il tuo ragionamento ha un suo filo logico...
però ti ricordo che l'art. 533 c.p.p. statuisce: . Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
secondo me il caso non integra la fattispecie contestata.
nel processo viene accertato che l'esame lo passa regolarmente senza alcun vantaggio
Come viene accertato? In base a cosa?
Interrogando il testimone che era presente per legge all'esame, che afferma la regolarità delle domande e delle risposte.
non lo fa per indurlo a promuoverlo, ma chiaramente dice che è per una sua particolare simpatia.
Un pubblico ufficiale, in quanto tale, non può ricevere per simpatia niente, a allo stesso modo, un privato non può fare, non fare, dare o non dare ad un pubblico ufficiale per questioni "sentimentali" (in senso ampio) alcunchè.
Altrimenti potrebbe valere anche il discorso contrario: potrei dire: "non voglio che quel giudice mi giudichi perchè tifa Inter... quindi mi sta antipatico...."
Quale è la fonte normativa del fatto che il pubblico ufficiale non può ricevere per simpatia nulla? sicuramente non è la corruzione, dato che parla di atti contrario o conforme ai doveri d'ufficio, e in questo caso nulla di può dire al pubblico ufficiale sul suo comportamento circa i doveri d'ufficio (l'esame è stato svolto regolarmente).
non c'è un legame tra la dazione e l'esame. non si può dimostrarlo.
E invece.... è più facile dimostrare il legame visto il luogo e la circostanza (come detto prima) che dimostrare che si tratti di un atto di liberalità, comunque vietato.
e' stato dimostrato che non c'è stata alcuna agevolazione per l'esame. Una condanna non può avvenire perchè come dici tu è facile pensare che sia concussione. Bisogna dimostrare il legame tra la dazione e l'esame...non pensare che ci sia.
il privato dice: sono ricco, voglio regalare 10000 euro al pubblico ufficiale e non voglio nulla in cambio.
non ha corrotto nessuno.
Come sopra.... questo lo dice il privato.
Anche l'omicida può dire "ho agito per legittima difesa", ma poi, nel processo saranno le prove a parlare.... e le prove, spesso, si formano da indizi.
E qui, ripeto, abbiamo due indizi belli grossi:
1: il luogo (sede di esame)
2: i soggetti dello scambio (guarda caso l'esaminato che paga l'esaminatore)
Ti ricordo che ci sono indizi anche nell'altro senso, dato che il p.m. non deve cercare solo indizi a sfavore dell'indagato ma anche a favore, come statuisce testualmente l'art. 358 c.p.p.
Infatti gli indizi a favore belli grossi sono:
1)interrogatorio del testimone dell'esame che afferma la completa regolarità dello stesso
2)le dichiarazioni delle persone presenti in aula circa la regolarità dell'esame senza nessuna agevolazione
3)le dichiarazioni delle persone che hanno assistito alla dazione del danaro che affermano di aver sentito dire: sono solo perchè mi stai simpatico, non voglio nulla in cambio.
4)Le dichiarazioni dei testimoni sono coerenti con le dichiarazioni degli indagati circa la reciproca simpatica tra i due e nessun favore richiesto.
PER ME RESTA IL RAGIONEVOLE DUBBIO, PER QUESTO AI SENSI DELL'ART. 530 COMMA 2, ASSOLVO.
però ti ricordo che l'art. 533 c.p.p. statuisce: . Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
secondo me il caso non integra la fattispecie contestata.
nel processo viene accertato che l'esame lo passa regolarmente senza alcun vantaggio
Come viene accertato? In base a cosa?
Interrogando il testimone che era presente per legge all'esame, che afferma la regolarità delle domande e delle risposte.
non lo fa per indurlo a promuoverlo, ma chiaramente dice che è per una sua particolare simpatia.
Un pubblico ufficiale, in quanto tale, non può ricevere per simpatia niente, a allo stesso modo, un privato non può fare, non fare, dare o non dare ad un pubblico ufficiale per questioni "sentimentali" (in senso ampio) alcunchè.
Altrimenti potrebbe valere anche il discorso contrario: potrei dire: "non voglio che quel giudice mi giudichi perchè tifa Inter... quindi mi sta antipatico...."
Quale è la fonte normativa del fatto che il pubblico ufficiale non può ricevere per simpatia nulla? sicuramente non è la corruzione, dato che parla di atti contrario o conforme ai doveri d'ufficio, e in questo caso nulla di può dire al pubblico ufficiale sul suo comportamento circa i doveri d'ufficio (l'esame è stato svolto regolarmente).
non c'è un legame tra la dazione e l'esame. non si può dimostrarlo.
E invece.... è più facile dimostrare il legame visto il luogo e la circostanza (come detto prima) che dimostrare che si tratti di un atto di liberalità, comunque vietato.
e' stato dimostrato che non c'è stata alcuna agevolazione per l'esame. Una condanna non può avvenire perchè come dici tu è facile pensare che sia concussione. Bisogna dimostrare il legame tra la dazione e l'esame...non pensare che ci sia.
il privato dice: sono ricco, voglio regalare 10000 euro al pubblico ufficiale e non voglio nulla in cambio.
non ha corrotto nessuno.
Come sopra.... questo lo dice il privato.
Anche l'omicida può dire "ho agito per legittima difesa", ma poi, nel processo saranno le prove a parlare.... e le prove, spesso, si formano da indizi.
E qui, ripeto, abbiamo due indizi belli grossi:
1: il luogo (sede di esame)
2: i soggetti dello scambio (guarda caso l'esaminato che paga l'esaminatore)
Ti ricordo che ci sono indizi anche nell'altro senso, dato che il p.m. non deve cercare solo indizi a sfavore dell'indagato ma anche a favore, come statuisce testualmente l'art. 358 c.p.p.
Infatti gli indizi a favore belli grossi sono:
1)interrogatorio del testimone dell'esame che afferma la completa regolarità dello stesso
2)le dichiarazioni delle persone presenti in aula circa la regolarità dell'esame senza nessuna agevolazione
3)le dichiarazioni delle persone che hanno assistito alla dazione del danaro che affermano di aver sentito dire: sono solo perchè mi stai simpatico, non voglio nulla in cambio.
4)Le dichiarazioni dei testimoni sono coerenti con le dichiarazioni degli indagati circa la reciproca simpatica tra i due e nessun favore richiesto.
PER ME RESTA IL RAGIONEVOLE DUBBIO, PER QUESTO AI SENSI DELL'ART. 530 COMMA 2, ASSOLVO.
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