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Idonei non ammessi al tirocinio 2009: Uniamoci!

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    #21
    Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
    mettiti a studiare vedo che non conosci nemmeno i principi fondamentali...
    heh.... hai ragione

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      #22
      scusate l'ignoranza..ma voi non sapevate prima di iniziare che c'era un numero limitato per l'accesso al tirocinio?Lo avete letto il bando?Se si, mi spiegate perchè anzi che lamentarvi non vi rimboccate le maniche e vi preparate per un altro concorso ovvero..vi cercate un lavoro?

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        #23
        Originariamente inviato da mat78 Visualizza il messaggio
        scusate l'ignoranza..ma voi non sapevate prima di iniziare che c'era un numero limitato per l'accesso al tirocinio?Lo avete letto il bando?Se si, mi spiegate perchè anzi che lamentarvi non vi rimboccate le maniche e vi preparate per un altro concorso ovvero..vi cercate un lavoro?
        haaa, il solito ragionamento qualunquista e ignorante, che vuole il cittadino suddito, senza critica e unformato alle direttive del potere, senza coscienza, senza pensiero, ubbidiente in tutto, arrendevole alle decisioni altrui, rassegnato all'assurdità, stritolato dal sistema, uffa che noia. ahahhahah

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          #24
          Alcune riflessioni

          Con giurisprudenza cronologicamente non concorde, si può ravvisare nel nostro ordinamento giuridico la volontà da parte del legislatore tendenzialmente conservatrice delle graduatorie formate dagli enti pubblici per i concorsi indetti nelle tornate passate e mi riferisco all’art.35 co.5 ter d.l.n.165/2001, che detta un periodo di vigenza di 3 anni, ancorché applicabile direttamente alla fattispecie concomitante, di dare stabilità di aspettative a chi vi partecipa, nonché di ridurre l’arbitrarietà da parte delle pubbliche amministrazioni di esercitare la loro discrezionalità in tema di concorsi pubblici secondo il principio costituzionale dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, che come ben sappiamo si deve comunque confermare, se non fondare agli indirizzi stabiliti nel nostro ordinamento, alfine di non sfociare nell’abuso di potere e/o addirittura nell’abuso del diritto. Con l’ulteriore finalità, sennonché in questo periodo di crisi economica non secondarie, di realizzare una gestione della selezione di personale conforme ai criteri di economia, di efficienza e in una parola di buon andamento dell’agire amministrativo. Si può obbiettare che la legge su citata non può trovare applicazione alla situazione corrente poiché trattasi di procedura non definitiva, ossia in una fase endo-procedimentale, dato che trova la sua conclusione nell’atto finale di approvazione delle graduatorie contestuali agli orali. Come è noto il cavallo di battaglia di coloro che argomentano in modo contrario per porre nel nulla le graduatorie così formate. Ma questo punto non è scevra di rilievi di legittimata:
          1) la procedura risultando atipica, pone la seconda prova in una fase intermedia, quando essa costituisce atto conclusivo per identificare tutti coloro che hanno maturato la pretesa allo svolgimento del tirocinio previsto, alfine di aggirare la norma sopra citata. Con questo, infatti, non si vuole affermare che il superamento della II prova dà diritto ad accedere alla prova finale, ma semplicemente al periodo di tirocinio, per altro valutato con le noti finali dal direttore dell’ufficio al termine dei 6 mesi;
          2) l’avviamento degli idonei al tirocinio risulta, giustamente, funzionale alle risorse all’uopo programmate, dove qui si possono seguire le modalità gestionali più opportune o contestuali all’esigenze dell’amministrazione, non arbitrariamente, per definire numeri, tempi e quant’altro secondo le risorse gestionali a disposizione. Quindi risulta assurdo, se non contraddittorio, che i rimanenti idonei non vengano ammessi al tirocinio, con la giustificazione non veritiera di mancanza di risorse, quando la stessa amministrazione, senza attendere il termine della procedura selettiva, impegna notevoli risorse per bandire nuovi concorsi con un numero considerevole di posti per gli stessi profili.
          3) in aggiunta, da un punto di vista prettamente di fatto e di diritto, non si ravvisa alcuna differenziazione dello status giuridico tra un idoneo e un tirocinante, se non quello delle tappe dettate dalla procedura, ossia a conclusione dello stesso si ha diritto all'esame orale, mentre per il primo per accedere all'orale rimane in pendenza del tirocinio, pertanto, nulla osta che si possa procedere ad una seconda tornata di tirocinanti, ossia non vi sarebbe nulla da ridire sia giuridicamente, infatti non si vedono quali sarebbero le eccezioni giuridiche che si potrebbero sollevare, non vi è nessuna legge che lo vieti, neanche dal punto di vista dell'opportunità, sussistendo le condizioni di equità, di economia e della necessità.
          Si segnala, inoltre, l’ulteriore argomentazione contraria, fornita dalla ben nota delibera di aprile c.a. della giustizia contabile a distanza di 3 anni, non comprendendosi lo scopo della stessa, poiché priva di effetti tangibili sugli idonei di allora, assorbiti nelle dogane e con procedure selettive totalmente diverse da quest’ultime per poter effettuare un confronto di merito. La tesi affrontata nel bandire concorsi a raffica è di selezionare il migliore personale, al riguardo la stessa procedura messa in atto disattende l’ipotesi dell’amministrazione. Infatti se il criterio discriminante fosse la selezione dei migliori, non dovrebbe darsi luogo allo scorrimento delle graduatorie, ma bensì arrestarsi tassativamente al numero di posti bandito, accettando il rischio di avere posti vacanti. In questo concorso questo criterio non è stato seguito, come dimostra lo scorrimento interno in ciascuna DRE , chi più e chi meno, anzi questo dimostra le ragioni dette sopra, poiché non si comprende perché debba darsi scorrimento facendo accedere idonei con votazione inferiore e non può precedersi all’indizione di una seconda tornata di idonei da immettere al tirocinio?
          Infine tornado alla giurisprudenza di merito è vero che è non concorde, ma come i costumi, l’ordinamento, la società stessa si evolve e modifica i propri ordinamenti, anche per la giurisprudenza è accaduto lo stesso, a tal fine si segnala la notissima sentenza di I grado Tar Lazio del 2009 che ha dato ragione agli idonei del 2008, nonché l’ultima del CSD di febbraio c.a. per caso simile ivi trattato
          by dario

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            #25
            Originariamente inviato da dario.pallino Visualizza il messaggio
            Con giurisprudenza cronologicamente non concorde, si può ravvisare nel nostro ordinamento giuridico la volontà da parte del legislatore tendenzialmente conservatrice delle graduatorie formate dagli enti pubblici per i concorsi indetti nelle tornate passate e mi riferisco all’art.35 co.5 ter d.l.n.165/2001, che detta un periodo di vigenza di 3 anni, ancorché applicabile direttamente alla fattispecie concomitante, di dare stabilità di aspettative a chi vi partecipa, nonché di ridurre l’arbitrarietà da parte delle pubbliche amministrazioni di esercitare la loro discrezionalità in tema di concorsi pubblici secondo il principio costituzionale dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, che come ben sappiamo si deve comunque confermare, se non fondare agli indirizzi stabiliti nel nostro ordinamento, alfine di non sfociare nell’abuso di potere e/o addirittura nell’abuso del diritto. Con l’ulteriore finalità, sennonché in questo periodo di crisi economica non secondarie, di realizzare una gestione della selezione di personale conforme ai criteri di economia, di efficienza e in una parola di buon andamento dell’agire amministrativo. Si può obbiettare che la legge su citata non può trovare applicazione alla situazione corrente poiché trattasi di procedura non definitiva, ossia in una fase endo-procedimentale, dato che trova la sua conclusione nell’atto finale di approvazione delle graduatorie contestuali agli orali. Come è noto il cavallo di battaglia di coloro che argomentano in modo contrario per porre nel nulla le graduatorie così formate. Ma questo punto non è scevra di rilievi di legittimata:
            1) la procedura risultando atipica, pone la seconda prova in una fase intermedia, quando essa costituisce atto conclusivo per identificare tutti coloro che hanno maturato la pretesa allo svolgimento del tirocinio previsto, alfine di aggirare la norma sopra citata. Con questo, infatti, non si vuole affermare che il superamento della II prova dà diritto ad accedere alla prova finale, ma semplicemente al periodo di tirocinio, per altro valutato con le noti finali dal direttore dell’ufficio al termine dei 6 mesi;
            2) l’avviamento degli idonei al tirocinio risulta, giustamente, funzionale alle risorse all’uopo programmate, dove qui si possono seguire le modalità gestionali più opportune o contestuali all’esigenze dell’amministrazione, non arbitrariamente, per definire numeri, tempi e quant’altro secondo le risorse gestionali a disposizione. Quindi risulta assurdo, se non contraddittorio, che i rimanenti idonei non vengano ammessi al tirocinio, con la giustificazione non veritiera di mancanza di risorse, quando la stessa amministrazione, senza attendere il termine della procedura selettiva, impegna notevoli risorse per bandire nuovi concorsi con un numero considerevole di posti per gli stessi profili.
            3) in aggiunta, da un punto di vista prettamente di fatto e di diritto, non si ravvisa alcuna differenziazione dello status giuridico tra un idoneo e un tirocinante, se non quello delle tappe dettate dalla procedura, ossia a conclusione dello stesso si ha diritto all'esame orale, mentre per il primo per accedere all'orale rimane in pendenza del tirocinio, pertanto, nulla osta che si possa procedere ad una seconda tornata di tirocinanti, ossia non vi sarebbe nulla da ridire sia giuridicamente, infatti non si vedono quali sarebbero le eccezioni giuridiche che si potrebbero sollevare, non vi è nessuna legge che lo vieti, neanche dal punto di vista dell'opportunità, sussistendo le condizioni di equità, di economia e della necessità.
            Si segnala, inoltre, l’ulteriore argomentazione contraria, fornita dalla ben nota delibera di aprile c.a. della giustizia contabile a distanza di 3 anni, non comprendendosi lo scopo della stessa, poiché priva di effetti tangibili sugli idonei di allora, assorbiti nelle dogane e con procedure selettive totalmente diverse da quest’ultime per poter effettuare un confronto di merito. La tesi affrontata nel bandire concorsi a raffica è di selezionare il migliore personale, al riguardo la stessa procedura messa in atto disattende l’ipotesi dell’amministrazione. Infatti se il criterio discriminante fosse la selezione dei migliori, non dovrebbe darsi luogo allo scorrimento delle graduatorie, ma bensì arrestarsi tassativamente al numero di posti bandito, accettando il rischio di avere posti vacanti. In questo concorso questo criterio non è stato seguito, come dimostra lo scorrimento interno in ciascuna DRE , chi più e chi meno, anzi questo dimostra le ragioni dette sopra, poiché non si comprende perché debba darsi scorrimento facendo accedere idonei con votazione inferiore e non può precedersi all’indizione di una seconda tornata di idonei da immettere al tirocinio?
            Infine tornado alla giurisprudenza di merito è vero che è non concorde, ma come i costumi, l’ordinamento, la società stessa si evolve e modifica i propri ordinamenti, anche per la giurisprudenza è accaduto lo stesso, a tal fine si segnala la notissima sentenza di I grado Tar Lazio del 2009 che ha dato ragione agli idonei del 2008, nonché l’ultima del CSD di febbraio c.a. per caso simile ivi trattato
            by dario
            ulteriore integrazione, vi è altra tesi che argomenta sull’equità di indire concorsi a raffica alfine di fornire occasioni di lavoro a 50.000 neo-laureati che vengono sfornati all’anno, poggiante sempre sul parere fornito dalla giustizia contabile, che a sua volta riprende una risposta data da interpello parlamentare del 2008, che lamentava lo spreco di risorse:
            1) mi domando di quale equità si sta parlando?, se non viene rispettata neanche quella interna alla procedura, dato che non si comprende, ormai, quale sia il criterio discriminante per cui si ammette un idoneo al tirocinio con un punteggio XX,XXX e non quello immediatamente inferiore XX,XXX-1;
            2) Per quanto concerne l’equità cd “esterna” tra chi ha superato, prima e, poi, seconda prova e chi ha appena terminato il proprio piano di studi, li voliamo proprio mettere sullo stesso piano?, il fatto di aver studiato le materie di preparazione al concorso, di aver impegnato tempo, risorse economiche per l’acquisto di testi e spese per recarsi nelle sedi d’esame, ect…, riassumendo aver fatto sacrifici, nonché aver superato le prime due prove non lo pone in una posizione differenziata rispetto alla massa di laureandi che non l’hanno neanche nel pensiero di andare a fare un concorso del genere. Comunque l’avessero pure nel pensiero di andare a farsi il concorso, avremmo la contrapposizione di un interesse specifico e differenziato dell’idoneo contro il mero desiderio o possibilità dell’uscita di un bando su cui ci si deve confrontare ab origine per fornire , - ma tutto questo attiene alla sfera delle possibilità, delle occasioni, che, come sappiamo, sono le risultanti di circostanze accidentali, dell’economia, delle politiche di rilancio, di sviluppo, d’investimento, della ricerca, ect…, - occasioni di lavoro;
            forse l’agenzia si vuole arrogare il compito di fornire occasioni di lavoro bandendo concorsi a raffica e negandola a coloro che già si sono fatti carico dell’onere di andare ad affrontare le prove concorsuali, come se costoro non facessero parte di quella nutrita schiera di neo-laureati usciti l’anno prima (visti i tempi dell’ae, 6 mesi prima), tramite l’esercizio del suo potere discrezionale, facendosi carico di intervenire nel mondo del lavoro aumentando e contraendo l’offerta di lavoro tramite il suo potere che gli discente dallo stato, dettando i tempi e i modi, assumendo in tal modo una funzione che non gli è propria, dato che il suo ruolo istituzionale è di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, nonché i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia, ect, pertanto, nel impegnare solo il personale occorrente per il perseguimento di tali finalità con unica procedura concorsuale e non una al mese.
            Non è forse compito della politica e del parlamento in primis comporre gli interessi e dare risposte alle occorrenze della società, contrariamente, nell’esercizio del suo potere discrezionale che formalmente e conformemente alla legge, ai principi di buon andamento ect, sfora però nell’esercizio di prerogative politiche, non attenendosi ad un parere della commissione finanza e bilancio del Senato del febbraio c.a. favorevolissimo allo scorrimento delle graduatorie degli idonei che avevano superato I e II prova.


            le mie sono solo umilissime opinioni dell'uomo della strada.

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