annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

domanda diritto tributario

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    #41
    Volevo fare una rettifica su quanto ho scritto prima:

    Nelle società di persone la tassazione irpef è quella normale (a scaglioni).

    Nelle società di capitali devi distinguere il reddito della società da quello dei soci: la società è assoggettata ad Ires per il 27,5% sul reddito fiscale che è esente per il 95% quindi tale percentuale è applicata al 5%,(quindi il 27,5% del 5%), mentre i soci persone fisiche sono assoggettati al 12,5% a titolo d’imposta, se invece il socio è persona giurdica con partecipazione qualificata l’imponibile ires è il 49,72% del dividendo prodotto (quindi il 27,5% del 49,72%).
    Nel caso di partecipazione qualificata di una società di persone alla società dei capitali la regola dovrebbe essere che sia assogettato ad irpef il 49,72% o il 12,5% a titolo d’imposta se non qualificata

    Commenta


      #42
      se qualcuno sa esplicare
      - il trattamento fiscale nel caso della partecipazione di una soc. di persone alla soc. di capitali
      - il trattamento fiscale nel caso della partecipazione di una soc. di capitali a quella di persone
      lo ringrazio anticipatamente.........grazie cmq a tutti. Ciao
      Ultima modifica di artistik007; 28-05-2009, 15:37. Motivo: punti aperti da trattare

      Commenta


        #43
        idem! effettivamente è un po complicata sta cosa cioe il socio quando e persona giuridica? cioe se sono socio di una spa...sull'utile che conseguo pago l'irpef? o l'ires? e questo che non capisco! cioe fino ad ora stiamo parlando di soci di societa che partecipano in altre societa? io voglio capire solo come funziona la tassazione del reddito percepito da un societa di una spa...senza partecipazione in altre societa...
        Ultima modifica di diegoa79na; 28-05-2009, 15:41.

        Commenta


          #44
          da quanto so sono persone giuridiche solo le società di capitali anche se la dottrina dice che alle società di persone è riconosciuta cmq la "soggettività giuridica".
          Se sei socio di una spa e sei persona giuridica (spa, sapa, srl, coop) paghi l'ires. Solo che non la paghi su tutto il reddito ma su una % cioè sul 49,72% (es. hai una partecipazione di 100 paghi l'ires su 49,72 cioè il 27,5% del 49,72% cioè il 13,67% del valore della partecipazione)
          Se sei socio di una spa e non sei persona giuridica (ss, snc, sas) paghi l'irpef (anche qui non su tutta la partecipazione ma sul 49,72%, ma qui applichi gli scaglioni irpef per arrivare all'imposta irpef da pagare)
          Se sei socio persona fisica paghi l'irpef del 12,5% sul valore della partecipazione a titolo definitivo cioè non devi applicare gli scaglioni.

          Commenta


            #45
            Vi inoltro un articolo chiaro, è dell'anno scorso, quindi l'unica cosa che va cambiata è il 40%.



            Tassazione dei dividendi

            Dividendi percepiti dalle persone fisiche

            Distinzione tra partecipazioni qualificate e non



            Ai fini della determinazione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalla persone fisiche bisogna distinguere:
            a) dividendi percepiti fuori dall'esercizio di impresa;
            b) dividendi percepiti nell'esercizio di impresa.


            Fuori dall'esercizio di impresa
            I dividendi percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa sono sottoposti ad un regime differente a seconda che si tratti di dividendi relativi a:

            partecipazioni qualificate;
            partecipazioni non qualificate.
            È opportuno a tal proposito ricordare che per partecipazioni qualificate, come previsto al comma 1, dell'art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:
            superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
            superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES);
            superano il 25% del patrimonio (per società di persone).
            Partecipazioni non qualificate
            Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 12,5%, obbligatoriamente e senza la possibilità di optare per l'inclusione degli utili nell'ambito del reddito imponibile complessivo (nella disciplina previgente tale ritenuta prevista dell'art. 27, D.P.R. n. 600/1973 era facoltativa).

            Partecipazioni qualificate
            Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare e sono assoggettate ad imposizione progressiva secondo le aliquote delle imposte sul reddito in vigore al momento della percezione.

            Dividendi percepiti nell'esercizio di impresa
            Nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da società di persone in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 47, D.P.R. n. 917/1986, questi concorrono alla formazione del reddito d'impresa dell'imprenditore (o società di persone) nella misura del 40% dell'ammontare a prescindere dal fatto i dividendi derivino da partecipazioni qualificate o non qualificate.

            Commenta


              #46
              Tassazione dei dividendi

              Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti Ires

              Il sistema di esenzione



              I dividendi percepiti dai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali residenti ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia) beneficiano di un regime di esenzione ispirato dalla volontà di assoggettare gli utili a tassazione al momento della loro produzione in capo alla società partecipata, indipendentemente dalla loro distribuzione presso la società che detiene le partecipazioni.
              Società di capitali e enti commerciali residenti
              La riforma introduce all'art. 89, D.P.R. n. 917/1986, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95% dei dividendi distribuiti dalle società residenti a soggetti passivi Ires residenti, senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. I dividendi verranno dunque tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 5% del loro ammontare.

              L'applicazione dell'esclusione non è subordinata ad alcuna condizione, le società e gli enti commerciali residenti possono beneficiarne anche se gli utili percepiti non sono stati assoggettati a imposta dalla società distributrice.
              Una eccezione alla tassazione parziale degli utili è previsto nel caso in cui la società partecipata appartenga ad un gruppo societario che abbia aderito al consolidato nazionale. L'art. 122, D.P.R. n. 917/1986 al comma 1, lett. a) consente infatti di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti dalla società che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.
              Una deroga al principio ordinario di tassazione è concesso in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza previsto dagli art. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986.

              Commenta


                #47
                ragazzi, non fossilizziamoci qua però!!
                secondo me basta sapere quelle 2 o 3 cosette di base...qualche anno fa era uscita la domanda sulle partecipazioni qualificate (se non sbaglio...) e chiedeva qual era la percentuale di imponibilità.
                non approfondiamo troppo, mi pare che quello che sappiamo è più che sufficiente!
                ovviamente è una mia idea, eh!!non aggreditemi!

                Commenta


                  #48
                  guarda cmq è giustissimo sapere e capire ste cose ma sinceramente al massimo uscira una domandina su ste cose qua....vedendo anche le prove degli anni precedenti ora vado un po avanti quasi quasi inizio l'iva che sto perdendo troppo tempo appresso a st'argomento

                  Commenta


                    #49
                    Originariamente inviato da diegoa79na Visualizza il messaggio
                    idem! effettivamente è un po complicata sta cosa cioe il socio quando e persona giuridica? cioe se sono socio di una spa...sull'utile che conseguo pago l'irpef? o l'ires? e questo che non capisco! cioe fino ad ora stiamo parlando di soci di societa che partecipano in altre societa? io voglio capire solo come funziona la tassazione del reddito percepito da un societa di una spa...senza partecipazione in altre societa...

                    se tu Diego, persona fisica, consegui un utile o un dividendo, paghi l'Irpef. (es. se sei azionista della tua banca, il dividendo che ti dà la banca è tassato al 12,50% - famosa ritenuta secca).

                    se tu non sei Diego persona fisica, ma sei "Diego Società", allora paghi l'Ires...

                    Commenta


                      #50
                      no ma hai ragione...sarà anche il caldo ma davvero mi sto fossilizzando troppo su sta cosa..al punto che stavo iniziando a demoralizzarmi ma si! senti saradella...ma io solo ora ho capito che sei una donna! hahahaha..leggevo sardella...non ci avevo mai fatto caso che era saradella...e scusa lo studio il caldo...

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X