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Responsabilità solidale acquirente e venditore ai fini IVA

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    Responsabilità solidale acquirente e venditore ai fini IVA

    Ragazzi, stamattina studiando l'Annuario, nel capitolo della Tassazione degli immobili è riportato che è prevista la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per il pagamento dell'Iva, qualora questa sia dovuta, nell'ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo.

    Ora mi chiedevo... questo tipo di responsabilità solidale è riferita a dette operazioni su beni immobili ove c'è divergenza di corrispettivo pattuito e dichiarato in fattura, oppure è valida in generale per ogni cessione di beni o prestazione di servizi ???

    A me sembra che la disposizione abbia carattere generale, però vi chiedo una conferma

    #2
    Paola, guarda un pò l'art.60bis del decreto IVa ... in effetti la solidarietà nel pagamento dell'imposta c'è ... però non è proprio generale ... è subordinata al mancato versamento dell'imposta, alla previsione di prezzi inferiori rispetto al valore normale .
    Inoltre la normativa in questione ha un ambito oggettivo di applicazione in quanto si applica a quei beni e servizi individuati con apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, che sono:

    a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
    b) prodotti di telefonia e loro accessori;
    c) personal computer, componenti ed accessori;
    d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.

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      #3
      Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
      Paola, guarda un pò l'art.60bis del decreto IVa ... in effetti la solidarietà nel pagamento dell'imposta c'è ... però non è proprio generale ... è subordinata al mancato versamento dell'imposta, alla previsione di prezzi inferiori rispetto al valore normale .
      Inoltre la normativa in questione ha un ambito oggettivo di applicazione in quanto si applica a quei beni e servizi individuati con apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, che sono:

      a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
      b) prodotti di telefonia e loro accessori;
      c) personal computer, componenti ed accessori;

      d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.





      Ecco Pepito...l'ho visto ....si era come mi ricordavo sono casi tassativi in relazione a certi beni individuati e solo in caso di cessioni al di sotto del valore normale.

      Sai cosa pensavo ?...questa - almeno nella sua logica - è una fattispecie simile all'autofattura ossia al caso in cui il cedente non emette fattura e allora l'acquirete deve emetterla lui entro 4 mesi e versare l'iva ( che poi si detrae ) ... invece nel 60 bis il cedente non è che non fa la fattura ma non versa l'iva.


      Stai volando alto Pepito...bravo...continua così
      nec recisa recedit

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        #4
        Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
        Ecco Pepito...l'ho visto ....si era come mi ricordavo sono casi tassativi in relazione a certi beni individuati e solo in caso di cessioni al di sotto del valore normale.

        Sai cosa pensavo ?...questa - almeno nella sua logica - è una fattispecie simile all'autofattura ossia al caso in cui il cedente non emette fattura e allora l'acquirete deve emetterla lui entro 4 mesi e versare l'iva ( che poi si detrae ) ... invece nel 60 bis il cedente non è che non fa la fattura ma non versa l'iva.


        Stai volando alto Pepito...bravo...continua così
        Paola ti ringrazio ... ora mi imbarazzi ... il 31 vedremo se c'è effettivamente qualche risultato o se è stato bello finchè è durato

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          #5
          Poi....giusto per sottilizzare...che se non faccio la rompi... non sono contenta... ... il 60 bis fa riferimento solo ai beni...non anche ai servizi...
          nec recisa recedit

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            #6
            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            Poi....giusto per sottilizzare...che se non faccio la rompi... non sono contenta... ... il 60 bis fa riferimento solo ai beni...non anche ai servizi...
            cmq Paola, io lo devo dire ... se ho avuto qualche miglioramento è stato sicuramente grazie a te ... dai tuoi post ho chiarito alcuni tasselli e varie cose sono ritornate in automatico... Grazie mille

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              #7
              Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
              Paola ti ringrazio ... ora mi imbarazzi ... il 31 vedremo se c'è effettivamente qualche risultato o se è stato bello finchè è durato



              ma che stai dicendo ?...smettila !...ci devi credere per primo tu in te stesso... al limite si vede che voto prendi ma non puoi andare là pensando chissà se passo... oh! e dai !!!!
              nec recisa recedit

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                #8
                Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                Paola, guarda un pò l'art.60bis del decreto IVa ... in effetti la solidarietà nel pagamento dell'imposta c'è ... però non è proprio generale ... è subordinata al mancato versamento dell'imposta, alla previsione di prezzi inferiori rispetto al valore normale .
                Inoltre la normativa in questione ha un ambito oggettivo di applicazione in quanto si applica a quei beni e servizi individuati con apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, che sono:

                a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
                b) prodotti di telefonia e loro accessori;
                c) personal computer, componenti ed accessori;
                d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche.
                Ciao pepito,
                L'articolo 60-bis prevede la solidarietà passiva a carico dell'acquirente al verificarsi delle seguenti condizioni:
                1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale (sono quelli da te indicati)
                2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;
                3) che il cessionario sia soggetto passivo IVA;
                4) che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.
                In presenza di dette condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, la responsabilità del cessionario è solidale ed è limitata alla sola imposta, non si applica a privati o comunque contribuenti che non sono soggetti IVA e non si estende alle sanzioni dovute dal cedente per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta.
                Tuttavia, in caso di omesso versamento dell'imposta relativa ad una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario può non essere chiamato a rispondere solidalmente dell'IVA non versata qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non è connesso al mancato pagamento dell'imposta ma è stato determinato in ragione di: 1) eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili; 2) specifiche disposizioni di legge. In sostanza, l'aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni diverse dal mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente (CM n. 41/E del 26 settembre 2005).
                Con il nuovo comma 4 introdotto dalla finanziaria 2008, viene affermata la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento della differenza d'imposta e della relativa sanzione nelle vendite aventi ad oggetto immobili nel caso in cui, sia nell'atto di vendita che nella fattura emessa dal cedente, il corrispettivo indicato non corrisponda a quello effettivamente pagato. La solidarietà opera anche per il cessionario che non sia soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, con la possibilità, comunque, di regolarizzare l'operazione con il versamento della maggiore imposta dovuta.
                Quindi ritengo che è come dici tu, ma aspettiamo pazienti l’intervento dell’immensa…

                x paola: per sintetizzare ci vuole maestria ed io no mi sento pienamente all'altezza; preferisco postare il "tutto" lascio ai colleghi questa incombenza

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                  #9
                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  cmq Paola, io lo devo dire ... se ho avuto qualche miglioramento è stato sicuramente grazie a te ... dai tuoi post ho chiarito alcuni tasselli e varie cose sono ritornate in automatico... Grazie mille



                  eh!...sapessi le cose che mi sono chiarita io grazie a voi ed alle domandine che ammollate ... la grande forza di tutte le civiltà, da sempre, è stata lo scambio culturale...e questa regola vale anche su questo forum !
                  nec recisa recedit

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                    #10
                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Ciao pepito,
                    L'articolo 60-bis prevede la solidarietà passiva a carico dell'acquirente al verificarsi delle seguenti condizioni:
                    1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale (sono quelli da te indicati)
                    2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale;
                    3) che il cessionario sia soggetto passivo IVA;
                    4) che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.
                    In presenza di dette condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, la responsabilità del cessionario è solidale ed è limitata alla sola imposta, non si applica a privati o comunque contribuenti che non sono soggetti IVA e non si estende alle sanzioni dovute dal cedente per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta.
                    Tuttavia, in caso di omesso versamento dell'imposta relativa ad una cessione effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario può non essere chiamato a rispondere solidalmente dell'IVA non versata qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non è connesso al mancato pagamento dell'imposta ma è stato determinato in ragione di: 1) eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili; 2) specifiche disposizioni di legge. In sostanza, l'aver corrisposto un prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni diverse dal mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente (CM n. 41/E del 26 settembre 2005).

                    Con il nuovo comma 4 introdotto dalla finanziaria 2008, viene affermata la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento della differenza d'imposta e della relativa sanzionenelle vendite aventi ad oggetto immobili nel caso in cui, sia nell'atto di vendita che nella fattura emessa dal cedente, il corrispettivo indicato non corrisponda a quello effettivamente pagato. La solidarietà opera anche per il cessionario che non sia soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, con la possibilità, comunque, di regolarizzare l'operazione con il versamento della maggiore imposta dovuta.
                    Quindi ritengo che è come dici tu, ma aspettiamo pazienti l’intervento dell’immensa…

                    x paola: per sintetizzare ci vuole maestria ed io no mi sento pienamente all'altezza; preferisco postare il "tutto" lascio ai colleghi questa incombenza




                    Ottimo contributo Rol... ottimo veramente
                    grazie
                    mi sono permessa di fare quache ritocco di colore per evidenziare le differenze... mi sa che ho l'anima del pittore ...
                    nec recisa recedit

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