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Responsabilità solidale acquirente e venditore ai fini IVA

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    #31
    Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
    per quanto concerne il limite minimo per applicare l'imposta di bollo sono d'accordo. Ma la domanda secondo me voleva sapere a quali condizioni è applicabile l'imposta di bollo per un'operazione di riaddebito, ....questa condizione è il fatto che sia esente .... se poi supera il limite non significa che sia esente.... non so se sono stato chiaro o se volevamo dire lo stesso....o forse devo rileggere il testo che non ricordo...

    ok tutto chiaro grazie

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      #32
      Ciao Artistik, stavo seguendo il vostro discorso e mi sono imbattuta in questo parere, dato da un commercialista, su un forum...da quello che dice se uno svolge attività occasionale diversa dalla principale, non deve fare fattura ma ricevuta...cosa ne pensi?

      ..........Comunque l'agente svolge per attività abituale e professionale operazioni di intermediazione/agenzia ed ai sensi dell'art 5 DPR 633/72 rientra nella disciplina dell'IVA.
      Non gli è però vietato svolgere occasionalmente altre attività (che nulla hanno a che fare con l'agenzia per cui ha la p.iva) e dunque svolgere collaborazioni occasionali che ai sensi, del medesimo art. 5 del DPR 633/72 (non essendo svolte professionalmente ed abitualmente) non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
      Anche dal punto di vista reddituale i redditi di tali prestazioni (che non hanno oggetto l'attività di impresa/agenzia) non rientrano tra i redditi d'impresa, ma tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi).
      L'"assorbimento" emergerebbe ove la prestazione rientrasse nell'attività ordinariamente svolta dall'agente (provvigioni di intermediazione e simili), ma non ove la prestazioni si sostanzi in una occasionale consulenza tecnica diversa dall'attività principale.

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        #33
        Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
        Ciao Artistik, stavo seguendo il vostro discorso e mi sono imbattuta in questo parere, dato da un commercialista, su un forum...da quello che dice se uno svolge attività occasionale diversa dalla principale, non deve fare fattura ma ricevuta...cosa ne pensi?

        ..........Comunque l'agente svolge per attività abituale e professionale operazioni di intermediazione/agenzia ed ai sensi dell'art 5 DPR 633/72 rientra nella disciplina dell'IVA.
        Non gli è però vietato svolgere occasionalmente altre attività (che nulla hanno a che fare con l'agenzia per cui ha la p.iva) e dunque svolgere collaborazioni occasionali che ai sensi, del medesimo art. 5 del DPR 633/72 (non essendo svolte professionalmente ed abitualmente) non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
        Anche dal punto di vista reddituale i redditi di tali prestazioni (che non hanno oggetto l'attività di impresa/agenzia) non rientrano tra i redditi d'impresa, ma tra i redditi occasionali di cui all’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi).
        L'"assorbimento" emergerebbe ove la prestazione rientrasse nell'attività ordinariamente svolta dall'agente (provvigioni di intermediazione e simili), ma non ove la prestazioni si sostanzi in una occasionale consulenza tecnica diversa dall'attività principale.

        ciao sardella,
        sull'altra questione dell'esigibilità differita (credo sia domanda probabile visto che incide sulle regole maestre del reddito d'impresa)...cosa ne pensi?
        ossia prima di tale possibilità vi era già la norma ammessa per vendite agli enti pubblici....ora mi chiedo il limite dell'anno io ricordo non vale per questi (cosa prevista invece dalla nuova normativa)....

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          #34
          Se si tratta di attività ordinaria non ha senso di parlare di assorbimento per me......

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            #35
            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            ciao sardella,
            sull'altra questione dell'esigibilità differita (credo sia domanda probabile visto che incide sulle regole maestre del reddito d'impresa)...cosa ne pensi?
            ossia prima di tale possibilità vi era già la norma ammessa per vendite agli enti pubblici....ora mi chiedo il limite dell'anno io ricordo non vale per questi (cosa prevista invece dalla nuova normativa)....
            Ciao, io so che in ogni caso l'iva diviene esigibile comunque dopo il decorso di un anno. ho trovato una circolare, che ti riporto sotto.
            da quello che ho capito, rispetto a prima non cambia nulla per fatture emesse agli enti pubblici, quindi in ogni caso ci deve essere la dicitura "iva ad esigibilità differita" e l'iva è esigibile decorso l'anno.


            L`art.7 del DL 185/2008, convertito, con modifiche, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2 ha esteso, a regime, le disposizioni sull`esigibilita` differita dell`imposta sul valore aggiunto (cd. “IVA per cassa“), contenute nell`art.6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell`esercizio d`impresa, arte o professione.
            In sostanza, tale meccanismo, al ricorrere di determinate condizioni, consente ai cedenti/prestatori di versare l`IVA solo al momento dell`effettiva riscossione dei corrispettivi contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall`art.6, del D.P.R. 633/1972).
            L`imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell`operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

            ...e un'altra:
            A seguito dell’approvazione della norma «generale» dell’Iva per cassa, introdotta dall’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 (decreto «anti-crisi»), e del relativo decreto attuativo, il D.M. 26.3.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 e in vigore dal 28.4.2009, l’esigibilità differita è ora applicabile anche da parte di tutti soggetti Iva che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di cessionari o committenti che operano in regime di impresa, arte o professione; sono, tuttavia, esclusi da tale novità i cedenti/prestatori che si avvalgono di regimi speciali Iva o che effettuano operazioni nei confronti di acquirenti/committenti che assolvono l’imposta applicando il reverse charge oppure che sono fornitori di privati.
            Resta, pertanto, invariato il sistema di esigibilità differita dell’Iva già previsto per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nel citato comma 5, secondo periodo, dell’art. 6, D.P.R. 633/1972.

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              #36
              Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
              Ciao, io so che in ogni caso l'iva diviene esigibile comunque dopo il decorso di un anno. ho trovato una circolare, che ti riporto sotto.
              da quello che ho capito, rispetto a prima non cambia nulla per fatture emesse agli enti pubblici, quindi in ogni caso ci deve essere la dicitura "iva ad esigibilità differita" e l'iva è esigibile decorso l'anno.


              L`art.7 del DL 185/2008, convertito, con modifiche, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2 ha esteso, a regime, le disposizioni sull`esigibilita` differita dell`imposta sul valore aggiunto (cd. “IVA per cassa“), contenute nell`art.6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell`esercizio d`impresa, arte o professione.
              In sostanza, tale meccanismo, al ricorrere di determinate condizioni, consente ai cedenti/prestatori di versare l`IVA solo al momento dell`effettiva riscossione dei corrispettivi contrattuali (in deroga al principio generale stabilito dall`art.6, del D.P.R. 633/1972).
              L`imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell`operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

              ...e un'altra:
              A seguito dell’approvazione della norma «generale» dell’Iva per cassa, introdotta dall’art. 7, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 (decreto «anti-crisi»), e del relativo decreto attuativo, il D.M. 26.3.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 e in vigore dal 28.4.2009, l’esigibilità differita è ora applicabile anche da parte di tutti soggetti Iva che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di cessionari o committenti che operano in regime di impresa, arte o professione; sono, tuttavia, esclusi da tale novità i cedenti/prestatori che si avvalgono di regimi speciali Iva o che effettuano operazioni nei confronti di acquirenti/committenti che assolvono l’imposta applicando il reverse charge oppure che sono fornitori di privati.
              Resta, pertanto, invariato il sistema di esigibilità differita dell’Iva già previsto per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nel citato comma 5, secondo periodo, dell’art. 6, D.P.R. 633/1972.
              si, era stata gia postata grazie non ricordo da chi, ma avevo letto da dispense della guardia di finanza una differenza...ma eppure quello postato è chiaro, domani rientro a casa e vedo se riesco a trovare l'appunto...grazie

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                #37

                Ciao, ho trovato questa circolare dell'AE che è chiara...non c'è limite temporale!!!
                avevo capito male.....

                5 Effetti su altre fattispecie ad esigibilità differita
                Le disposizioni in tema di IVA differita di cui all’articolo 7 del decreto
                legge n. 185 del 2008 non interferiscono con la disciplina dettata per altre
                fattispecie ad esigibilità differita.
                In particolare, esse non si applicano alle operazioni per le quali l’articolo
                6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone in via
                ordinaria – e senza limite annuale - il differimento dell’esigibilità al momento del
                pagamento del corrispettivo, vale a dire alle cessioni dei prodotti farmaceutici
                indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai
                farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
                partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché alle cessioni o
                prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
                giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi
                dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio,
                industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie
                14
                locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
                carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
                previdenza.

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                  #38
                  un chiarimento...
                  per l'Iva ad esigibilità differita... nel caso di impresa che realizza opera verso L'Ente Appaltante..
                  io ho trovato solo versamento dell'imposta al pagamento del corrispettivo...
                  infatti in azienda e' capitato che enti pagavano anche a 18 mesi dalla fattura...ovvimanete con indicazione "iva ad esigibilità differita"...
                  la questione di 1 'anno... dov'e'? mah..
                  mi sembra riferibile solo al nuovo regime opzionale dell'Iva x cassa..
                  confermate?

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                    #39
                    Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
                    un chiarimento...
                    per l'Iva ad esigibilità differita... nel caso di impresa che realizza opera verso L'Ente Appaltante..
                    io ho trovato solo versamento dell'imposta al pagamento del corrispettivo...
                    infatti in azienda e' capitato che enti pagavano anche a 18 mesi dalla fattura...ovvimanete con indicazione "iva ad esigibilità differita"...
                    la questione di 1 'anno... dov'e'? mah..
                    mi sembra riferibile solo al nuovo regime opzionale dell'Iva x cassa..
                    confermate?
                    infatti è questo che vole dire...quindi confermato per quanto mi riguarda limite 1 anno solo per il nuovo regime

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                      #40
                      Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio

                      Ciao, ho trovato questa circolare dell'AE che è chiara...non c'è limite temporale!!!
                      avevo capito male.....

                      5 Effetti su altre fattispecie ad esigibilità differita
                      Le disposizioni in tema di IVA differita di cui all’articolo 7 del decreto
                      legge n. 185 del 2008 non interferiscono con la disciplina dettata per altre
                      fattispecie ad esigibilità differita.
                      In particolare, esse non si applicano alle operazioni per le quali l’articolo
                      6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone in via
                      ordinaria – e senza limite annuale - il differimento dell’esigibilità al momento del
                      pagamento del corrispettivo, vale a dire alle cessioni dei prodotti farmaceutici
                      indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai
                      farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
                      partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché alle cessioni o
                      prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità
                      giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi
                      dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio,
                      industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie
                      14
                      locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
                      carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di

                      previdenza.
                      ti ringrazio sardella

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