia (dove il contenzioso è più alto, anche se non sempre a buon fine per il ricorrente) è abituata a gestire questo tipo di situazioni.

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                NO COMMENT!!!!!

                Io non so se dal punto di vista amministrativo, i 4 esclusi potranno ricorrere, il bando parla chiaro ma del resto l'errore è stato del MAE o dell'azienda che ha gestito i quiz. Tutto per complicare la vita ai poveri concorsisti... Io l'atto lo impugnerei comunque.

                REMINDER!!!
                Fuori le prove!!! Mancano il 3 pom, il 4 pom, il 5 matt. Chi le farà pervenire all'indirizzo focus78_it@yahoo.it potrà ricevere un simpatico omaggio oppure 2,5 punti da aggiungere al punteggio della graduatoria, gentilmnte offerti dall' Ufficio Concorsi del Ministero degli Affari Esterri

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                  @yome
                  Ma secondo la tua esperienza, il TAR potrebbe rigettare anche i ricorsi fondati e documentati (dalla manualistica tradizionale e da alcuni docenti universitari) presentati per domande palesemente errate?

                  Dal momento che gli errori sono evidenti, io forse un po' ingenuamente, spero nella possibilità che l'amministrazione li riconosca e mi ricalcoli il punteggio, senza andare al TAR. Del resto tutti possiamo sbagliare... l'importante è accorgersene e rimediare.

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                    Focus se vuoi ti posto la sentenza dell Consiglio di Stato che ha ammesso in via cautelare i ricorrenti agli scritti del concorso a dirigente scolastico per una serie di errori (5) in quel caso nei quiz delle preselettive.
                    Il ricorso al TAR in questo caso se gli errori ci sono, o se le domande sono equivoche, e se sei escluso per quelle domande, ha un esito scontato. Di sentenze ce ne sono diverse.

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                      l Consiglio di Stato
                      in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
                      ha pronunciato la presente
                      ORDINANZA
                      sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai dottori , rappresentato e difeso dagli avv. con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9
                      contro
                      Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
                      nei confronti di


                      per la riforma
                      dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011
                      Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
                      Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
                      Visti tutti gli atti della causa;
                      Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
                      Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
                      Viste le memorie difensive;
                      Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;
                      Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.
                      Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori.
                      Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione;
                      Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti
                      P.Q.M.
                      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori
                      Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.
                      Spese compensate.
                      La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
                      Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
                      Luigi Maruotti, Presidente
                      Maurizio Meschino, Consigliere
                      Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
                      Gabriella De Michele, Consigliere
                      Silvia La Guardia, Consigliere
                      DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                      Il 11/01/2012
                      IL SEGRETARIO
                      (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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