rol ci dai gentilmente le risposte???
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioROL per questa domanda a quale art. del tuir fai riferimento?
In sede di determinazione del reddito d'impresa, è possibile accantonare e dedurre importi relativi a rischi generici maturati nel periodo ma che si manifesteranno in esercizi futuri?
a) No
b) si
c) no, salvo eccezioni
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
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Salve a tutti, vi seguo ogni tanto e vi faccio i complimenti per il lavoro che quotidianamente fate. Vorrei sottoporvi un quesito di diritto commerciale che è stato già trattato a pag. 488, ma del quale non ho la risposta molto chiara:
Una società a responsabilità limitata agricola che nel triennio precedente ha avuto ricavi medi pari a 250.000 euro, attivo patrimoniale medio pari a 400.000 euro, e presenta debiti scaduti per euro 400.000, può fallire ?
a) si
b) no
c) dipende dall'ammontare del capitale sociale
A prescindere dai limiti dimensionali, trattandosi di un'attività agricola e quindi non commerciale, io risponderei b. Ma è giusto il mio ragionamento? Grazie
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Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioGli accantonamenti sono previsti dall' Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. e dall'Articolo 107 - "Altri accantonamenti" TUIR.
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioEccolo in docOriginariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggioCiao...guarda gli argomenti più importanti credo siano le teorie economiche, i fallimenti del mercato, l'economia del benessere, scelte collettive, imposta...più o meno questi se non ricordo male...e cmq non è proprio incasinata...io l'ho studiata qualche anno fa (ma necessito di una ristudiata ) e se ti ci metti non è poi così complicata anche perchè noi dovremmo essere preparati solo sulla teoria...quindi niente grafici...il che non mi sembra poco!!! Buono studio
buono studio anche a te..
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioEccolo in doc
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioLibero - Community - I siti personalicco il link di uno schema promemoria di Scienza delle finanze 2003
Buono studio e buoni quiz
Michela
grazie....
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Originariamente inviato da stellina73 Visualizza il messaggioMichela, ti ringrazio tanto....ma dato che sono del 2003, secondo te, ci sono stati degli aggiornamenti? E' una materia che non conosco e quindi chiedo aiuto...
grazie....
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Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggioGli accantonamenti sono previsti dall' Art. 106 - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. e dall'Articolo 107 - "Altri accantonamenti" TUIR.
Il comma 4, del 107 stabilisce che: "Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo."
pertanto tutti i rischi (generici) diversi da quelli indicati nel 106 e 107 non sono deducibili (non significa niente "rischio maturato nel periodo e manifestatasi in quello futuro", in quanto gli accantonamenti a copertura devono comunque rispettare i limiti imposti dal 106 per i crediti "rischiosi", ovviamente non coperti da garanzia assicurativa).
Quanto sopra NON contrasta con i principi contabili internazionali (IAS) in quanto relativamente ai "Fondi rischi e oneri" l’Agenzia delle entrate, nei confronti dei soggetti IAS adopter, continua a far valere la regola che consente la deduzione degli accantonamenti ai fondi nei soli casi espressamente previsti dal TUIR; regola che prescinde dall’impostazione contabile adottata. La circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 precisa infatti “il divieto di deduzioni per accantonamenti diverse da quelle espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR” previsto dall’art. 107, comma 4 del TUIR.
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