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La norma oggetto d’attenzione è quella che consente ai contribuenti qualificati come esportatori abituali di acquistare o importare, entro un determinato limite (“plafond”), beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).
Per ottenere lo status di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), Dl n. 746/1983), occorre che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno solare precedente (“plafond annuale”) ovvero nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”, non adottabile pertanto da chi ha iniziato l’attività da meno di dodici mesi) sia superiore al 10% del volume d’affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non territoriali).
L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, di una dichiarazione recante il proposito di avvalersi di tale facoltà (“lettera d’intento”), che deve essere poi consegnata, assieme alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dalle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione, al fornitore/prestatore oppure in dogana. Gli estremi del protocollo di ricezione devono essere riportati nella fattura emessa in base alla lettera d’intento ovvero indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
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