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    non credo usciranno mai quesiti del genere al concorso

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      Io la intendo cosi
      Ci troviamo difronte a una partecipazione in societa non quotata art 67 lett c) primo comma
      Essa costituirà reddito diverso nella misura del 49,72% e non piu 40%
      La minusvalenza non va sommata alla plusvalenza ma andra dedotta nei periodi di imposta successivi

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        Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio


        Meno male che mi fai ridere tu....

        un bacio
        nec recisa recedit

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          Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
          Io la intendo cosi
          Ci troviamo difronte a una partecipazione in societa non quotata art 67 lett c) primo comma
          Essa costituirà reddito diverso nella misura del 49,72% e non piu 40%
          La minusvalenza non va sommata alla plusvalenza ma andra dedotta nei periodi di imposta successivi


          No Mich ... le plusvalenze al 49.72% e le minusvalenze, sempre per il 49.72%, sono sommate algebricamente e se le minusvalenze risultano superiori ( ossia se l'operazione algebrica reca segno negativo ) si possono portare in deduzione nei 4 periodi successivi ma sempre nel limite del 49.72% delle plusvalenze realizzate in quei 4 periodi.

          nec recisa recedit

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            Lo so cercavo di annacquareeee mi STO ARRAMPICANDO SUI VETRIIIII

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              e poi un'altra cosa...non mi risulta che ai fini della tassazione delle plusvalenze -redditi diversi rilevi la quotazione o meno in borsa. Questo è un aspetto che interessa la tassazione delle obbligazioni.

              nec recisa recedit

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                Originariamente inviato da Mich Visualizza il messaggio
                Paola
                per cortesia leggi questo quiz e spiega il cacolo delle plusvalenze e delle munusvalenze:
                La risposta esatta dovrebbe essere la d

                13) Il sig. Rossi possiede il 30% delle azioni della Casamia spa e il 10% della Fastsedie spa. Entrambe le società non sono quotate. Nel corso del 2005 cede entrambe le partecipazioni al sig. Verdi, realizzando una plusvalenza di euro 50.000 nella cessione della prima, ed una minusvalenza di euro 10.000 nella cessione della seconda. Il sig. Rossi:
                a) consegue una plusvalenza netta di 40.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%;
                b) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza risultando fiscalmente irrilevante;
                c) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza potendo essere dedotta da eventuali redditi di altre categorie conseguiti nello stesso periodo d’imposta;
                d) consegue una plusvalenza di 50.000, da assoggettare a tassazione come reddito diverso nella misura del 40%, la minusvalenza potendo essere dedotta da plusvalenze di analogo tipo nei periodi d’imposta successivi.



                per me è la A ...
                nec recisa recedit

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                  e non è manco detto che sia la A perchè la minusvalenza deriva da part.non qualificata.

                  Mich me la devo vedere con calma stà cosa ti faccio sapere.

                  ma ti è arrivata la mail che ti ho mandato stamattina ?
                  nec recisa recedit

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                    si scusami ora ti rispondo
                    Un abbraccio
                    Grazie Paola
                    I calcoli mi hanno sempre creato molto casino

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                      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                      e poi un'altra cosa...non mi risulta che ai fini della tassazione delle plusvalenze -redditi diversi rilevi la quotazione o meno in borsa. Questo è un aspetto che interessa la tassazione delle obbligazioni.

                      rileva rileva.. comunque secondo me la risposta è la D, perchè mentre la plusvalenza afferisce a partecipazioni qualificate, la minusvalenza di 10000 euro è non qualificata, perciò essa potrà essere portata in deduzione di eventuali plusvalenze non qualificate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quaro

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                      Sto operando...
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