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[QUOTE=Christian_Funzionario_AE;601379]su questa domanda, la risposta non mi convince tanto:
1013 Sono assoggettati al regime semplificato
1) gli agricoltori e i pescatori
2) i contribuenti minori
3) i contribuenti minimi
Risposta esatta 2 (secondo quanto scrive Chiara)
Ho fatto delle ricerche e mi sembra più giusta la risposta sottolineata (la n. 3).
Di seguito i motivi a supporto della mia ipotesi:
Una circolare (che allego), la n. 7/E del 28.1.2008 che all'oggetto titola:
OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
Oltrechè una seconda circolare e il testo del decreto
Decreto_020108_minimi.pdfcirc_7_28012008.pdfcirc_73_21122007.pdf
a voi le osservazioni.
Grazie Christian per la tua osservazione...è la stessa che ho fatto io!! E' vero che le domande possono essere fuorvianti..
Partendo dal presupposto che io mi limito solo a scrivere le soluzioni riportate che non ho dato io personalmente ma sono state pubblicate..ma il dubbio mi era venuto anche a me!!
Secondo me, però, una cosa è il regime semplificato, un'altra è il regime dei minimi...correggimi se sbaglio....prevedono entrambi delle agevolazioni fiscali, ma restano distinte...io..ad esempio..(a detta del mio commercialista) appartengo al regime dei minimi, non al regime semplificato, che prevede ad es. la sola istituzione del registro IVA...il regime dei minimi, invece, l'IVA proprio non la applica e non c'è nessun registro di conseguenza, almeno io non ho nessun registro devo solo applicare la ritenuta quando fatturo ad un soggetto sostituto.
Secondo me la soluzione è giusta quella che vi ho scritto.
Eppoi...Sei tu il funzionario... illuminaci..
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[QUOTE=chiaralauri;601403]Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggiosu questa domanda, la risposta non mi convince tanto:
1013 Sono assoggettati al regime semplificato
1) gli agricoltori e i pescatori
2) i contribuenti minori
3) i contribuenti minimi
Risposta esatta 2 (secondo quanto scrive Chiara)
Ho fatto delle ricerche e mi sembra più giusta la risposta sottolineata (la n. 3).
Di seguito i motivi a supporto della mia ipotesi:
Una circolare (che allego), la n. 7/E del 28.1.2008 che all'oggetto titola:
OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
Oltrechè una seconda circolare e il testo del decreto
[ATTACH]4693[/ATTACH][ATTACH]4694[/ATTACH][ATTACH]4695[/ATTACH]
a voi le osservazioni.
Grazie Christian per la tua osservazione...è la stessa che ho fatto io!! E' vero che le domande possono essere fuorvianti..
Partendo dal presupposto che io mi limito solo a scrivere le soluzioni riportate che non ho dato io personalmente ma sono state pubblicate..ma il dubbio mi era venuto anche a me!!
Secondo me, però, una cosa è il regime semplificato, un'altra è il regime dei minimi...correggimi se sbaglio....prevedono entrambi delle agevolazioni fiscali, ma restano distinte...io..ad esempio..(a detta del mio commercialista) appartengo al regime dei minimi, non al regime semplificato, che prevede ad es. la sola istituzione del registro IVA...il regime dei minimi, invece, l'IVA proprio non la applica e non c'è nessun registro di conseguenza, almeno io non ho nessun registro devo solo applicare la ritenuta quando fatturo ad un soggetto sostituto.
Secondo me la soluzione è giusta quella che vi ho scritto.
Eppoi...Sei tu il funzionario... illuminaci..
La contabilità semplificata si applica generalmente (e non obbligatoriamente visto che per scelta possono optare per un regime contabile ordinario) alle imprese individuali e alle società di persone che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:
- € 309.874,14 euro in caso di imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- € 516.456,90 euro in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
La contabilità ordinaria viene obbligatoriamente applicata dalle società di capitali sempre (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Mentre le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono optare per scelta tale regime oppure al verificarsi delle condizioni opposte a quelle sopra elencate.
I REGIMI FISCALI AGEVOLATI, prevedono determinati requisiti e molte agevolazioni, sottoforma di: tassazione forfetaria del reddito, determinazione del reddito d'esercizio differente da quello "ordinario", non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili, e sono esonerati dal versamento dell'iva e da tutti gli adempimenti che ne derivano.
Quindi "minori" può voler dire "contribuenti che hanno i requisiti per la contabilità semplificata" o anche "contribuenti minimi", che hanno ulteriori requisiti, non solo reddituali, per accedere a quel determinato regime... quindi la domanda è proprio mal posta...
Secondo me è giusta la risposta n.2, o meglio, meno sbagliata....Ultima modifica di karel76; 05-10-2011, 19:31.
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[QUOTE=chiaralauri;601403]Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggiosu questa domanda, la risposta non mi convince tanto:
1013 Sono assoggettati al regime semplificato
1) gli agricoltori e i pescatori
2) i contribuenti minori
3) i contribuenti minimi
Risposta esatta 2 (secondo quanto scrive Chiara)
Ho fatto delle ricerche e mi sembra più giusta la risposta sottolineata (la n. 3).
Di seguito i motivi a supporto della mia ipotesi:
Una circolare (che allego), la n. 7/E del 28.1.2008 che all'oggetto titola:
OGGETTO: Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1,
commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
finanziaria per l’anno 2008 – Ulteriori chiarimenti.
Oltrechè una seconda circolare e il testo del decreto
[ATTACH]4693[/ATTACH][ATTACH]4694[/ATTACH][ATTACH]4695[/ATTACH]
a voi le osservazioni.
Grazie Christian per la tua osservazione...è la stessa che ho fatto io!! E' vero che le domande possono essere fuorvianti..
Partendo dal presupposto che io mi limito solo a scrivere le soluzioni riportate che non ho dato io personalmente ma sono state pubblicate..ma il dubbio mi era venuto anche a me!!
Secondo me, però, una cosa è il regime semplificato, un'altra è il regime dei minimi...correggimi se sbaglio....prevedono entrambi delle agevolazioni fiscali, ma restano distinte...io..ad esempio..(a detta del mio commercialista) appartengo al regime dei minimi, non al regime semplificato, che prevede ad es. la sola istituzione del registro IVA...il regime dei minimi, invece, l'IVA proprio non la applica e non c'è nessun registro di conseguenza, almeno io non ho nessun registro devo solo applicare la ritenuta quando fatturo ad un soggetto sostituto.
Secondo me la soluzione è giusta quella che vi ho scritto.
Eppoi...Sei tu il funzionario... illuminaci..
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[QUOTE=karel76;601408]Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
Infatti...sono due regimi completamente diversi, ma entrambi si rivolgono a contribuenti "minori", definiti in modo diverso. E comunque la 3 è sbagliata, perchè i contribuenti minimi non hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, mentre il regime semplificato lo prevede eccome.
Se ci poniamo la domanda in modo opposto:
NON sono assoggettati al regime semplificato
1) gli agricoltori e i pescatori (vero, non possono esserlo x disposizione di legge)
2) i contribuenti minori (falso)3) i contribuenti minimi (vero in parte, il loro è un regime agevolato, forfetario, ma se per semplificato si intende "in contabilità semplificata", allora NON SONO ASSOGGETTATI, perchè a loro non si applica alcun regime contabile).
quindi in generale, la risposta n.2 è quella "meno sbagliata", anche se nella domanda avrebbero dovuto specificare meglio.
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[QUOTE=karel76;601414]Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
Scusate, ma la domanda è davvero fuorviante: attualmente esistono 4 regimi fiscali: quelli "tradizionali" o "ordinari" ossia il regime in contabilità ordinaria (obbligatorio ad esempio per le società di capitali) e quello in contabilità semplificata (regime naturale dei professionisti e di altri contribuenti "minori"), e i due nuovi regimi fiscali agevolati, ossia i minimi e nuove iniziative produttive.
La contabilità semplificata si applica generalmente (e non obbligatoriamente visto che per scelta possono optare per un regime contabile ordinario) alle imprese individuali e alle società di persone che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a:
- € 309.874,14 euro in caso di imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- € 516.456,90 euro in caso di imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
La contabilità ordinaria viene obbligatoriamente applicata dalle società di capitali sempre (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Mentre le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono optare per scelta tale regime oppure al verificarsi delle condizioni opposte a quelle sopra elencate.
I REGIMI FISCALI AGEVOLATI, prevedono determinati requisiti e molte agevolazioni, sottoforma di: tassazione forfetaria del reddito, determinazione del reddito d'esercizio differente da quello "ordinario", non obbligatorietà della tenuta delle scritture contabili, e sono esonerati dal versamento dell'iva e da tutti gli adempimenti che ne derivano.
Quindi "minori" può voler dire "contribuenti che hanno i requisiti per la contabilità semplificata" o anche "contribuenti minimi", che hanno ulteriori requisiti, non solo reddituali, per accedere a quel determinato regime... quindi la domanda è proprio mal posta...
Secondo me è giusta la risposta n.2, o meglio, meno sbagliata....
Infatti...sono due regimi completamente diversi, ma entrambi si rivolgono a contribuenti "minori", definiti in modo diverso. E comunque la 3 è sbagliata, perchè i contribuenti minimi non hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, mentre il regime semplificato lo prevede eccome.
Mi spiego meglio: per REGIME SEMPLIFICATO, si intende (o si dovrebbe intendere) il regime fiscale "ordinario con contabilità semplificata" (quindi uno dei due regimi tradizionali). Ma dato che il regime dei minimi (altro regime fiscale, definito agevolato, o a volte anche semplificato ma non nel senso "formale" del termine), non comporta l'obbligo della tenuta delle scritture contabili, mentre il regime semplificato si, il contribuente che adotta il regime dei minimi non ha nessun tipo di contabilità, nè ordinaria, nè appunto semplificata (ecco perchè secondo me la risp.3 è meno corretta della 2).
Se ci poniamo la domanda in modo opposto:
NON sono assoggettati al regime semplificato
1) gli agricoltori e i pescatori (vero, non possono esserlo x disposizione di legge)
2) i contribuenti minori (falso)3) i contribuenti minimi (vero in parte, il loro è un regime agevolato, forfetario, ma se per semplificato si intende "in contabilità semplificata", allora NON SONO ASSOGGETTATI, perchè a loro non si applica alcun regime contabile).
quindi in generale, la risposta n.2 è quella "meno sbagliata", anche se nella domanda avrebbero dovuto specificare meglio.
Premesso che concordo sulla poca chiarezza della domanda, avrei delle perplessità sul (bel) lavoro di ricerca svolto da karel 76 (anche se, permettimi di dire, non aggiornato).
Premesso ancora che sono sempre molto scettico a confutare le risposte "originali" dei quiz, in questo caso ho voluto solo evidenziare la "confusione" che lo stesso legislatore ha creato con l'introduzione dei nuovi limiti con il Decreto Sviluppo 2011.
Ora (sono le 23.14) non ho tempo di dettagliare, lo farò domani con più calma, ma giusto vi copio un articolo che evidenzia ciò che succede in questi "regimi".
Troppe sono le condizione da apporre per definire in modo chiaro l'ambito in cui ci muoviamo, confuso anche dall'uso improprio dei termini minimi e minori quali sinonimi, mi riservo però di ricostruire quanto meglio possibile le 2 strade che i contribuenti (con specifiche caratteristiche) possono scegliere.
Buonanotte a tutti:
Contribuenti minori: il Decreto Sviluppo cambia i limiti e alimenta confusione
di Nicola Santangelo - Martedì 24 Maggio 2011
Cambiano le soglie monetarie per essere considerati contribuenti minori. A prevederlo è una norma del Decreto Sviluppo 2011, che eleva i valori indicati nell’articolo 18 del DPR 600 del 1973.
Per essere ammessi al regime della contabilità semplificata agli effetti delle imposte sui redditi il nuovo limite dei ricavi è fissato in euro 400.000 (al posto di euro 309.874,14) per le imprese di servizi, ed euro 700.000 (al posto di 516.456,90) per le imprese esercenti altre attività.
Più opportunità per i piccoli imprenditori. Tuttavia c’è qualcosa che non ci convince. Abbiamo, infatti, la sensazione che la norma abbia generato un po’ di confusione. Vediamo perché.
Il regolamento dei contribuenti minori è disciplinato, fra l’altro, anche da due norme: il DPR 600/73 e il DPR 633/72.
Il DPR 600/73 prevede la tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori, ossia per quelle società che non superano i limiti precedentemente indicati: si assumono come ricavi del periodo d’imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso ai fini IVA.
Ciò vorrebbe dire che un’impresa che, nel corso di un esercizio, abbia emesso fatture d’acconto per importo complessivo superiore al limite stabilito, si troverà esclusa dal regime di contabilità semplificata pur non avendo fatturato alcun ricavo (in quanto, contabilmente, la fattura di acconto incide esclusivamente sullo Stato Patrimoniale)!
La disciplina è paradossale al punto da aver spinto nel 1984 l’amministrazione finanziaria a definirla inefficace.
Ma andiamo avanti.
Anche il DPR 633/72 prevede semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, nei medesimi limiti previsti dal DPR 600/73.
Qui sorge il dubbio , poiché il Decreto Sviluppo modifica solo i limiti del DPR 600/73 mentre non fa menzione dei limiti relativi al DPR 633/72.
E’ auspicabile che venga creata omogeneità fra le due normative poiché, qualora l’intento del legislatore fosse questo, ci si troverebbe nel mezzo di una situazione paradossale che alimenterebbe confusione e creerebbe nei confronti degli imprenditori un senso di disorientamento in merito alla normativa in questione.
Per ultimo:
"Regime dei contribuenti minimi
Profondamente rinnovato dal 2012 con tassazione al 5%" (invece che al 20%)
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[QUOTE=Christian_Funzionario_AE;601432]Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
Premesso che concordo sulla poca chiarezza della domanda, avrei delle perplessità sul (bel) lavoro di ricerca svolto da karel 76 (anche se, permettimi di dire, non aggiornato).
Premesso ancora che sono sempre molto scettico a confutare le risposte "originali" dei quiz, in questo caso ho voluto solo evidenziare la "confusione" che lo stesso legislatore ha creato con l'introduzione dei nuovi limiti con il Decreto Sviluppo 2011.
Ora (sono le 23.14) non ho tempo di dettagliare, lo farò domani con più calma, ma giusto vi copio un articolo che evidenzia ciò che succede in questi "regimi".
Troppe sono le condizione da apporre per definire in modo chiaro l'ambito in cui ci muoviamo, confuso anche dall'uso improprio dei termini minimi e minori quali sinonimi, mi riservo però di ricostruire quanto meglio possibile le 2 strade che i contribuenti (con specifiche caratteristiche) possono scegliere.
Buonanotte a tutti:
Contribuenti minori: il Decreto Sviluppo cambia i limiti e alimenta confusione
di Nicola Santangelo - Martedì 24 Maggio 2011
Cambiano le soglie monetarie per essere considerati contribuenti minori. A prevederlo è una norma del Decreto Sviluppo 2011, che eleva i valori indicati nell’articolo 18 del DPR 600 del 1973.
Per essere ammessi al regime della contabilità semplificata agli effetti delle imposte sui redditi il nuovo limite dei ricavi è fissato in euro 400.000 (al posto di euro 309.874,14) per le imprese di servizi, ed euro 700.000 (al posto di 516.456,90) per le imprese esercenti altre attività.
Più opportunità per i piccoli imprenditori. Tuttavia c’è qualcosa che non ci convince. Abbiamo, infatti, la sensazione che la norma abbia generato un po’ di confusione. Vediamo perché.
Il regolamento dei contribuenti minori è disciplinato, fra l’altro, anche da due norme: il DPR 600/73 e il DPR 633/72.
Il DPR 600/73 prevede la tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori, ossia per quelle società che non superano i limiti precedentemente indicati: si assumono come ricavi del periodo d’imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso ai fini IVA.
Ciò vorrebbe dire che un’impresa che, nel corso di un esercizio, abbia emesso fatture d’acconto per importo complessivo superiore al limite stabilito, si troverà esclusa dal regime di contabilità semplificata pur non avendo fatturato alcun ricavo (in quanto, contabilmente, la fattura di acconto incide esclusivamente sullo Stato Patrimoniale)!
La disciplina è paradossale al punto da aver spinto nel 1984 l’amministrazione finanziaria a definirla inefficace.
Ma andiamo avanti.
Anche il DPR 633/72 prevede semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, nei medesimi limiti previsti dal DPR 600/73.
Qui sorge il dubbio , poiché il Decreto Sviluppo modifica solo i limiti del DPR 600/73 mentre non fa menzione dei limiti relativi al DPR 633/72.
E’ auspicabile che venga creata omogeneità fra le due normative poiché, qualora l’intento del legislatore fosse questo, ci si troverebbe nel mezzo di una situazione paradossale che alimenterebbe confusione e creerebbe nei confronti degli imprenditori un senso di disorientamento in merito alla normativa in questione.
Per ultimo:
"Regime dei contribuenti minimi
Profondamente rinnovato dal 2012 con tassazione al 5%" (invece che al 20%)
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Per cortesia, vi é qualcuno che mi possa inviare, ho tramite il forum, oppure al mio indirizzo di posta elettronica(cairone@t-online.de), degli appunti ben fatti di : Tributario, Commerciale, Amministrativo e di Contabilitá. Purtroppo, non ho potuto comprare i vari manuali , ed avendo solo vecchi testi, avrei bisogno dei suddetti, al fine di aggiornare le mie conoscenze.
Ringrazio di cuore tutti coloro che mi potranno aiutare in tal senso.
P.S. Caro Crhistian, volevo farti notare, che nei quiz che gentilmente ci proponi, vi sono delle domande che si ripetono di frequente. A tale riguardo potresti darmi una spiegazione, colgo l'occasione per porgerTi i miei saluti.
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[QUOTE=karel76;601436]Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
Ma quando entrano in vigore i nuovi limiti? mi pare da gennaio 2012.. e da tale data non esisteranno più il regime dei minimi, nè quello delle nuove iniziative, che verranno sostituiti da un nuovo regime dei minimi, molto + restrittivo ma con un'aliquota forfetaria del 5%... Ma è ancora tutto in cantiere ;-) cmq, non penso che alla prima prova richiedano gli aggiornamenti recentissimi! o almeno, non mi è mai capitato.....
Ciao,
si hai ragione, forse siamo troppo "avanti", ma se le date (come pare molto probabile) saranno spostate a marzo-aprile 2012 (addirittura!) allora meglio pre-avvisare che la situazione sta cambiando.
Anche per questo non posto gli articoli (molto interessanti) del sole, perchè ingenerebbero confusione a chi, invece, cerca certezze (parola grossa).
"NON MI E' MAI CAPITATO", significa che hai provato già il concorso in precedenza? dove? (sempre se ti va di raccontare...)
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