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ABILITAZIONE all' Insegnamento

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    ABILITAZIONE all' Insegnamento

    Insegni da uno, tre, dieci, quindici anni in terza fascia? Ti sei laureato l’anno scorso quando il Miur aveva già annullato le SSIS? Sei, insomma, senza abilitazione?
    Sarai felice di sapere che… si torna all’università!
    E se hai i soldi per pagartela, bene, altrimenti ti arrangi. Questo il messaggio, in sostanza, del Miur a coloro che stanno già facendo i docenti precari ma non sono in possesso di abilitazione. Inoltre l’abilitazione è a numero chiuso e il numero chiuso è determinato dal Miur e regolato da un concorso che ci sarà a breve, con una prova scritta di cultura generale e una orale specifica della propria materia (vedi dettagli di seguito).
    Vediamo, per tempistiche, come si potrà conseguire l’abilitazione all’insegnamento e arrivare al tanto ambito posto.
    Scuola primaria
    Chi si è già laureato in scienze della formazione primaria è già abilitato e non deve fare nessun tirocinio oltre a quello previsto dal suo corso di studi.
    Coloro i quali risultano iscritti nel corrente anno accademico 2008-2009 al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.
    Il decreto non cita in nessuna parte chi ha solo il diploma di scuola magistrale. Ciò porterebbe a pensare che chi è già in ruolo resta, mentre gli altri non sono più abilitati all’insegnamento. Su questo punto, comunque, attendiamo che si pronuncino anche i sindacati perché un’interpretazione del genere porterebbe a ulteriori tagli…
    Scuola secondaria di primo grado
    fino al 2012-2013 (o fino alla revisione delle classi di concorso, quindi oltre) possono accedere al tirocinio formativo solo coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. (Praticamente, se potete accedere a una o più delle attuali classi di concorso, potete accedere anche la TFA).
    Gli accessi al tirocinio sono a numero programmato, un numero deciso dal Miur. Non possono quindi accedere tutti. Per decidere chi accede e chi no, viene istituito un concorso PRESSO le Università che fanno i corsi di tirocinio. (Vedi di seguito come si svolge il concorso)
    Scuola secondaria di secondo grado
    fino al 2011-2012 (o fino alla revisione delle classi di concorso, quindi oltre) possono accedere al tirocinio formativo solo coloro che sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. (Praticamente, se potete accedere a una o più delle attuali classi di concorso, potete accedere anche la TFA)
    Gli accessi al tirocinio sono a numero programmato, un numero deciso dal Miur. Non possono quindi accedere tutti. Per decidere chi accede e chi no, viene istituito un concorso PRESSO le Università che fanno i corsi di tirocinio. (Vedi di seguito come si svolge il concorso)
    Come si svolge il concorso:
    Il concorso sarà costituito da 2 prove: una scritta uguale per tutti (test preliminare) e una orale sulla classe di concorso specifica. La prova Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate dal dm.
    Il test preliminare si svolge a livello nazionale e la data di svolgimento della prova è fissata dal MIUR – non si sa ancora! Quando si sa, pubblichiamo subito la data [IMG]http://********************/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif[/IMG] Se cominciate a inondarci di domande sulla data a cui dobbiamo rispondere che non si sa ancora, vi tagliamo tutte le ditine! [IMG]http://********************/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif[/IMG]
    Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa (ovvero le risposte sono già scritte, bisogna scegliere quella giusta) con 4 opzioni, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test dura tre ore e sono in tutto 60 domande. La risposta corretta a ogni
    domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.
    Per superare il test ed essere ammesso alla prova orale, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60. Si supera la prova orale con 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l’insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l’italiano, una prova di analisi di testi.
    Superata sia la prova scritta che orale, si accede all’anno di tirocinio.
    Altro che concorre alla formazione del punteggio:
    I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:
    a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto
    della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un
    massimo di 4 punti;
    b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II
    livello, per un massimo di 4 punti;
    c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della
    classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi
    universitari, per un massimo di 4 punti;
    d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.
    Come formano la graduatoria per il tirocinio:
    La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in
    centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
    superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a
    42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio
    attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.

    #2
    continua...............

    Di seguito, l’estratto dell’art.16 – Norme transitorie e finali.
    ART. 16
    (Norme transitorie e finali)
    1. Fino all’anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle
    classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
    gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
    della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l’abilitazione per
    l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il
    compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, coloro che
    sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole
    di specializzazione per l’insegnamento secondario.
    2. Fino all’anno accademico 2011-2012 conseguono l’abilitazione per
    l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il
    compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, coloro che
    sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole
    di specializzazione per l’insegnamento secondario.
    3. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero
    programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto
    del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo
    5, comma 1.
    4. Le università che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la
    relativa prova d’accesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari
    relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa
    si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare
    comporta l’attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un
    massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di
    studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.
    5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal
    comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero
    dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4
    opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze
    linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore,
    comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni
    domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.
    7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente
    ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a
    42/60.
    8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una
    votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto
    delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione
    che comportino l’insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista
    una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in
    lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l’italiano, una prova di
    analisi di testi.
    9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso
    all’anno di tirocinio.
    10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:
    a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto
    della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un
    massimo di 4 punti;
    b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II
    livello, per un massimo di 4 punti;
    c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della
    classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi
    universitari, per un massimo di 4 punti;
    d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.
    11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in
    centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
    superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a
    42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio
    attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
    12. Le università ammettono in soprannumero all’anno di tirocinio formativo
    attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all’articolo 7,
    comma 3, e all’articolo 8, comma 3, dietro il superamento della prova orale di
    cui al comma 8;
    13. Fino all’anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l’esame di
    ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e
    hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi come
    soprannumerari al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover
    sostenere l’esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con
    il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
    14. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al
    corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in
    vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo
    pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi
    durante l’anno accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati
    nell’incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
    15. Fino all’anno accademico 2011/2012 al bando di cui all’articolo 11, comma 2,
    può partecipare anche il personale utilizzato, fino al 31 agosto 2009, in
    applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del decreto ministeriale 2
    dicembre 1998.
    16. Coloro i quali risultano iscritti nel corrente anno accademico 2008-2009 al
    corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di
    studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
    nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto
    dell’immatricolazione.
    17. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali n.
    82/2004, e n.137/2007, entro l’entrata in vigore del presente decreto
    mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di
    primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di
    riferimento.
    18. Coloro i quali risultano iscritti nel corrente anno accademico 2008/2009 ai
    corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti
    ministeriali n. 82/2004, e n. 137/2007 presso le istituzioni di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la
    normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore
    del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante
    per l’accesso all’insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o
    di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
    19. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
    e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini
    dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i
    settori scientifico disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 14 sono
    integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
    20. Sino alla completa messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione
    professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
    il periodo di tirocinio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), e all’articolo 9,
    comma 3 del presente decreto può essere svolto anche nelle strutture di cui
    all’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per
    l’utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell’articolo 12 nel
    rispetto delle specificità delle predette strutture.
    21. Sino alla predisposizione degli albi regionali di cui all’articolo 13, le università
    stipulano le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 con le istituzioni
    scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione e con le strutture di cui al
    comma 19, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che
    esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
    22. Con successivo decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
    ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al
    conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
    alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l’inserimento
    nelle graduatorie di istituto che abbiano prestato o prestino attività di sostegno
    didattico agli alunni con disabilità.
    23. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d’Aosta,
    delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e
    in lingua ladina le Università approvano i necessari regolamenti didattici,
    adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in
    particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università
    italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo
    presso università di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui
    all’articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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      #3
      07 Luglio 2009 - SPECIALE ALTA FORMAZIONE E OCCUPABILITÀ
      Come è nata l’esigenza di una valutazione sugli esiti dell’alta formazione?
      Di fronte a un Mezzogiorno poco propenso a innovare e a inserire risorse umane qualificate per migliorare la competitività nel mercato e la qualità dei prodotti, abbiamo utilizzato le risorse del Pon Ricerca 2000-2006 per una vasta azione a 360 gradi che è andata dall’orientamento degli studenti – incoraggiando ad esempio nella scelta di materie scientifiche – a interventi presso le aziende per stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, sino alla promozione di corsi di alta formazione studiati per avvicinare risorse umane di eccellenza al tessuto produttivo. Ci è sembrato necessario valutare in termini di occupabilità i risultati di questi interventi.

      Qual è la situazione in questa nuova programmazione e quali sono le azioni che il Ministero dell'istruzione intende intraprendere per rafforzare la collaborazione ricerca-impresa?
      Non essendo più titolare di un Pon ricerca, ma gestendo insieme al Ministero dello sviluppo economico il Pon Ricerca e competitività, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), punteremo sullo sviluppo di progetti di ricerca, programmi di innovazione, potenziamento scientifico dei territori. D’altro canto siamo forti dei risultati della passata programmazione dove il 40% delle imprese ha avviato progetti di ricerca con il nostro contributo e il 70% di queste utilizza attualmente i risultati delle ricerche. Diventa importante a questo punto il dialogo e la collaborazione con le Regioni. Questa è una fase importante, siamo in procinto di avviare i protocolli di intesa con le quattro Regioni coinvolte nel programma (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e a breve uscirà il decreto che definirà gli ambiti e i temi di intervento. Questi protocolli hanno, tra l’altro, una valenza strategico-politica rilevante poiché sottintendono la costruzione di una governance multilivello.

      Su quali temi insisteranno i progetti di ricerca che andrete a sostenere?
      In armonia con il Piano nazionale della ricerca e con il VII Programma quadro, i progetti insisteranno in particolare sui materiali avanzati, il risparmio energetico, la salute dell’uomo, i sistemi di manifattura avanzato, l’aerospazio, ICT e altro.

      Avete individuato strategie per le risorse umane ora che il programma non è più finanziato dal Fse?
      Senza fondi si fa poco, e di risorse ne sono state tolte tante…. Attraverso il Fesr, comunque, favoriremo l’inserimento di giovani ricercatori nei progetti di ricerca che andremo a sostenere in modo da far convergere domanda e offerta di capitale umano di eccellenza.

      In questa fase di crisi come può l’alta formazione favorire la ripresa?
      In questo momento di crisi l’unica risposta è migliorare la qualità dei prodotti e anticipare l’innovazione scientifica per farsi trovare pronti quando il mercato si rimetterà in moto. A livello internazionale l’accelerazione sull’innovazione tecnico-scientifica e forte, è necessario tenere il passo.
      Ultima modifica di Olim; 12-10-2009, 09:33.

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        #4
        Grazie per le informazioni, molto utili! Ti chiedo: da quale sito le hai estrapolate?

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          #5
          Lost redirect

          Uno dei tanti........ciao.

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            #6
            ?????????????????

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              #7
              Boh, non comprendo il perchè anch'io, ci riprovo:

              Lost redirect

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                #8
                Ci riprovo ancora, questa volta proverò semplicemente a scriverlo:

                http://********************

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                  #9
                  ********************

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                    #10
                    Mi dispiace Babagi74, mi sà tanto che non vogliono bubblicarlo!

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