rol ci dai gentilmente le risposte???
							
						
					annuncio
				
					Comprimi
				
			
		
	
		
			
				Ancora nessun annuncio.
				
			
				
	
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
				
					Comprimi
				
			
		
	Questa è una discussione evidenziata.
				
				
				X
X
- 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Gli accantonamenti sono previsti dall' Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. e dall'Articolo 107 - "Altri accantonamenti" TUIR.Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioROL per questa domanda a quale art. del tuir fai riferimento?
In sede di determinazione del reddito d'impresa, è possibile accantonare e dedurre importi relativi a rischi generici maturati nel periodo ma che si manifesteranno in esercizi futuri?
a) No
b) si
c) no, salvo eccezioni
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Salve a tutti, vi seguo ogni tanto e vi faccio i complimenti per il lavoro che quotidianamente fate. Vorrei sottoporvi un quesito di diritto commerciale che è stato già trattato a pag. 488, ma del quale non ho la risposta molto chiara:
Una società a responsabilità limitata agricola che nel triennio precedente ha avuto ricavi medi pari a 250.000 euro, attivo patrimoniale medio pari a 400.000 euro, e presenta debiti scaduti per euro 400.000, può fallire ?
a) si
b) no
c) dipende dall'ammontare del capitale sociale
A prescindere dai limiti dimensionali, trattandosi di un'attività agricola e quindi non commerciale, io risponderei b. Ma è giusto il mio ragionamento? Grazie
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
finalmente ho capito questo argomento ODIOSO. christian se mi spieghi anche la deducibilità degli interessi passivi ai fini ires ti dico 2 volte grazie.Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioGli accantonamenti sono previsti dall' Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. e dall'Articolo 107 - "Altri accantonamenti" TUIR.
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioEccolo in doc
eh anch'io l'avevo studiata all'uni,e non riesco a capire come avessi fatto a passare l'esame..cmq grazie mille..Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggioCiao...guarda gli argomenti più importanti credo siano le teorie economiche, i fallimenti del mercato, l'economia del benessere, scelte collettive, imposta...più o meno questi se non ricordo male...e cmq non è proprio incasinata...io l'ho studiata qualche anno fa (ma necessito di una ristudiata
 ) e se ti ci metti non è poi così complicata anche perchè noi dovremmo essere preparati solo sulla teoria...quindi niente grafici...il che non mi sembra poco!!! Buono studio 
buono studio anche a te..
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
grazie mille..davvero..Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioEccolo in doc

Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Michela, ti ringrazio tanto....ma dato che sono del 2003, secondo te, ci sono stati degli aggiornamenti? E' una materia che non conosco e quindi chiedo aiuto...Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioLibero - Community - I siti personalicco il link di uno schema promemoria di Scienza delle finanze 2003
Buono studio e buoni quiz
Michela
grazie....
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Ciao...scusami se mi intrometto...ma credo di andare sul sicuro dicendo che scienza delle finanze ("fortunatamente"Originariamente inviato da stellina73 Visualizza il messaggioMichela, ti ringrazio tanto....ma dato che sono del 2003, secondo te, ci sono stati degli aggiornamenti? E' una materia che non conosco e quindi chiedo aiuto...
grazie....
 ) è una materia che non beneficia di aggiornamenti trattandosi di teorie economiche e meccanismi economici vari! scusa di nuovo e buono studio!!!
							
						
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Grazie Christian. In questo caso quindi dato che nella domanda non è specificato il tipo di accantonamento cosa risponderesti tu?Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioGli accantonamenti sono previsti dall' Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. e dall'Articolo 107 - "Altri accantonamenti" TUIR.
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
Commenta
 - 
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Tizio residente a Pavia acquista a Roma una casa usufruendo delle agevolazioni prima casa in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Decade dai benefici fiscali di cui ha usufruito se:
1) Trasferisce la residenza a Roma entro 18 mesi dall'acquisto2) Trasferisce la residenza a Roma dopo 24 mesi dall'acquisto3) Trasferisce la residenza a Roma entro 6 mesi dall'acquisto
Risposta esatta: 1
perchè?
Commenta
 

Commenta